Imposta di registro dovuta per enunciazione di atti in sentenze emesse dal Giudice di Pace relative a cause di valore inferiore a due milioni di lire (Euro 1032,9) - articolo 46 del D.P.R. 21 novembre 1991, n. 374, istitutivo del Giudice di Pace; articoli 22 e 40 del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Risoluzione Agenzia Entrate n. 77 del 31.03.2003
Il Giudice di Pace di ...., dott. ...., ha chiesto di conoscere il trattamento ai fini dell'imposta di registro degli atti, soggetti ad IVA, enunciati in sentenze relative a cause di competenza del Giudice di Pace di valore inferiore a lire due milioni (Euro1032,9), considerato che tali sentenze sono esenti dalle imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
Si osserva nell'istanza che il valore della causa è mediamente inferiore a lire 100.000 e che, pertanto, l'eventuale imposta dovuta, anche se solo in misura fissa (Euro 129,11), sarebbe superiore al valore della causa stessa. In proposito, il Giudice ha fatto presente di non condividere la tesi per la quale sull'atto enunciato è comunque dovuta l'imposta di registro, per il combinato disposto degli articoli 22 (enunciazione degli atti non registrati) e 40 (atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto), in quanto non rispondente ai principi di equità e di buon senso.
Sostiene, inoltre, che l'articolo 46 del D.P.R. 21 novembre 1991, n. 374, istitutivo del Giudice di Pace - che esenta dall'imposta di bollo e di registro "...gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire ..." - "... ha carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'imposta di registro e va pertanto considerata derogativa anche delle disposizioni dell'art. 22 (enunciazioni) e 40 (alternatività) di detto Testo Unico."
Si osserva, al riguardo, che l'esenzione di cui all'articolo 46, si riferisce esclusivamente agli atti e provvedimenti relativi alle cause individuate dallo stesso e non anche a disposizioni pregresse in essi enunciate. Del resto, sulla questione l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata al punto C) della circolare n. 34/E del 30 marzo 2002, dove ha precisato che, all'enunciazione di un atto non registrato contenuta in uno degli atti e provvedimenti emanati dal Giudice di Pace, relativi a cause di valore non superiore a due milioni di lire, si applicano i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Nel frattempo è entrato in vigore - il 1 luglio 2002 - il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), che stabilisce nuove modalità per l'esecuzione della formalità di registrazione degli atti giudiziari; prevede infatti:
- all'articolo 73 (procedura per la registrazione degli atti giudiziari), che il funzionario di cancelleria (articolo 10, comma 1, lett. c) del testo unico dell'imposta di registro) "trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti all'imposta di registro ai fini della registrazione. (...).
2. che la trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche ...";
- all'articolo 278 (registrazione degli atti giudiziari nel processo civile ed amministrativo) che "fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica la trasmissione degli atti (...) è effettuata mediante copie autentiche".
Ciò comporta - come precisato al punto 5 della circolare, 28 giugno 2002, n. 30, del Ministero di Giustizia-Dipartimento degli Affari di Giustizia - che sono soggetti alla registrazione gli atti giudiziari per i quali è dovuta l'imposta di registro.
Conseguentemente le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari per i quali non è dovuta l'imposta di registro, non sono soggetti neanche alla formalità della registrazione.
Pertanto, non sono più attuali le istruzioni circa l'obbligo della registrazione anche nell'ipotesi di atti giudiziari per i quali le norme stabilivano l'esenzione dalle imposte previste per i corrispondenti atti (cfr. circolari nn.: 49/E, del 16 marzo 2000; circolare del 30 marzo 2001, n. 34).
Da tali novità consegue che, anche agli atti dei Giudici di Pace si applicano gli stessi principi e, quindi, quando il valore della causa non eccede la somma di lire due milioni (€ 1032,9) i relativi atti e provvedimenti non sono soggetti a registrazione in termine fisso poiché sono esenti dall'imposta di registro (articolo 46, legge n. 374 del 1991).
Pertanto, qualora in uno di detti atti sia enunciato un atto soggetto ad imposta di registro, non si applica l'articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, per carenza del presupposto della registrazione dell'atto enunciante.
Ovviamente permane l'obbligo del cancelliere o del segretario di trasmettere, per la registrazione d'ufficio (articolo 15 del testo unico dell'imposta di registro), ai competenti uffici delle entrate gli atti - soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati - prodotti o esibiti davanti ai giudici e arbitri "... in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione ..." (articolo 65, commi 6 e 7, del testo unico dell'imposta di registro; cfr risoluzione n. 260069 del 17 luglio 1992).
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