Risoluzione Agenzia Entrate n. 73/E del 13.12.2022

RISOLUZIONE N. 73/E












Roma, 13 dicembre 2022

OGGETTO: Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei
mesi di ottobre e novembre 2022 e di carburante nel quarto trimestre 2022 -
istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto delle

misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare

parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per

l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per

l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi

siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello

F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022

sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione

6983
credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) –
art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

6984
credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e
novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Codice tributo Descrizione

6985
credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)
– art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

6986
credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas
naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144

6987
credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e
della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.
144

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022

sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022

relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli

oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione

tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

? “7733” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144”;

? “7734” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2,

del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

? “7735” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-

legge 23 settembre 2022, n. 144”;

? “7736” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle

imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre

2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

? “7737” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di

carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre

2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

3

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel

formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di

cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato

all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e

l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30

giugno 2022.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate

effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito

utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena

lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle

entrate.



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