RISOLUZIONE N. 74/E
Roma, 20 dicembre 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta, per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti le
attività di trasporto, di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio
2023, n. 48
L’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come
modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede il riconoscimento, alle
condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del
gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore
utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2,
lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il successivo comma 503-bis del citato articolo 1 dispone, tra l’altro, che il credito
d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le
modalità di attuazione del predetto credito d’imposta. In particolare, l’articolo 5, comma 1,
del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del
richiamato decreto del 8 agosto 2023, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle
imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le
eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta
agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
? “7057” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle
imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi - articolo 1,
comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto dell’8 agosto 2023, l’Agenzia
delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che
i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello
F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali,
successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
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