Decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari dipendenti dal Dipartimento delle Entrate - Quesiti
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 04.06.2001
La Direzione regionale della ... ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità operative da seguire per l'attribuzione delle somme contabilizzate dai soppressi servizi autonomi di cassa presso gli uffici finanziari a tutto il 31 dicembre 1997 e ancora da devolvere agli aventi diritto (Mod. 69).
Al riguardo, si fa presente che il rimborso di tali crediti, nell'ipotesi che le somme delle relative riscossioni siano, comunque, affluite al capo VIII -Tasse - capitolo 1400 - Entrate eventuali e diverse, e, ad eccezione, ovviamente, delle somme già restituite (quali quelle relative alle spese di notifica pagate secondo quanto disposto dalla cessata Direzione centrale per la riscossione con nota prot. n. 1998/176874 del 16 novembre 1998), dovrà essere effettuato mediante emissione di ordinativi di pagamento a favore dei terzi aventi diritto, imputando la relativa spesa sull'unità previsionale di base del bilancio dello Stato 2.1.2.2 -capitolo 1621 - concernente restituzioni e rimborsi di altre imposte.
Inoltre, poiché le somme di cui al citato mod. 69, costituiscono debito di cassa del cessato agente contabile, in quanto iscritte nel conto residui delle aziende speciali, dovrà essere curata l'emissione dei conseguenti provvedimenti formali di discarico, provvedimenti che, inviati anche alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, saranno, poi, allegati, quali giustificazioni, al conto giudiziale del cessato cassiere. Codesta Direzione, sempre con riferimento alle problematiche ancora aperte conseguenti alla cessazione dei suddetti servizi autonomi di cassa, ha segnalato, inoltre, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sollecitato la chiusura delle contabilità speciali inattive tra cui rientrano anche quelle di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1998.
Su quest'ultime contabilità, istituite, transitoriamente, per il riversamento di entrate di pertinenza di enti e uffici ministeriali diversi da quelli finanziari (Aziende speciali) nonché di somme iscritte a ruolo che, fino al 31 dicembre 1997, venivano riversate alle casse degli uffici finanziari, risultano giacenti somme non ancora attribuite agli aventi diritto.
Al riguardo, al fine della chiusura delle citate contabilità, si fa presente che qualora non sia stato oggettivamente possibile agli uffici finanziari procedere all'attribuzione ai capitoli erariali o alle aziende speciali delle somme in argomento, le stesse somme andranno imputate all'unità previsionale di base del bilancio dello Stato 1.1.11.2 - capitolo 1400 - concernente entrate eventuali e diverse.
Con l'occasione, infine, con riferimento al citato capitolo di spesa 1621, si ritiene opportuno rappresentare che su tale capitolo deve essere imputata la spesa relativa all'erogazione di rimborsi concernenti sanzioni amministrative introitate in capitoli di pertinenza del Ministero delle finanze e risultate, poi, indebite.
Il contenuto della presente risoluzione è stato concordato con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
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