Risoluzione Agenzia Entrate n. 77/E del 15.12.2022

RISOLUZIONE N. 77 /E



Divisione Contribuenti
_____________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali



Roma, 15 dicembre 2022




OGGETTO: Superbonus per acquisto di cd. “case antisismiche” – Sconto in

fattura condizione di “maturazione del credito” entro il 30 giugno
2022.


Sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti in merito

all’applicazione della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies,

del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, all’acquirente di unità immobiliari demolite e ricostruite con una

riduzione del rischio sismico ad una o due classi di rischio inferiore nella misura più

elevata del 110 per cento (cd. Superbonus) a seguito delle modifiche apportate

dall’articolo 18, comma 4-ter, del decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito con la

legge n. 79 del 2022), al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio

2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta

detrazione è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dalle persone fisiche per

acquisti di immobili residenziali effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

2

Come chiarito, al riguardo, con la circolare n. 30/E del 2020, affinché gli

acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del

Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti

sussistano nel periodo di vigenza della norma.

Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili

oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine previsto dalla norma. Nella medesima

circolare è stato, inoltre, chiarito che gli acquirenti potranno, altresì, fruire del

Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale

data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il

preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il predetto

termine di vigenza.

Ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, in alternativa alla

fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l’acquirente può

optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un

importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha

effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito

d’imposta (c.d. sconto in fattura); in alternativa, gli acquirenti possono, altresì,

optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla

detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari

finanziari.

Le modalità di comunicazione dei dati relativi alle predette opzioni sono state

definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della modifica apportata al citato comma 4 dell’articolo 119 del

decreto Rilancio, è possibile fruire del Superbonus anche per gli acquisti effettuati

dopo il 30 giugno 2022, ma comunque entro il 31 dicembre 2022, qualora alla

suddetta data del 30 giugno 2022:

- sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente

registrato;

3

- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e

maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto

Rilancio;

- sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;

- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del

collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio

sismico;

- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Al riguardo, si ritiene che i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente

in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del

Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma

restando, tuttavia, la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 75 per

cento o dell’85 per cento, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies, del

decreto legge n. 63 del 2013 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024.

Il dubbio interpretativo rappresentato riguarda, in particolare, la verifica del

rispetto della condizione che, “al 30 giugno 2022”, l’acquirente/beneficiario del

Superbonus abbia versato «acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e

maturato il relativo credito d’imposta» e, nello specifico, se con la locuzione

«credito maturato», indicata nella norma, si debba intendere che tale condizione si

verifichi solo a seguito dell’invio della prevista comunicazione di esercizio

dell’opzione, non essendo sufficiente, alla sottoscrizione del preliminare di acquisto,

il pagamento dell’acconto con l’emissione della fattura contenente l’indicazione

dello “sconto” ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio.

Al riguardo, preliminarmente, si osserva che, come ribadito nella citata

circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 5.1.1), in applicazione dei principi generali in

materia di tassazione dei redditi, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in

cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli

4

esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi,

alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli

interventi cui i pagamenti si riferiscono. In caso di sconto in fattura, si può fare

riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione

della fattura da parte del fornitore.

Alla predetta data, pertanto, le spese si intendono sostenute per

l’acquirente/beneficiario in capo al quale matura il diritto alla corrispondente

detrazione.

A fronte dello “sconto” praticato, al fornitore è riconosciuto un credito

d’imposta pari alla detrazione spettante da utilizzare in compensazione, ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con la stessa ripartizione in

quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal

giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dei dati

concernenti la predetta cessione all’Agenzia delle Entrate e, comunque, non prima

del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese; in

alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla

corretta ricezione della predetta Comunicazione, i cessionari e i fornitori possono

cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

Pertanto, essendo rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al

citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio il sostenimento delle spese in

capo all’acquirente/beneficiario della detrazione che, in caso di “sconto in fattura”

coincide con l’emissione della stessa, è possibile fruire del Superbonus anche nel

caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 qualora, nel

rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la

fattura relativa al pagamento di acconti a seguito della stipula del preliminare di

acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è

praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni del citato articolo

121 del decreto Rilancio.

5

Per l’impresa/cessionario l’utilizzazione del credito in relazione alle suddette

fatture di acconto emesse entro il 30 giugno 2022 è, comunque, subordinata alla

trasmissione della prevista Comunicazione dei dati riferiti alla cessione in questione

all’Agenzia delle entrate, da effettuare nel termine attualmente previsto del 16 marzo

2023.

Resta inteso che il diritto alla detrazione in capo all’acquirente e il

corrispondente diritto all’utilizzazione del credito in capo all’impresa sono

subordinati al rispetto delle condizioni normativamente richieste e, in particolare,

alla stipula dell’atto definitivo di compravendita entro il 31 dicembre 2022.

Al riguardo si precisa, infine, che l’ulteriore previsione normativa secondo

cui l'immobile, al 30 giugno 2022, sia accatastato «almeno in categoria F/4», è

finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche

nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi

entro il 31 dicembre 2022 – non sia ancora accatastato alla predetta data del 30

giugno 2022 in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovi in categoria

catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), in cui il fabbricato è per lo più

completato ma la destinazione d'uso e la consistenza non sono ancora stati definiti.

Resta fermo, tuttavia, che ai fini dell’applicazione della detrazione in

commento è necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle

categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8,

A/9 e relative pertinenze).

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

provinciali e dagli Uffici dipendenti.


LA DIRETTRICE CENTRALE

(Firmato digitalmente)

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