Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 22.05.2001

Rilevanza ai fini DIT di conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti - Interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
Risoluzione Agenzia Entrate n. 76 del 22.05.2001

Con nota del 6 marzo 2001, la Direzione Regionale della .... ha trasmesso l'istanza di interpello formulata dalla società KK S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In particolare, la società chiede di poter considerare quale incremento di capitale investito, rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, i conferimenti in denaro ricevuti da un soggetto non residente, a sua volta controllato da un soggetto residente.

Fatto
KK S.p.A. fa parte del Gruppo XY di ... (XY Finanziaria di Partecipazione S.p.A.) il cui assetto societario al 31.12.98 può essere così rappresentato:

Tavola I

Gruppo XY (Italia)
100%

XY Investissements S.A. (Lussemburgo)
95%

ZZ S.A. (Lussemburgo) Gruppo WW (Francia)
51% 49%

EE S.A. (Lussemburgo)
55,6%

KK Spa (Italia)

In data 8 luglio 1999, con effetto 1 gennaio 1999, l'ZZ S.A. è stata incorporata da XY Investissements S.A. che, successivamente (il 23 dicembre 1999), ha ceduto a XY Investment Holding N.V. l'intera partecipazione posseduta in EE S.A.
Al 31 dicembre 1999 la situazione partecipativa risulta la seguente:

Tavola II

Gruppo XY (Italia)
100%

XY Investment Holding NV (Olanda) Gruppo WW (Francia)
51% 49%

EE S.A. (Lussemburgo)
54,9%

KK Spa(Italia)

Nel corso del 1999, la KK S.p.A. ha ricevuto due conferimenti in denaro da parte della società controllante EE S.A., con sede in Lussemburgo, per un importo complessivo di Lire 263.542.254.760.

Nel dettaglio:
In data 28 aprile 1999, la EE S.A. sottoscrive n. 13.672.600 azioni ordinarie della società istante, per un controvalore di lire 135.257.562.760 di cui lire 13.672.600 a titolo di capitale sociale e lire 121.584.962.760 a titolo di sovrapprezzo. Tale aumento del capitale sociale da parte della controllante lussemburghese avviene integralmente con conferimento di denaro e mediante l'utilizzo di mezzi finanziari propri della EE S.A.,disponibili presso il sistema bancario.
In data 30 novembre 1999, la EE S.A. sottoscrive n. 22.115.000 azioni di risparmio della società istante, per un controvalore di lire 128.284.692.000 di cui lire 22.115.000.000 a titolo di capitale sociale e lire 106.169.692.000 a titolo di sovrapprezzo. Anche tale aumento del capitale sociale avviene integralmente con conferimento di denaro ma mediante l'utilizzo di mezzi finanziari di diversa natura:
1. Lire 31.471.192.000 di autonoma pertinenza, depositati presso il sistema bancario;
2. Lire 96.813.500.000 finanziati per il 51%, pari a lire 49.374.885.000, dalla società estera del Gruppo XY e per il 49%, pari a lire 47.438.615.000, dal Gruppo WW (Francia).
Per completezza di informazione viene precisato che nel 1999 la società lussemburghese ha ricevuto un ulteriore finanziamento per complessive lire 298.185.580.000, di cui lire 146.110.934.200 da parte del Gruppo WW, e lire 152.074.645.800 da società estera del Gruppo XY per il tramite di XY Investissements S.A.. Tale ultimo finanziamento, tuttavia, sebbene concesso il 3 agosto 1999, non è stato utilizzato per l'esecuzione dell'aumento del capitale sociale de KK S.p.A. avvenuto il 30 novembre 1999, ma esclusivamente per l'acquisto di azioni di quest'ultima, in possesso agli ex Azionisti del Gruppo CC.
In definitiva, la società istante chiede se i conferimenti sopra descritti (di complessive lire 263.542.254760) ricevuti nel 1999 dalla controllante EE S.A. possano considerarsi incrementi di capitale investito per l'importo di lire 214.167.369.760, escludendo che il residuo importo lire 49.374.885.000 possa avere rilevanza ai fini dell'agevolazione DIT, in quanto proveniente indirettamente da un soggetto controllante italiano (Gruppo XY).

Normativa di riferimento
Come è noto, l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, detta una disciplina antielusiva volta ad evitare l'effetto moltiplicativo dell'incremento della base DIT che potrebbe verificarsi in conseguenza del successivo conferimento tra più soggetti, appartenenti al medesimo gruppo, dell'unico iniziale apporto di denaro.
In particolare, le previsioni contenute nel comma 3, lett. a) e b), dell'articolo in commento, sono finalizzate ad evitare l'indebita duplicazione del beneficio fiscale in capo a soggetti residenti nel caso in cui la partecipata estera, ricevuto l'apporto di capitale da parte della controllante residente, capitalizzi a sua volta un'altra società o ente commerciale residente.
Assume rilievo, in proposito, la lettera a) del comma 3 del citato articolo, la quale stabilisce che la variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuta fino a concorrenza "dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del comitato istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
La sopra citata disposizione, dunque, non pone una preclusione tassativa alla fruibilità dell'agevolazione nel caso suddetto ma rimanda alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria la possibilità di verificare, da un'analisi delle circostanze concrete, se le risorse conferite da un soggetto non residente diano luogo ad una moltiplicazione del beneficio.

Interpretazione
Occorre preliminarmente osservare che, con riferimento alla fattispecie in esame, non trova applicazione la norma limitativa dell'art. 3, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, che esclude la rilevanza ai fini DIT "dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli indicati nel DM 4 settembre 1996", in quanto la EE S.A. è una società di diritto lussemburghese, ivi domiciliata, ed il Lussemburgo è uno dei Paesi inseriti nel citato decreto, relativo ai Paesi con i quali è in atto un sistema di scambio di informazioni.
La scrivente, tuttavia, ritiene che la società istante non possa considerare quale incremento del capitale investito l'intero importo del conferimento in denaro ricevuto dalla controllante estera, per le motivazioni di seguito esposte.
A fronte del complessivo conferimento di lire 263.542.254.760, effettuato nel 1999 dalla EE S.A. in favore della società istante, un ammontare pari a lire 201.449.530.800 proviene indirettamente dalla capogruppo italiana XY e, dunque, per detto importo si verifica certamente quella duplicazione del beneficio che la norma antielusiva intende eliminare.
Si ritiene, infatti, di non poter condividere la richiesta avanzata da KK S.p.A. di escludere dall'incremento rilevante ai fini DIT il solo importo di lire 49.374.885.000 dal momento che la società lussemburghese risulta essere stata indirettamente finanziata dalla capogruppo italiana XY S.p.A. anche per ulteriori lire 152.074.645.800, concesse per l'acquisto di azioni della società istante possedute da ex azionisti del Gruppo CC.
Tale finanziamento, pur se non finalizzato, nelle motivazioni della società erogante, direttamente al conferimento nella controllata italiana, può comunque comportare un'indebita duplicazione del beneficio fiscale.
Ciò in quanto la capogruppo italiana non è tenuta a computare in diminuzione della propria base DIT i conferimenti o i finanziamenti dalla stessa concessi a favore di controllate estere.
Infatti, come già chiarito nella risoluzione n. 173 del 22 novembre 2000, l'effetto di sterilizzazione dell'incremento del patrimonio netto, previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 466 del 1997, non opera nel caso in cui la società controllante italiana effettui conferimenti in denaro in favore di soggetti controllati non residenti.
Pertanto, l'indebita duplicazione del beneficio si realizza tutte le volte che la società conferente non residente riceva risorse finanziarie da un'altra società residente in Italia che, come appena riferito, può anch'essa fruire dell'agevolazione DIT. Ciò a prescindere dal concreto utilizzo del finanziamento e dalla circostanza che sia effettuato in un periodo d'imposta precedente o successivo.
Si osserva, inoltre, che l'istante non ha fornito alcun chiarimento sui tempi di emissione delle azioni de KK S.p.A. sottoscritte dagli "ex azionisti del Gruppo CC", nè sulla identità di quest'ultimi e sui loro rapporti con il gruppo XY.
Le risultanze degli atti trasmessi non consentono di escludere che l'aumento di capitale operato da KK S.p.A. con l'emissione di azioni sottoscritte dalla CC sia avvenuto dopo il 1996 e, per questo motivo, sia rilevante ai fini dell'agevolazione DIT. In tale ipotesi l'acquisto delle azioni da parte della EE S.A., reso possibile dal suddetto finanziamento, produrrebbe gli stessi effetti di un conferimento in denaro in favore de KK S.p.A.
La società istante avrebbe ricevuto, infatti, un apporto di denaro proveniente, per il tramite di soggetti terzi, dalla sua controllante estera; mentre quest'ultima, a fronte del pagamento di circa 298 miliardi di lire, ha ricevuto azioni della controllata italiana (v. tavola III).
Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione la limitazione di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 466 del 1997 in quanto la variazione in aumento del capitale investito in capo a KK S.p.A. deriva, in parte, da un apporto di denaro conferito dalla società lussemburghese grazie ad apporti finanziari ricevuti indirettamente dalla controllante italiana, appartenente al medesimo gruppo, e già ammessa a fruire del beneficio.

Tavola III
omissis

Conclusioni
Per i motivi sopra esposti, la scrivente esprime parere favorevole riguardo alla possibilità di qualificare come incremento del capitale rilevante ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il conferimento nella società istante da parte della controllante estera EE S.A., limitatamente alla somma di lire 62.092.723.960.
Tale importo è pari alla differenza tra il complessivo apporto di denaro da parte della società lussemburghese (L. 263.542.254.760) e l'ammontare dei finanziamenti che quest'ultima ha ricevuto dalla capogruppo italiana XY S.p.A. (L. 201.449.530.800). Per questi ultimi, infatti, non può ritenersi superata la disposizione antielusiva dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo.
Si fa presente, infine, che il parere di cui alla presente nota, reso sulla base dei fatti rappresentati e della documentazione esibita dall'istante, perderebbe validità qualora la società capogruppo italiana decidesse di trasferire in un momento successivo, a qualsiasi titolo, risorse finanziarie alla società conferente lussemburghese.
Resterebbe, in tal caso, impregiudicata la possibilità di riformulare un interpello al fine di rappresentare i nuovi elementi utili per ottenere la conferma del riconoscimento dell'agevolazione.

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