Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 06.03.2002

Interpello n. 954-197/2001 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta - Passaggio dal metodo di determinazione c.d. mobile al metodo c.d. solare o fisso
Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 06.03.2002

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato formulato il seguente quesito.

Quesito
La XZ S.p.A., premesso che, dalla metà degli anni settanta, ha effettuato acquisiti in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPR n. 633/1972 e che, dal 1983, ha determinato il plafond Iva utilizzando il metodo di calcolo comunemente denominato "mobile", avendo intenzione nell'anno 2002 di transitare al metodo di calcolo "fisso" o "solare", ha chiesto di conoscere le modalità da seguire per effettuare tale passaggio.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene che l'ammontare di plafond spettante per l'anno 2002 sia da determinarsi come differenza tra il totale delle operazioni non imponibili registrate nell'esercizio 2001 e l'eccedenza degli acquisti in sospensione effettuati nel medesimo esercizio rispetto al totale delle operazioni non imponibili registrate nell'esercizio 2000. Si vuole, in tal modo, imputare gli utilizzi del plafond effettuati nell'esercizio 2001 in primo luogo alle operazioni non imponibili registrate nel 2000 e solo per l'eccedenza a quelle registrate nel 2001.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, consente ai contribuenti che rivestono la qualifica d'esportatore abituale di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
La scelta tra il sistema di determinazione del plafond con il metodo fisso o con il metodo mobile è rimessa alla discrezionalità del contribuente e può essere modificata all'inizio di ciascun anno.
Si ricorda che per i contribuenti che adottano il metodo fisso, il plafond è determinato per l'intero anno solare in misura pari ai corrispettivi delle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente.
Per i contribuenti che adottano il metodo mobile, invece, nella determinazione del plafond mensile si procede all'inizio d'ogni mese a rideterminare il plafond disponibile in misura pari all'ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti al netto degli acquisti in sospensione effettuati nello stesso periodo; in particolare, la circolare ministeriale n. 73 del 19 dicembre 1984 ha precisato che dall'ammontare complessivo delle cessioni sarà detratto l'importo delle cessioni relative al tredicesimo mese precedente, ed un pari importo sarà detratto dal totale degli utilizzi effettuati, sino a concorrenza degli stessi.
Tale metodologia di calcolo consente di tener conto del fatto che parte degli acquisti effettuati in sospensione d'imposta negli ultimi dodici mesi sono, comunque, imputabili alle cessioni registrate nel tredicesimo mese precedente.
Particolari problematiche sorgono nell'ipotesi, oggetto del presente quesito, di passaggio dal metodo di determinazione del plafond mobile a quello fisso.
Al riguardo, con la soluzione prospettata, il contribuente intende imputare gli utilizzi dell'anno 2001 al plafond creato nell'anno 2000 in misura pari alle cessioni di quell'anno e solo per la parte eccedente alle esportazioni del 2001.
Si rileva, però, che il meccanismo del plafond mobile, che consente al contribuente di utilizzarlo già dal mese successivo a quello di formazione, fa venir meno la correlazione tra le cessioni registrate in un determinato anno e gli utilizzi avvenuti nell'anno successivo, ed è, pertanto, possibile che nel corso di un anno sia stato utilizzato il plafond riferibile anche ad operazioni registrate nel medesimo anno.
Non appare corretto, perciò, il metodo suggerito dalla società istante che non tiene conto della parte di plafond riferibile all'anno 2000 e già utilizzato nello stesso anno.
Si ritiene, invece, che il contribuente che intende transitare dal metodo mobile a quello fisso deve prendere a riferimento il plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile; pertanto, egli deve, ancora e per l'ultima volta, seguire il procedimento per il calcolo del plafond mobile partendo dall'ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dell'anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese, con le modalità e nei limiti sopra precisati.
Infatti, considerato il particolare meccanismo di calcolo che governa il metodo mobile, la risultanza che emerge da tale calcolo rappresenta l'ammontare del plafond creato ed effettivamente non utilizzato alla data del 1 gennaio 2002.
Del resto, non appare coerente che, per determinare il plafond solare disponibile per il 2002, si proceda con altri metodi (come, per esempio, quello della ricostruzione delle serie storiche delle cessioni e degli utilizzi) che, di fatto, possono consentire un recupero di quote di plafond non utilizzate negli anni passati.
Occorre considerare, infatti, che il sistema del plafond, sia solare sia mobile, comporta che, in determinate circostanze, quote di plafond vadano perdute per il loro mancato utilizzo; così, ad esempio, nel caso del plafond fisso, è perduta la quota di plafond non utilizzata entro l'anno solare; analogamente, anche il meccanismo su cui si basa il metodo mobile determina la perdita del plafond non utilizzato entro dodici mesi dalla sua formazione.
La soluzione sopra esposta, tra l'altro, appare coerente con lo spirito della norma in quanto consente, da un lato, di rappresentare la reale quota di plafond non utilizzata e, dall'altro, di evitare utilizzazioni (o addirittura duplicazioni) di plafond non spettanti.
Conclusivamente, la scrivente ritiene di non poter accogliere, per le ragioni sopra indicate, la soluzione prospettata dal contribuente, il quale deve prendere a riferimento il plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile. Tale importo costituisce l'ammontare del plafond solare disponibile per l'anno 2002.

La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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