RISOLUZIONE N. 76/E
Roma, 14 dicembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24
Accise”, delle sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di
accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui all’articolo 61,
comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
L’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 prevede che
“Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite
dagli articoli 40 e 44. Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è inferiore a 100
chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano le penalità previste dagli articoli
da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III;
in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca
della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui
al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e
delle modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 euro a 1549
euro”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha chiesto l’istituzione del
codice tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle citate sanzioni
amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore
tabacchi.
Tanto premesso, si istituisce il seguente codice tributo:
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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? “5482” denominato “Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in
materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui
all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è
esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del
depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di irrogazione della sanzione nel formato
“AAAA”.
IL CAPO DIVISIONE
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