Istanza di interpello - Art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR - Gettoni di presenza e compensi per collaborazioni coordinate e continuative - Federazione Italiana X
Risoluzione Agenzia Entrate n. 74 del 03.06.2005
QUESITO
La Federazione Italiana X chiede di conoscere se i gettoni di presenza e i compensi da essa erogati per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possano essere ricondotti tra le somme di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte su redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed essere assoggettate conseguentemente al regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La Federazione istante ritiene che i gettoni di presenza e i compensi da essa erogati per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non possano essere ricondotti nell'ambito applicativo dell'articoli 67, comma 1, lettera m), del TUIR e che, pertanto, non possano fruire del regime agevolativo di cui all'articolo 69, comma 2, dello stesso TUIR e all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, ma debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo del TUIR riconduce tra i redditi diversi "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".
Il secondo periodo della stessa lettera m), comma 1, dell'articolo 67, introdotto dall'articolo 90, comma 3, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qualifica, altresì, quali redditi diversi "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".
L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha esteso l'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di "cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
Ai compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), si applica il regime tributario agevolato recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
L'articolo 69, comma 2, del TUIR stabilisce che "le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".
L'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999 prevede che sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR "le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 (ora articolo 13) dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni (pari a euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. (...)".
Per quanto riguarda i requisiti per l'applicabilità dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR e del conseguente regime agevolativo sopra richiamato, si precisa quanto segue.
La norma recata dal primo periodo dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR si applica ai compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".
La risoluzione n. 34/E, del 26 marzo 2001 ha chiarito che con l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo "i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico", escludendo i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative non direttamente finalizzate alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Riguardo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali si riferisce il secondo periodo della lettera m), comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 ha precisato che essi debbono presentare le seguenti caratteristiche: carattere amministrativo - gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.
In forza del comma 253 dell'articolo 1, della legge n. 311 citata, il secondo periodo della lettera m), comma 1, dell'articolo 67 del TUIR comprende anche i rapporti resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
Il secondo periodo della lettera m) in esame, in sostanza, fissa due requisiti: uno oggettivo, dato dal carattere amministrativo gestionale e dalla natura non professionale dei servizi prestati; l'altro soggettivo, in base al quale gli stessi rapporti devono essere resi nei confronti dei soggetti espressamente e tassativamente indicati dalla stessa disposizione.
Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che le somme oggetto dell'istanza di interpello non possono ricondursi né nella previsione del primo periodo della lettera m), comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, in quanto sono erogate per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non direttamente finalizzati alla realizzazione delle manifestazioni sportive dilettantistiche, né nell'ambito applicativo del secondo periodo della stessa lettera m), in mancanza del requisito soggettivo, in quanto i rapporti di cui trattasi sono resi nei confronti di una Federazione sportiva nazionale, non compresa fra i soggetti espressamente individuati dalla norma.
Si condivide, pertanto, la soluzione prospettata dall'interpellante secondo la quale le somme in argomento non possono fruire del regime agevolativo previsto dall'articolo 69, comma 2, del TUIR e dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, ma devono essere assoggettate a tassazione secondo le modalità ordinarie.
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