Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 23.03.2009

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rispetto pianificazione evidenziata nel formulario
Risoluzione Agenzia Entrate n. 75 del 23.03.2009

Quesito
L'istante ha dichiarato di aver presentato al Centro operativo di Pescara il formulario contenente i dati relativi agli investimenti rilevanti in ordine al credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), successivamente integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.
Il progetto d'investimento, consistente nell'acquisto di macchinari, è iniziato nell'anno 2007 e, secondo la pianificazione evidenziata nel formulario, avrebbe dovuto essere ultimato nell'anno 2008; con riferimento a tale progetto, il contribuente ha ricevuto dal Centro operativo di Pescara, in data ... 2008, la comunicazione del nulla osta alla fruizione del credito d'imposta per euro ..., da utilizzare a partire dall'anno 2011.
Il contribuente, tuttavia, precisa che il progetto d'investimento in oggetto non sarà ultimato entro la fine dell'anno 2008, ma sicuramente entro la data del 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso, l'istante chiede di sapere se il mancato raggiungimento delle soglie di investimento nette secondo la pianificazione indicata nel formulario comporti o meno la revoca complessiva del credito assegnato, ovvero la revoca del credito assegnato solo relativamente all'anno o agli anni in cui non sono state rispettate le soglie di investimento.

Soluzione prospettata
In considerazione del fatto che la circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008 non illustra tra le modalità di rideterminazione del credito di imposta tale fattispecie, è opinione dell'istante che il mancato raggiungimento in uno o più anni compresi nel periodo agevolato delle soglie di investimento nette indicate nel formulario non debba comportare la rideterminazione del credito assegnato.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, prevede che la fruizione del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'articolo 1 della legge finanziaria 2007 avvenga a decorrere dall'anno di decorrenza del relativo "nulla osta ai soli fini della copertura finanziaria", concesso dal Centro Operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara in seguito alla presentazione del formulario (Modello FAS), approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2008.
Nel predetto formulario, in particolare, il soggetto beneficiario espone, tra l'altro, l'ammontare dei costi che ha programmato per sostenere l'acquisto e/o la realizzazione dei beni strumentali agevolabili, ripartito per periodo d'imposta secondo la cadenza temporale di realizzazione degli investimenti.
Nell'ipotesi descritta nella presente istanza di interpello - in cui il contribuente afferma di realizzare l'investimento agevolabile entro la data del 31 dicembre 2010 - si ritiene che il credito d'imposta possa legittimamente essere fruito.
Più precisamente - fermo restando che l'utilizzo del credito in questione è subordinato alla realizzazione degli investimenti (nonché, ovviamente, all'operatività del nulla osta) - l'articolo 1, comma 271 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché la relativa "Decisione" del 25 gennaio 2008 della Commissione Europea di autorizzazione della agevolazione in questione, prevedono che gli investimenti agevolabili debbano essere effettuati entro la data del 31 dicembre 2013.
Pertanto, il contribuente potrà realizzare gli investimenti, iniziati nel 2007 (secondo i tempi indicati nell'istanza di interpello, vale a dire entro il 31 dicembre 2010, a prescindere dalla tempistica indicata nel formulario (Mod. FAS)), ed utilizzare il credito, nel rispetto della normativa di favore in questione, a decorrere dall'anno 2011, come stabilito dalla comunicazione di concessione del relativo nulla osta.
Resta inteso, inoltre, che il credito d'imposta relativo agli investimenti realizzati nell'intero periodo indicato dal contribuente dovrà essere evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d'imposta in cui lo stesso matura; lo stesso credito potrà essere utilizzato nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 276, della legge finanziaria 2007, vale a dire, "ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi" e, per l'eccedenza, "in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso".
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici

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