La società XY S.r.l. intende installare un Aerostato Frenato in un'area per la quale ha ottenuto apposita autorizzazione comunale.
In tal modo, gli utenti passeggeri potranno essere condotti dal mezzo ad un'altezza di 150 metri.
Ciò posto, la società chiede conferma riguardo all'aliquota IVA da applicare sul prezzo dei biglietti di accesso.
Proposta del contribuente
La società istante è del parere che tale attività configuri un trasporto di persone come disciplinato dagli artt.1678 e segg. del Codice Civile.
Di conseguenza, il contribuente è dell'avviso che sul prezzo dei biglietti debba essere applicata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l''aliquota del 10%, così come previsto dalla Tabella A, Parte III, n.127-novies, allegata al DPR 633/72.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La scrivente non condivide le determinazioni della società istante e ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.
Le prestazioni di servizio in questione non sono riconducibili allo schema contrattuale del trasporto, di cui agli articoli 1678 e seguenti del Codice civile, dal momento che il pallone frenato, ancorché rispondente a norme tecniche e condizioni di esercizio previste dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, non effettua volo libero essendo sempre ancorato al terreno tramite un cavo che viene arrotolato sul tamburo di un verricello.
Esso effettua unicamente un movimento ascendente fino all'altezza di 150 metri e un movimento discendente per ricondurre a terra i fruitori del servizio.
La causa negoziale della prestazione resa, pertanto, non è quella di "trasferire persone o cose da un luogo all'altro", ma semplicemente di permettere il godimento del paesaggio dall'alto.
Le prestazioni di servizio in argomento non rientrano tra quelle di cui alla Tabella A, Parte Terza, n. 127-novies, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, scontano l'aliquota ordinaria del 20%.
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