Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 25.03.2009

Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - Trattamento fiscale delle cooperative sociali e delle cooperative di produzione e lavoro - Articolo 11 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973
Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 25.03.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 11 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, è stato esposto il seguente

QUESITO
La società cooperativa ALFA riferisce di essere una cooperativa sociale che esercita l'attività di telesoccorso e assistenza domiciliare agli anziani.
Considerato che il rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori e il totale dei costi è superiore al 50 per cento, il contribuente chiede il trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP da riservare al reddito prodotto dalla cooperativa in esame.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante "in riferimento al DPR 601 del 29.01.1973 art. 11 che prevede che, se il rapporto di composizione (come sopra indicato) non è inferiore al 50%, i redditi prodotti dalle società cooperative sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi", ritiene di "non assoggettare il reddito prodotto dalla cooperativa né all'IRES nè all'IRAP".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che le cooperative sociali e loro consorzi beneficiano, tra l'altro, dell'esenzione piena dalle imposte sul reddito prevista dall'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 in relazione alle somme destinate a riserve indivisibili e, ricorrendone i presupposti, delle esenzioni previste dal titolo III del DPR n. 601 del 1973 (cfr. circolare n. 34/E del 15 luglio 2005).
Tra le agevolazioni stabilite nel citato titolo III del DPR n. 601 del 1973 rientra quella contenuta nell'articolo 11 in base alla quale "i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità (...) non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".
Tale norma, applicabile esclusivamente alle cooperative di produzione e lavoro, deve essere coordinata con le limitazioni stabilite nel comma 462 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui le cooperative di produzione e lavoro che presentano un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie, beneficiano dell'esenzione da IRES relativamente alla quota parte di reddito corrispondente all'IRAP iscritta a conto economico (cfr. circolare n. 34/E del 15 luglio 2005).
La disposizione contenuta nel citato comma 462 non si applica però alle cooperative sociali, in quanto il successivo comma 463 della legge n. 311 stabilisce che "le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381".
Nel caso in esame, la società è una cooperativa sociale che, in conformità alla legge 8 novembre 1991, n. 381, persegue scopi coincidenti con l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
Al riguardo, occorre evidenziare che la semplice qualifica di cooperativa sociale non è sufficiente per beneficiare dell'esenzione prevista al citato articolo 11, considerato che la norma fa espressamente riferimento alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro.
In altri termini, la cooperativa sociale può beneficiare dell'esenzione in esame a condizione che rientri anche tra quelle di produzione e lavoro, ossia tra le "cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci" (cfr. legge 3 aprile 2001, n. 142).
In tale ipotesi, la presenza contemporanea dei requisiti previsti dalla legge n. 381 del 1991 per le cooperative sociali e dalla legge n. 142 del 2001 per le cooperative di produzione e lavoro, determina l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 11 del DPR n. 601 del 1973, senza che operino peraltro le limitazioni introdotte dal citato comma 462 delle legge n. 311 del 2004.
In definitiva, la società cooperativa sociale può beneficiare dell'integrale esenzione da IRES, ai sensi del menzionato articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, sempre che presenti contemporaneamente:
- i requisiti per essere considerata cooperativa di produzione e lavoro;
- un ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50% del totale degli altri costi escluse materie prime e sussidiarie.
Si evidenzia, infine, che l'agevolazione stabilita nell'articolo 11 in esame è applicabile esclusivamente ai fini IRES (avendo tale imposta sostituito l'IRPEG con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e non anche ai fini IRAP, posto che l'esenzione dall'imposta locale sui redditi contenuta nello stesso articolo 11 non può essere intesa come un'esenzione dall'imposta sulle attività produttive (cfr. risoluzione n. 130/E del 26 settembre 2005).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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