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Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 18.01.2005

Istanza d'interpello - ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per i dirigenti (T)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 8 del 18.01.2005

Con l'istanza di interpello inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, pervenuta per il tramite della Direzione Regionale Z, il Fondo di Previdenza Complementare per i Dirigenti T, ha chiesto il parere in merito alla corretta interpretazione di quanto disposto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Esposizione del quesito
All'interno del gruppo W è stato costituito un fondo di previdenza complementare per i dirigenti (fondo chiuso) denominato T.
Il regolamento del fondo attualmente prevede che il dirigente iscritto che abbia cessato il rapporto di lavoro in concomitanza con la maturazione dei requisiti che danno diritto alla prestazione pensionistica da parte di T, debba esercitare, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, l'opzione per ottenere l'erogazione della prestazione attraverso il versamento di un capitale "una tantum" ovvero di una rendita vitalizia.
Si tratta, in particolare, del lasso di tempo entro il quale l'avente diritto può effettuare la scelta in merito alla forma della prestazione previdenziale da richiedere, termine peraltro in linea con quello previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente il periodo temporale entro il quale i fondi devono effettuare gli adempimenti richiesti dagli iscritti.
Viene avanzata l'ipotesi di modificare detto regolamento con l'intento di accordare agli aventi diritto il più ampio termine di due anni entro il quale poter esercitare la scelta tra l'erogazione del capitale o di una rendita vitalizia.
Al riguardo, viene specificato che nel corso di tale periodo il "conto individuale" del beneficiario non verrebbe incrementato da ulteriori contributi previdenziali né da parte del datore di lavoro, né del contribuente. Tuttavia, la somma maturata continuerebbe a maturare i proventi finanziari specifici delle forme di investimento di natura previdenziale adottate dal fondo su indicazione dell'interessato.
Il differimento della liquidazione della prestazione pensionistica maturata comporterebbe, a parere dell'istante, il differimento del versamento delle ritenute Irpef sulle somme erogate, effetto tanto più significativo in presenza di corresponsione dell'intero capitale sotto forma di "una tantum".
Viene pertanto richiesto, in questa sede, se possa ritenersi legittimo l'ipotizzato allungamento del termine entro il quale l'avente diritto può effettuare l'opzione (da sei mesi a due anni) e se, in caso di favorevole interpretazione, lo stesso termine possa essere ulteriormente prorogato, anche in misura illimitata.

Soluzione prospettata dal contribuente
Il Fondo pensione istante ritiene che possano essere considerate fiscalmente legittime le modifiche statutarie e regolamentari che prevedono la possibilità da parte degli aventi diritto di un più ampio termine entro il quale esercitare la scelta sul tipo di prestazione previdenziale complementare di cui intendono beneficiare.
Un termine più ampio produrrebbe, inoltre, effetti analoghi a quelli derivanti dalla previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo n. 124/1993, in base al quale "i regolamenti dei fondi aperti possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre cinque anni dal raggiungimento del limite di età pensionabile".

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Il Fondo pensione dirigenti del gruppo W (T) è un fondo pensione negoziale - cosiddetto "fondo chiuso" - a capitalizzazione in regime di contribuzione definita. Scopo del fondo, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, è quello di erogare agli associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico mediante un sistema di gestione a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita e secondo il principio di corrispettività delle prestazioni sulla base dei contributi previsti dalla fonte istitutiva, in conformità al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
L'entità delle prestazioni corrisponde ai contributi accantonati e capitalizzati, nonché ai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione. In particolare, l'articolo 26 dello Statuto prevede che il Fondo possa erogare:
a) una prestazione pensionistica complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, quest'ultima stabilita nel regime obbligatorio applicabile, purché l'associato sia stato iscritto al Fondo per almeno cinque anni;
b) una prestazione pensionistica complementare di anzianità a condizione che sia cessata l'attività lavorativa, l'associato sia stato iscritto al Fondo per almeno quindici anni e abbia un'età di non più di dieci anni inferiore a quella richiesta per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento di T, gli associati che abbiano cessato il rapporto di lavoro e che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di vecchiaia o di anzianità devono comunicare al Fondo, entro sei mesi dalla data di maturazione di tali requisiti, se intendono richiedere la prestazione in forma di capitale. In mancanza di tale comunicazione, il Fondo provvederà a costituire la rendita vitalizia impiegando l'intero importo del conto individuale maturato dagli associati stessi.
Ciò premesso, T intende ampliare il termine entro il quale gli aventi diritto alla prestazione pensionistica complementare possono optare per l'erogazione in forma di capitale ovvero in forma di rendita, portandolo da sei mesi a due anni mediante apposita modifica statutaria e regolamentare - così come risultante dalla documentazione integrativa fornita.
In merito occorre premettere che dovrebbe essere preliminarmente verificata la compatibilità di una siffatta modifica con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 124 del 1993. Infatti, per effetto dell'ampliamento del termine in questione, si consentirebbe il mantenimento dell'iscrizione al fondo pensione, oltre il termine ragionevolmente stabilito in sei mesi, di posizioni previdenziali che hanno invece maturato tutti i requisiti per la loro definizione.
D'altra parte, la prosecuzione volontaria della partecipazione al fondo pensione successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso alla prestazioni, entro limiti temporali ben precisi, è stata espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per i fondi pensione cosiddetti "aperti". L'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 124 del 1993 concede, infatti, alle forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti la possibilità di disciplinare nei relativi regolamenti la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica complementare non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile. In tal caso, tuttavia, tale prosecuzione implica un maggior periodo di contribuzione e non la cessazione del versamento dei contributi e il mantenimento in gestione presso il fondo pensione del capitale maturato, così come intendono stabilire le modifiche statutarie e regolamentari ipotizzate da T.
Al riguardo, si ricorda che il mantenimento in quiescenza della posizione maturata è stata ammessa dalla COVIP, commissione di vigilanza dei fondi pensione, esclusivamente nei casi in cui gli iscritti, pur avendo perso i requisiti di partecipazione al fondo pensione, non hanno ancora maturato il diritto all'erogazione della prestazione pensionistica, in mancanza del raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica obbligatoria (cfr. circolare COVIP del 15 febbraio 2001).
Pertanto, la prospettata modifica statutaria e regolamentare investe questioni di natura civilistica che andrebbero sottoposte al vaglio dell'organo di vigilanza competente che nella fattispecie è rappresentato dalla COVIP.
Ciò posto, deve essere rilevato che, dal punto di vista fiscale, l'erogazione della prestazione spettante al pensionato effettuata in un momento successivo a quello in cui si realizza la maturazione del diritto ben oltre i tempi tecnici (sei mesi) ritenuti necessari per consentire all'avente diritto di scegliere la forma con la quale ricevere la prestazione maturata (capitale o rendita), comporta uno slittamento dei termini di versamento delle relative imposte all'Erario (slittamento che, di fatto, produce un effetto distorsivo rispetto al meccanismo fiscale della previdenza complementare che prevede l'esclusione dalla tassazione dei contributi versati e la tassazione delle prestazioni al momento dell'erogazione).
Non può, infatti, essere assoggettato a tassazione un reddito fintantoché non sia entrato in possesso e nella disponibilità del contribuente (art. 1 del TUIR).
In ogni caso, qualora la modifica statutaria ipotizzata fosse realizzata, per la liquidazione in forma di rendita la tassazione progressiva applicabile sarà quella vigente al momento della corresponsione della pensione, mentre, in caso di liquidazione in forma di capitale, la tassazione avverrà comunque con riferimento all'anno di maturazione del diritto e non a quello della percezione.
Rimane fermo tuttavia che i rendimenti che dovessero essere riconosciuti sulla posizione previdenziale, a decorrere dalla data in cui è maturato il diritto alla prestazione e fino al momento della sua effettiva erogazione, non possono essere considerati come parte integrante della prestazione previdenziale ed usufruire del regime fiscale agevolato previsto per i rendimenti conseguiti dai fondi pensione. Si ritiene, infatti, che il trattamento fiscale previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che assoggetta ad un'imposta sostitutiva ridotta (nella misura dell'11%) il risultato della gestione dei fondi pensione, debba essere riferito esclusivamente a quei rendimenti che abbiano natura previdenziale.
Nel caso di specie, invece, la finalità previdenziale è cessata al momento della maturazione del diritto alla prestazione e non può essere estesa ai rendimenti di natura prettamente finanziaria che dovessero essere erogati dal fondo pensione successivamente.
Pertanto, tali rendimenti devono essere assoggettati al regime proprio dei redditi di capitale con tassazione ad aliquota ordinaria.

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