IVA - Corso di formazione per manager istituito dalla ASL di ...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 28.05.2001
Con la nota del 9 marzo 2001 codesta Direzione Regionale ha chiesto chiarimenti in merito ad un quesito posto dalla ASL di ..., relativo al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'IVA, ai corsi di formazione manageriale svolti dalla ASL medesima, Ufficio Formazione, ai sensi del DPR n. 484 del 1997 e del D. lgs n. 502 del 1992, così come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999.
Il quesito concerne, in particolare, l'applicabilità ai corsi in esame del regime di esenzione dall'IVA, previsto dall'articolo 10, n. 20, del DPR n. 633 del 1972 per le prestazioni didattiche rese da scuole ed istituti riconosciuti.
Nel quesito viene fatto presente che:
- l'istituzione dei corsi in esame è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del d.lgs. n. 229/1999,
dall'assessorato regionale alla Sanità;
- I corsi sono istituiti mediante protocollo d'intesa con l'Istituto Regionale di Formazione;
- la frequenza è resa obbligatoria per i medici che rivestono incarichi relativi alle funzioni dirigenziali di secondo livello, dietro pagamento di una quota;
- i corsi hanno valore certificativo ai fini e per gli effetti del DPR n. 484 del 1997 e del d.lgs. n. 229/1999.
I dubbi interpretativi circa l'applicabilità del richiamato articolo 10 sorgono in merito alla delimitazione dell'ambito soggettivo della norma esentativa, che letteralmente sembra far riferimento ai soli "Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni". E' dubbio,infatti, se nelle categorie considerate dalla norma possa essere compresa la ASL, che non è propriamente né una scuola né un istituto.
In merito al quesito posto si formulano le seguenti considerazioni.
L'articolo 10, n. 20 del DPR n. 633 del 1972 dichiara esenti dall'IVA, tra l'altro, le prestazioni didattiche di ogni genere anche per "la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni".
In relazione ai corsi in esame, come precisato da codesta Direzione Regionale, deve ritenersi soddisfatto il requisito del "riconoscimento da parte di pubbliche amministrazioni"(trattandosi di corsi autorizzati dalla Regione, aventi un valore certificativo riconosciuto dalla stessa amministrazione regionale) attesa l'ampia accezione che assume il concetto di "pubbliche amministrazioni", soprattutto a seguito della modifica apportate al citato art. 10, n. 20, dall'articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il provvedimento della pubblica amministrazione con il quale viene riconosciuta la prestazione didattica in esame assume rilevanza determinante ai fini dell'applicazione del citato art. 10, n. 20.
Alla terminologia, utilizzata dalla norma, "istituti o scuole" deve invece essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono allo svolgimento di tale attività, e non il significato di una elencazione tassativa dei soggetti ammessi ad usufruire del regime di esenzione.
Tale interpretazione risulta suffragata dalla ampia formulazione utilizzata dalla norma in relazione alla individuazione dell'ambito oggettivo dell'esenzione, che indica le prestazioni educative dell'infanzia e delle gioventù e quelle didattiche di ogni genere, (anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale), con la quale contrasterebbe la individuazione di un limitato e ristretto ambito soggettivo.
In riferimento alla risoluzione 26/4/1994, n. III-7-518, richiamata da codesta Direzione Regionale, con la quale è stato ritenuto applicabile il regime di esenzione alla prestazioni didattiche rese nelle discipline medico - sanitarie da una Associazione denominata "....", si sottolinea che tali prestazioni sono state comprese nell'ambito applicativo del citato articolo 10, n. 20 in ragione del "riconoscimento" conferito a detta associazione dalla Regione e non per l'esclusivo scopo didattico che caratterizzava lo Statuto dell'Associazione medesima.
A conferma di tale orientamento si richiama la risoluzione n. 73/E del 14/7/1998, con la quale il regime di esenzione è stato riconosciuto applicabile a "organismi" svolgenti attività di formazione, dando esclusivo rilievo al requisito amministrativo del "riconoscimento".
Si sottolinea infine che anche le disposizioni comunitarie che disciplinano, ai fini dell'IVA, le prestazioni concernenti l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico e universitario, la formazione e riqualificazione professionale (VI direttiva CEE 17 maggio 1997, n. 388, art. 13, lett. i), nello stabilire il trattamento di esenzione, individuano i soggetti ammessi a tale regime con la generica dizione di "organismi", specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche.
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