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Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 31.03.2003

Istanza di interpello - La XY Assicurazioni S.p.A. - Istanza di rimborso IRAP ex articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 e soggetto legittimato a resistere nel processo tributario in caso di ricorso avverso il diniego tacito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 31.03.2003

Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, La XY Assicurazioni S.p.A. ha esposto il seguente quesito, volto a conoscere l'esatta applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

QUESITO
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevede, in via transitoria, per le banche e le imprese di assicurazioni, un aliquota IRAP superiore a quella ordinaria, nella misura del 5,4% per i periodi d'imposta dal 1998 al 2000, e del 5% e 4,75% per i due periodi d'imposta successivi (articolo 45).
La XY Assicurazioni S.p.A., ritenendo le predette disposizioni illegittime e lesive del principio di uguaglianza e di capacità contributiva garantiti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, intende presentare istanza di rimborso della maggiore imposta indebitamente versata.
Tanto premesso, la società chiede di conoscere l'esatta procedura da attivare per chiedere il rimborso dell'IRAP versata in eccesso e quale sia il soggetto legittimato alla resistenza processuale passiva in caso di presentazione di ricorso avverso il diniego al rimborso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che il soggetto legittimato a ricevere l'istanza di rimborso sia la Direzione Regionale cui compete, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973, il rimborso dei versamenti diretti, e che, di conseguenza, la medesima sia legittimata passiva nel processo tributario in caso di rifiuto tacito al rimborso.
Quanto sopra, nonostante l'articolo 15 del d.lgs. n. 446 del 1997 disponga che l'IRAP è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato e che, in particolare, la regione ... si sia avvalsa della facoltà di disciplinare con legge regionale (legge 12 marzo 2000, n. 32) le procedure applicative dell'imposta. La società ritiene, infatti, che l'IRAP mantenga la natura di imposta "erariale", in quanto tributo attribuito alle Regioni da legge statale, che ne definisce i caratteri e la disciplina fondamentale quanto a soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile.
D'altronde, l'articolo 12 della predetta legge regionale n. 32 del 2000 dispone, infatti, che "fino alla data della stipulazione delle convenzioni, ovvero fino al momento in cui le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso non siano assunte direttamente dalla Regione, dette attività continuano ad essere svolte dal Ministero delle Finanze (oggi Agenzia delle Entrate)...".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 24 del d.lgs. n. 446 del 1997 conferisce alle Regioni potere normativo in materia di procedure applicative dell'IRAP.
Il comma 6 dello stesso articolo aggiunge che, comunque, le leggi regionali "non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al I gennaio 2000".
Il successivo articolo 25, concernente la disciplina temporanea, stabilisce che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, "fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'art. 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso", applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi, con la sola eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Più specificamente, il comma 2 dell'articolo 30 del citato d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che la riscossione dell'IRAP avviene "mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi".
In assenza di diversa disciplina legislativa regionale, gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono, quindi, competenti a svolgere totalmente le attività di accertamento, di riscossione e contenziosa dell'IRAP, considerato che il legislatore ha voluto espressamente che tale imposta fosse gestita congiuntamente alle imposte sui redditi.
Da ciò consegue che anche la materia dei rimborsi è attribuita all'Agenzia delle entrate. La restituzione di quanto indebitamente versato dal contribuente non può che essere disposta dall'organo che svolge le funzioni impositive e di riscossione, in quanto la sussistenza del diritto al rimborso può essere verificata solo a seguito dell'attività di controllo della dichiarazione presentata e dei versamenti eseguiti.
D'altronde, nello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, il comma 6 dell'articolo 50, con il quale viene istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sancisce: "Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisito gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria". Da questa diversa scelta in tema di addizionale regionale si può dedurre che quando il legislatore ha voluto attribuire la competenza sui rimborsi alle Regioni lo ha fatto espressamente.
In definitiva, fino a quando non ha effetto una diversa disciplina legislativa regionale, l'esplicita attribuzione agli uffici dell'Amministrazione finanziaria di tutti i compiti riguardanti l'attività di controllo, riscossione e contenzioso relativi all'IRAP, da svolgersi secondo le disposizioni concernenti le imposte sui redditi, comporta che gli stessi debbano, tra l'altro, trattare i rimborsi conseguenti ad eccedenze d'imposta risultanti dalla predetta attività.
Pertanto, in caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento, può, in base al primo comma dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 (come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, articolo 1, comma 5 e dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quattro anni dalla data del versamento stesso. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Ufficio locale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto richiedente.
In ipotesi, infine, di instaurazione di contenzioso tributario, l'organo dell'Agenzia delle Entrate al quale il contribuente deve notificare il ricorso coincide con quello destinatario della domanda di rimborso.
Sotto altro riguardo, quanto affermato non comporta che dall'attività in parola siano escluse le Regioni le quali possono essere coinvolte nell'attività di gestione dell'IRAP tramite accordi e rapporti di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

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