Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 10.01.2002

Interpello 954-105/2001 - art. 11, legge 27-7-2000, n. 212 - CM HOLDING S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 10.01.2002

Con istanza presentata alla scrivente in data 18 settembre 2001, le società in oggetto indicate hanno chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di dual income tax, secondo cui le variazioni in aumento del capitale investito rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile agevolata, derivanti da conferimenti in denaro ovvero da accantonamenti di utili, sono ridotte di un importo pari ai conferimenti in denaro e ai crediti di finanziamento concessi a favore di soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Descrizione della fattispecie;
- In data 7 maggio 2001, si è riunita l'assemblea straordinaria della società "CJ s.r.l.", alla quale erano presenti i soci "CM HOLDING s.p.a." titolare del 99% delle quote sociali e "C.COM s.p.a.", titolare del restante 1%.;
- Dopo aver deliberato la conversione del capitale sociale in Euro, pari ad Euro 52.000, il secondo punto all'ordine del giorno prevedeva la discussione di una proposta di aumento del capitale stesso a titolo oneroso da Euro 52.000 a Euro 15.000.000, da realizzarsi mediante versamenti in denaro alla pari o mediante conferimenti di crediti certi, liquidi ed esigibili.;
- L'intero aumento di capitale sociale, pari a Euro 14.948.000, è stato sottoscritto: 1) per un ammontare pari a Euro 14.798.520 dalla società "CM HOLDING s.p.a.", la quale ha effettuato un versamento contestuale nelle casse sociali di Euro 7.425.000, fermo restando l'obbligo di versare i restanti decimi su richiesta dell'organo amministrativo; 2) per un ammontare pari a Euro 149.480, dalla società "C.COM s.p.a.", la quale ha effettuato un versamento contestuale nelle casse sociali di Euro 75.000, fermo restando l'obbligo di versare i restanti decimi su richiesta dell'organo amministrativo.;
- Disponendo di una maggiore liquidità, la società "CJ s.r.l." ha parzialmente utilizzato il conferimento in denaro effettuato dai soci per estinguere un debito verso la società "CM HOLDING s.p.a." per una somma pari ad Euro 5.986.606,26, sorto a seguito di una serie di finanziamenti concessi dalla società "CM HOLDING s.p.a." a decorrere dal 31 ottobre 1999 fino al 16 febbraio 2001.

Quesito;
Le due società "CJ s.r.l." e "CM HOLDING s.p.a." chiedono di sapere se il conferimento in denaro ricevuto dalla società "CJ s.r.l." assuma rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale investito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. n. 466 del 1997, ovvero se - limitatamente all'ammontare del debito estinto nei confronti del socio "CM HOLDING s.p.a." - il suddetto conferimento non assuma alcuna rilevanza ai fini della predetta variazione in aumento, ma contestualmente assuma rilevanza ai fini della variazione in diminuzione, in capo alla società "CM HOLDING s.p.a."; ciò in quanto non trova applicazione, per quest'ultima, l'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 466 del 1997.

Soluzione proposta dalle società istanti;
Il conferimento in denaro ricevuto dalla società "CJ s.r.l." configura una variazione in aumento del capitale investito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. n. 466 del 1997. Tuttavia, secondo quanto affermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58 del 4 maggio 2001, un conferimento in denaro immediatamente seguito dalla estinzione del debito della società verso il socio conferente costituisce una operazione assimilabile ad una rinuncia al credito da parte del socio, come tale non rilevante, secondo quanto affermato dal Ministero delle Finanze con le Circolari n. 51/E del 20 marzo 2000 e n. 5 del 26 gennaio 2001, ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale investito.;
La soluzione ritenuta corretta dalle due società istanti è che il conferimento in denaro ricevuto dalla società "CJ s.r.l." non costituisce una variazione in aumento del capitale investito ai fini della determinazione della base imponibile agevolata limitatamente all'importo corrispondente al debito estinto nei confronti della società "CM HOLDING s.p.a.", pari ad Euro 5.986.606,26; di conseguenza, la variazione in aumento del capitale investito della società "CM HOLDING s.p.a." non deve ridursi per lo stesso importo di Euro 5.986.606,26, non trovando applicazione nella fattispecie la norma di cui all'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 466 del 1997.

Interpretazione;
La questione interpretativa sottoposta alla scrivente è così sintetizzabile:;
- atteso che l'estinzione di un debito nei confronti del socio immediatamente successivo al conferimento in denaro da parte dello stesso, è stato ritenuto, nel caso risolto con risoluzione n. 58/E del 2001, assimilabile alla rinuncia a crediti da parte di soci;
- considerato che, a seguito di consolidato orientamento ministeriale, la rinuncia a crediti da parte di soci è ritenuta un conferimento di crediti da parte del finanziatore e che, in quanto conferimento di un bene in natura, non assume rilevanza ai fini D.I.T. ne deriverebbe che, ai fini della corretta determinazione della base imponibile agevolata D.I.T., l'ammontare del conferimento in denaro utilizzato per estinguere il credito nei confronti del socio non dovrebbe costituire variazione in aumento (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. n. 466 del 1997) in capo alla società conferitaria e, contemporaneamente, variazione in diminuzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 466 citato) in capo alla società conferente, trattandosi per quest'ultima di conferimento in natura non rientrante nell'ambito di applicazione della dual income tax.;
Il legislatore, infatti, ha espressamente escluso la rilevanza ai fini della agevolazione in commento dei conferimenti in natura.;
Con riferimento alla rinuncia a crediti di cui è questione, la norma non prende posizione; la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 466 citato, invero, sostiene che "restano escluse le rinunce a crediti effettuate dai soci". L'Amministrazione finanziaria, in precedenti pronunce, ha chiarito che, costituendo la rinuncia a credito da parte di soci un conferimento di un credito (conferimento in natura), la stessa non assume rilevanza ai fini della determinazione della base DIT, in capo alla società conferitaria.;
Nell'ambito dei rapporti di gruppo, così come disciplinati dall'articolo 2359 del codice civile, l'articolo 3 del d.lgs. n. 466 citato ha previsto una serie di "sterilizzazioni" della suddetta variazione in aumento del capitale investito al fine di evitare manovre elusive volte a moltiplicare "a cascata" il beneficio concesso dalla legge a fronte di un'unica immissione di "ricchezza novella" o, più in generale, volte ad evitare effetti distorsivi nell'attribuzione dell'agevolazione medesima. ;
Nel caso, quindi, di conferimenti in denaro a favore di soggetti rientranti nell'articolo 2359 citato, la variazione in aumento è ridotta di pari ammontare (articolo 3, comma 2), così come nel caso di incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (articolo 3, comma 3, lettera c. ;
Tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame, la corretta applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 3 del d.lgs. n. 466 citato, risulta essere la seguente: ;
1) la società controllante "CM HOLDING s.p.a.", socio finanziatore della società controllata "CJ s.r.l.", allorché ha effettuato i finanziamenti a favore di quest'ultima deve rilevare una variazione in diminuzione della sua base imponibile D.I.T. per l'ammontare pari a Euro 5.986.606,26 (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c. Allorché effettua il conferimento in denaro, per il momento pari a Euro 7.500.000, alla società controllata deve, altresì, rilevare una variazione in diminuzione di pari ammontare dalla sua base imponibile D.I.T. (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 466 citato). Infine, allorchè riceve l'ammontare pari a Euro 5.986.606,26 dalla società controllata ad estinzione del credito di finanziamento vantato nei confronti della stessa deve annullare la variazione in diminuzione alla sua base D.I.T. precedentemente rilevata nel momento dell'accensione dei crediti di finanziamento;;
2) la società controllata "CJ s.r.l.", nel momento in cui riceve dalla società controllante il conferimento in denaro pari a Euro 7.500.000, deve rilevare una variazione in aumento della sua base D.I.T. di pari ammontare (in ossequio all'articolo 1, comma 4, citato, secondo cui assumono rilevanza i soli conferimenti in denaro); nel momento successivo in cui utilizza una parte dell'ammontare, pari a Euro 5.986.606,26, per estinguere il debito di finanziamento nei confronti della società controllante non deve rilevare alcuna variazione in diminuzione della sua base D.I.T., non comportando tale atto dispositivo alcuna variazione rilevante ai fini della suddetta agevolazione.;
L'apporto di denaro alla società conferitaria e la successiva estinzione del debito nei confronti della conferente sono atti giuridici aventi autonoma rilevanza ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di dual income tax, non suscettibili, nella fattispecie in esame, di riqualificazione in termini di rinuncia a crediti da parte del socio.;
Trattandosi, infatti, di una mera problematica interpretativa del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 3 del d.lgs. n. 466 del 1997, si è fuori dall'applicabilità al caso concreto delle disposizioni antielusive contenute negli articoli 3 e 6 del d.lgs. n. 466 citato, che consentono, in virtù del rinvio operato all'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'eventuale riqualificazione giuridica di atti, fatti o negozi, anche collegati tra loro, posti in essere dal contribuente. ;
Il caso preso in esame dalla risoluzione n. 58/E del 2001 non costituisce, perciò, precedente generalizzabile, dal momento che, in quella fattispecie, la riqualificazione degli atti, fatti o negozi collegati tra loro era conseguente al riscontro specifico di un unitario disegno di tipo elusivo.

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