RISOLUZIONE N. 77 /E
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Roma, 15 dicembre 2022
OGGETTO: Superbonus per acquisto di cd. “case antisismiche” – Sconto in
fattura condizione di “maturazione del credito” entro il 30 giugno
2022.
Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito
all’applicazione della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies,
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, all’acquirente di unità immobiliari demolite e ricostruite con una
riduzione del rischio sismico ad una o due classi di rischio inferiore nella misura più
elevata del 110 per cento (cd. Superbonus) a seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 18, comma 4-ter, del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito con la
legge n. 79 del 2022), al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta
detrazione è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dalle persone fisiche per
acquisti di immobili residenziali effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
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Come chiarito, al riguardo, con la circolare n. 30/E del 2020, affinché gli
acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del
Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti
sussistano nel periodo di vigenza della norma.
Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili
oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine previsto dalla norma. Nella medesima
circolare è stato, inoltre, chiarito che gli acquirenti potranno, altresì, fruire del
Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale
data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il
preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto
termine di vigenza.
Ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, in alternativa alla
fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’acquirente può
optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, gli acquirenti possono, altresì,
optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.
Le modalità di comunicazione dei dati relativi alle predette opzioni sono state
definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della modifica apportata al citato comma 4 dell’articolo 119 del
decreto Rilancio, è possibile fruire del Superbonus anche per gli acquisti effettuati
dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, qualora alla
suddetta data del 30 giugno 2022:
- sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente
registrato;
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- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto
Rilancio;
- sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del
collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio
sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
Al riguardo, si ritiene che i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente
in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del
Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma
restando, tuttavia, la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 75 per
cento o dell’85 per cento, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies, del
decreto legge n. 63 del 2013 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024.
Il dubbio interpretativo rappresentato riguarda, in particolare, la verifica del
rispetto della condizione che, “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del
Superbonus abbia versato «acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e
maturato il relativo credito d’imposta» e, nello specifico, se con la locuzione
«credito maturato», indicata nella norma, si debba intendere che tale condizione si
verifichi solo a seguito dell’invio della prevista comunicazione di esercizio
dell’opzione, non essendo sufficiente, alla sottoscrizione del preliminare di acquisto,
il pagamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione
dello “sconto” ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che, come ribadito nella citata
circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 5.1.1), in applicazione dei principi generali in
materia di tassazione dei redditi, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in
cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli
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esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi,
alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli
interventi cui i pagamenti si riferiscono. In caso di sconto in fattura, si può fare
riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione
della fattura da parte del fornitore.
Alla predetta data, pertanto, le spese si intendono sostenute per
l’acquirente/beneficiario in capo al quale matura il diritto alla corrispondente
detrazione.
A fronte dello “sconto” praticato, al fornitore è riconosciuto un credito
d’imposta pari alla detrazione spettante da utilizzare in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con la stessa ripartizione in
quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal
giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dei dati
concernenti la predetta cessione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima
del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; in
alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla
corretta ricezione della predetta Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono
cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Pertanto, essendo rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al
citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio il sostenimento delle spese in
capo all’acquirente/beneficiario della detrazione che, in caso di “sconto in fattura”
coincide con l’emissione della stessa, è possibile fruire del Superbonus anche nel
caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 qualora, nel
rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la
fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di
acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è
praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato articolo
121 del decreto Rilancio.
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Per l’impresa/cessionario l’utilizzazione del credito in relazione alle suddette
fatture di acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è, comunque, subordinata alla
trasmissione della prevista Comunicazione dei dati riferiti alla cessione in questione
all’Agenzia delle entrate, da effettuare nel termine attualmente previsto del 16 marzo
2023.
Resta inteso che il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il
corrispondente diritto all’utilizzazione del credito in capo all’impresa sono
subordinati al rispetto delle condizioni normativamente richieste e, in particolare,
alla stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.
Al riguardo si precisa, infine, che l’ulteriore previsione normativa secondo
cui l'immobile, al 30 giugno 2022, sia accatastato «almeno in categoria F/4», è
finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche
nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi
entro il 31 dicembre 2022 – non sia ancora accatastato alla predetta data del 30
giugno 2022 in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovi in categoria
catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è per lo più
completato ma la destinazione d'uso e la consistenza non sono ancora stati definiti.
Resta fermo, tuttavia, che ai fini dell’applicazione della detrazione in
commento è necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle
categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8,
A/9 e relative pertinenze).
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(Firmato digitalmente)
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