Risoluzione Agenzia Entrate n. 79 del 25.03.2009

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Aliquota IVA applicabile agli acquisti di gas per uso di imprese manifatturiere - Tabella A, parte III, n. 103), allegata al DPR n. 633 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 79 del 25.03.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
Con istanza di interpello, il dr. TIZIO, in qualità di Rappresentante Legale della ALFA SPA, ha chiesto di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile agli acquisti di gas effettuati dalla società. In particolare, l'istante chiede se sia applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento prevista per uso di "imprese manifatturiere" dalla Tabella A, parte III, n. 103), allegata al DPR n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'oggetto sociale della ALFA SPA, come si rileva dalla visura camerale, è "lo svolgimento di attività industriale e/o commerciale e di installazione nel settore della elettrotecnica, dell'elettronica e dell'informatica - in particolare nel campo delle apparecchiature e dei componenti per telecomunicazioni - nonché in campi connessi ed affini...".
L'interpellante dichiara che l'attività principale di ALFA consiste nella "progettazione, realizzazione e installazione di sistemi di telecomunicazione per la trasmissione di voce e dati. Accanto a tale attività, ALFA vende apparati di telecomunicazione prodotti in serie dopo averli ottimizzati per le esigenze del cliente. Nell'ambito della propria attività principale, ALFA progetta interamente l'impianto commissionato dal cliente, ne realizza internamente il software, assembla software e hardware (quest'ultimo costruito da imprese terze), installa l'impianto presso il cliente. I numerosi componenti software e hardware sono sottoposti a ripetute e rigorose prove di laboratorio".
Il principale sito produttivo della società si trova a ..., dove ogni anno vengono utilizzati in media quasi 2 milioni di mc di gas.
La società interpellante, in ragione degli elementi sopra esposti, ritiene di essere una "impresa manifatturiera" e come tale ritiene di poter usufruire, per l'acquisto del gas, dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento ai sensi del n. 103), parte III, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.
A tal proposito, l'istante richiama la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 che, in relazione all'individuazione delle imprese beneficiarie dell'aliquota agevolata, stabilisce che "occorre fare riferimento al D.M. 29 ottobre 1974, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento, nel quale le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV".
L'interpellante ritiene che l'elenco delle attività appartenenti all'industria manifatturiera di cui al D.M. 29 ottobre 1974 (successivamente sostituito dal D.M. 31 dicembre 1988) non possa essere considerato un elenco esaustivo a causa della sua vetustà, visto che il mondo dell'impresa - e soprattutto dell'impresa manifatturiera - è cambiato in modo radicale. Ad esempio, i moderni prodotti relativi alla telefonia mobile, ad internet, ai sistemi di telecomunicazione per la trasmissione di voce e dati, erano pressoché sconosciuti in Italia nel 1988 e il loro sviluppo ha comportato la successiva nascita di nuovi mercati e di nuovi tipi di imprese manifatturiere.
Per questi motivi, la società istante sostiene che il concetto di impresa manifatturiera valido nel 1988 non possa essere considerato tale venti anni dopo l'emanazione del decreto. A supporto della propria tesi cita la nuova classificazione delle attività economiche adottata dall'Agenzia delle Entrate (ATECO 2007), che include tra le attività manifatturiere, oltre quelle elencate nel D.M. 31 dicembre 1988, anche altre tipologie di attività produttive di beni. In base a tale classificazione, l'attività della società - contraddistinta dal codice 26.30.29 ("fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni") - sarebbe da considerare "manifatturiera".
Tutto ciò premesso, la società interpellante ritiene che ai propri acquisti di gas si renda applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento prevista per uso di imprese manifatturiere dalla Tabella A, parte III, n. 103), allegata al DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Premesso che non rientra tra le prerogative esercitabili in sede di interpello l'effettuazione di un sindacato di merito sulla tipologia di attività svolta dalla società istante e sulla correttezza del relativo codice di attività, si formulano qui di seguito alcune considerazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA.
La Tabella A, parte III, n. 103), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che siano assoggettate all'aliquota agevolata del 10 per cento, tra le altre, le cessioni di "energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili".
Con la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 è stato precisato che per la individuazione delle imprese beneficiarie occorre fare riferimento al D.M. 29 ottobre 1974 che deve intendersi sostituito dal D.M. 31 dicembre 1988 in vigore dal 1 gennaio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento, nel quale le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV (tra questi rientrano le imprese del Gruppo VII, specie XXII - Costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici, di apparecchi di telecomunicazione in genere, di elettronica specializzata ed affini del D.M. 31 dicembre 1988).
E' condivisibile, peraltro, l'affermazione che mutamenti socio-economici e l'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni possano aver stimolato nuove tipologie di attività, non contemplate dal D.M. 31 dicembre 1988.
Così che, ai fini dell'inquadramento o meno di una impresa tra quelle beneficiarie dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento, occorre verificare, in prima istanza, se l'attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del D.M. del 31 dicembre 1988 e, qualora l'attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 2007 (adottata con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 pubblicato in G.U. del 21/12/2007) al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi "attività manifatturiera".
Elementi utili ai fini della classificazione di un'attività tra quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle note esplicative dell'ISTAT alla suddetta classificazione laddove si legge, tra l'altro, che "le unità manifatturiere possono:
- lavorare direttamente i materiali;
- subappaltare una parte della lavorazione dei materiali;
- subappaltare l'intera lavorazione dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale ed i brevetti del prodotto;
- portare a termine le lavorazioni subappaltate menzionate sopra.
(...) Il montaggio dei componenti di prodotti lavorati rientra tra le attività manifatturiere ed include il montaggio dei prodotti creati tramite pezzi auto-prodotti o acquistati."
La predetta circolare ha altresì chiarito che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l'energia elettrica o il gas saranno utilizzati nell'esercizio dell'impresa estrattiva o manifatturiera.
Ai fini della corretta qualificazione dell'attività effettivamente svolta da ALFA, rilevante ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA, codesta società potrà far riferimento, pertanto, alle considerazioni prima riportate.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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