Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 20.04.2007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 20.04.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 10, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO
La ALFA S.p.A. (qui di seguito "ALFA"), società appartenente al Gruppo Bancario BETA, si è contrattualmente obbligata a rendere alla banca committente GAMMA S.p.A. determinate prestazioni di servizi aventi per oggetto la realizzazione di alcune fasi del processo produttivo costituente, nel suo complesso, la gestione di un fondo comune di investimento (FONDO XXX, di seguito "Fondo").
In particolare, l'attività che l'istante si è obbligata a prestare ricomprende:
a) gli aspetti legali della fase di istituzione e costituzione del Fondo;
b) la presentazione del Fondo ai potenziali sottoscrittori;
c) la predisposizione della contrattualistica necessaria per la formalizzazione delle sottoscrizioni del Fondo ed in generale i servizi legali relativi alla gestione del Fondo stesso;
d) la raccolta e la registrazione delle sottoscrizioni;
e) la predisposizione e l'alimentazione di banche dati per la ricerca, l'individuazione e il monitoraggio di opportunità di investimento e/o di disinvestimento;
f) la ricerca, l'individuazione, il monitoraggio e la presentazione delle opportunità di investimento e di disinvestimento da proporre al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e agli organi dallo stesso delegati;
g) il governo dei rapporti con gli eventuali consulenti esterni e il coordinamento delle attività svolte dagli stessi nell'interesse del Fondo;
h) la predisposizione della reportistica di sintesi relativa alla due diligence da presentare al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ovvero agli organi dal medesimo delegati;
i) la predisposizione della contrattulistica per le attività di investimento;
j) il governo delle attività prodromiche all'investimento e/o al disinvestimento del Fondo;
k) la realizzazione degli investimenti e/o disinvestimenti del Fondo tramite la finalizzazione e la sottoscrizione dei contratti di acquisto o cessione;
l) la gestione degli investimenti e/o disinvestimenti del Fondo tramite l'assunzione delle decisioni assembleari e consiliari;
m) la predisposizione e la presentazione dei dati per la preparazione della reportistica da presentare alla Banca Depositaria;
n) la predisposizione e la consegna dei dati per la preparazione di tutta la documentazione informativa da consegnare ai sottoscrittori;
o) lo svolgimento di ogni ulteriore attività che dovesse rendersi necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Fondo.
Ciò premesso, la ALFA chiede di conoscere se, relativamente alle prestazioni di servizi sopra individuate dalle lettere da a) a o) aventi ad oggetto la realizzazione di alcune fasi del processo produttivo costituente la gestione di un fondo comune di investimento, possa trovare applicazione l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 10, comma 1, n. 1), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
La società istante è dell'avviso che alle prestazioni di servizi sopra descritte svolte in outsourcing dalla stessa per conto della società committente GAMMA s.p.a. debba essere riconosciuto il regime di esenzione da IVA ex articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, la ALFA, anche alla luce della recente sentenza del 4 maggio 2006 relativa al procedimento C-169/04 - Abbey National plc - pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, ritiene applicabile tale esenzione al corrispettivo che la società committente intende riconoscere all'interpellante a fronte dei servizi che quest'ultima si obbliga a rendere in forza del contratto di prestazione di servizi per la gestione del Fondo.
La ALFA, infatti, è del parere che i servizi in esame si riferiscono ad attività di gestione di fondi comuni di investimento così come definiti dall'articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 85/611/CEE riconducibili all'elencazione contenuta nell'Allegato II della medesima Direttiva.
Inoltre, gli stessi, a parere dell'istante, formano un insieme distinto, valutato globalmente, e sono specifici ed essenziali per la gestione del Fondo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Come noto, l'articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972, esenta dall'imposta sul valore aggiunto "la gestione dei fondi comuni di investimento".
Tale norma riproduce il contenuto dell'articolo 13, lettera B, punto d), della sesta Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE del 17/5/77) 8ora articolo 135, paragrafo 1, lettera g, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, cosiddetta di "rifusione", che ha sostituito dal 1 gennaio 2007 la VI Direttiva), ove è disposta l'esenzione relativamente alla "gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri".
La Direttiva del Consiglio del 20.12.85 (85/611/CEE) definisce all'articolo 1, comma 2, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari come "gli organismi:
- il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, e il cui finanziamento è soggetto al principio dei ripartizione dei rischi, e
- le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi".
Ai sensi del successivo comma 3, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione), la forma di trust oppure la forma statutaria (società di investimento).
Nell'ambito dello schema contrattuale del fondo comune di investimento, come delineato dal quadro normativo della Direttiva in esame, intervengono le figure della società di gestione e del depositario.
Le società di gestione, a norma dell'articolo 5-octies, n. 1), della Direttiva n. 85/611 hanno la possibilità, a talune condizioni, "di delegare a terzi, ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più dello loro funzioni".
La citata Direttiva n. 85/611 è stata attuata nel nostro ordinamento mediante l'approvazione dei decreti legislativi 25 gennaio 1992, n. 83 e 84, quest'ultimo abrogato con decorrenza dal 1 luglio 1998 (ad eccezione dell'articolo 14) dal comma 1, lettera cc), dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).
Ciò premesso, occorre tener presente che nel TUF - così come nell'articolo 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633 del 1972 e nell'articolo 13, parte B, lettera d), n. 6), della sesta Direttiva Iva sopra richiamata - non è possibile rinvenire una definizione specifica di cosa debba intendersi per l'attività di "gestione" di fondi comuni di investimento.
Tuttavia, un elenco non esaustivo delle funzioni che si intendono ricomprese nell'ambito di tale attività è fornito dall'articolo 5, comma 2, della Direttiva n. 85/611, mediante il rinvio all'allegato II della stessa.
L'elenco comprende le seguenti funzioni:
- Gestione degli investimenti;
- Amministrazione che comprende:
1. servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
2. servizio di informazione per i clienti;
3. valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali);
4. controllo dell'osservanza della normativa applicabile;
5. tenuta del registro dei detentori delle quote;
6. distribuzione dei proventi;
7. emissione e riscatto delle quote;
8. regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati);
9. tenuta dei libri.
- Commercializzazione.
Relativamente alla nozione di "gestione" di fondi comuni di investimento contenuta all'articolo 13, B, lettera d), n. 6, della VI Direttiva IVA, la Corte di Giustizia europea ha recentemente espresso il proprio parere con la sentenza 4 maggio 2006, causa C- 169/04 - Abbey National plc. In tale contesto, in particolare, è stato precisato che la nozione di "gestione" sopra descritta rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificarne il contenuto e che in tale nozione rientrano i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi.
Non vi rientrano, viceversa, le prestazioni corrispondenti alle funzioni proprie rese dalla banca depositaria, giacché tali funzioni attengono non alla gestione dei fondi comuni di investimento, bensì al loro controllo ed alla loro sorveglianza.
L'interpretazione fornita dalla Corte sul punto ha natura oggettiva, non dipendendo in alcun modo dalle caratteristiche soggettive del prestatore o del committente. Per tali motivi, quindi, i servizi di gestione, anche se forniti da un gestore esterno rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione dell'articolo 13, parte B, lettera d), n. 6, della VI Direttiva IVA.
Tali servizi, inoltre, in base all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nel citato caso Abbey, per essere considerati esenti, ancorchè forniti da un gestore esterno, devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni di investimento.
Pertanto, con riferimento al quesito oggetto della presente istanza, la scrivente ritiene che le operazioni svolte dalla ALFA sopra descritte, siano operazioni esenti da IVA in quanto tali prestazioni assolvano a funzioni essenziali e specifiche della gestione del fondo nell'accezione individuata dalla citata Direttiva n. 85/611.
Va tuttavia evidenziato che le attività svolte da ALFA necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Fondo per beneficiare dell'esenzione in esame devono possedere i requisiti richiamati dalla sentenza Abbey e sopra descritti. Qualora, invece, tali prestazioni siano configurate come autonome prestazioni di servizi oggetto di un distinto addebito, la relativa prestazione deve essere assoggetta ad IVA ad aliquota ordinaria.
Da ultimo, si coglie l'occasione di ricordare che, in conformità a quanto già espresso dalla scrivente con la Risoluzione n. 205/E del 10 dicembre 2001 e dalla Corte di Giustizia con la sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, la società ALFA nello svolgimento delle predette funzioni assumerà su di sé la responsabilità del pieno e corretto adempimento della funzione delegata e risponderà della corretta esecuzione delle operazioni delegate.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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