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Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 27/04/2007

Istanza di interpello - Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 - Attività di "lap dance" - ALFA s.a.s. di X & C.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 27/04/2007

QUESITO
La società ALFA s.a.s. riferisce di svolgere "attività di intrattenimento, realizzata tramite organizzazione di spettacoli ed esibizioni di ballerine con esecuzioni musicali non dal vivo".
Detta attività, comunemente denominata lap dance, è svolta in appositi locali nei quali, per l'ingresso degli spettatori, è utilizzata la formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", mentre le consumazioni successive alla prima sono facoltative.
Ciò premesso, la società interpellante chiede di conoscere il trattamento tributario relativo all'attività di lap dance da essa svolta nonché la disciplina delle consumazioni obbligatoriamente imposte per l'ingresso nei locali in cui avvengono dette manifestazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società interpellante fa presente di aver assoggettato, in passato, i corrispettivi delle consumazioni obbligatoriamente imposte all'aliquota IVA del 20 per cento, in quanto corrispettivi "connessi" all'attività di intrattenimento, applicando, invece, l'aliquota del 10 per cento ai corrispettivi relativi alle consumazioni facoltative.
A seguito dei rilievi effettuati dalla SIAE, la ALFA s.a.s. ritiene di dover considerare, per il futuro, l'attività da essa svolta come attività di organizzazione di "balletti ed ironici allestimenti di commedie e riviste musicali, anche con la partecipazione fattiva del pubblico" riconducibile fra le attività di spettacolo di cui al n. 4) della tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, la società interpellante ritiene di dover assoggettare le consumazioni obbligatoriamente imposte all'aliquota IVA del 10 per cento nonché di dover effettuare nuovamente la liquidazione dell'IVA per il periodo d'imposta in corso e chiedere il rimborso dell'imposta versata negli anni precedenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 3 agosto 1998, n. 288, abolendo l'imposta sugli spettacoli e istituendo l'imposta sugli intrattenimenti limitatamente ad alcune attività.
La predetta riforma, ha distinto, in sostanza, le attività di intrattenimento, assoggettandole alla relativa imposta nonché al regime speciale IVA recato dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 dalle attività di spettacolo, che sono state assoggettate all'IVA secondo le disposizioni di cui all'articolo 74-quater del medesimo DPR n. 633.
Le attività di intrattenimento e quelle di spettacolo sono elencate, rispettivamente, nella Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e nella Tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972.
Ciò premesso, si osserva che l'attività di lap dance, che consiste in una peculiare forma di ballo erotico svolto in appositi locali con l'utilizzazione di esecuzioni musicali normalmente non dal vivo, non è indicata espressamente né nell'elenco delle attività di intrattenimento, di cui alla Tariffa allegata al citato DPR n. 640 né nell'elenco delle attività spettacolistiche, di cui alla Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972.
Occorre valutare, pertanto, se l'attività di lap dance possa essere ricondotta nell'ambito delle manifestazioni di intrattenimento ovvero in quelle di spettacolo, in base all'esame degli elementi caratterizzanti detta attività nonché alla compatibilità degli stessi con le disposizioni tributarie che disciplinano i settori sopra citati.
La lap dance rappresenta una particolare forma di ballo erotico che viene eseguito dalle ballerine con l'utilizzazione di accompagnamento musicale di solito mediante strumenti meccanici, presso locali normalmente adibiti a discoteca o night club.
Detta forma di intrattenimento si caratterizza, in particolare, per la partecipazione attiva del pubblico in sala che viene coinvolto durante l'esibizione e che, pertanto, entra in contatto diretto con le ballerine e con i movimenti da esse eseguiti.
Al riguardo, con sentenza n. 48532 del 17 dicembre 2004 la Corte di Cassazione, sez. III, nell'escludere che l'attività di lap dance possa di per sé configurare un "atto osceno" punibile ai sensi dell'articolo 527 del codice penale, ha evidenziato che detta attività "contempla ed addirittura presuppone il coinvolgimento degli spettatori nell'esibizione dell'artista.
Per questo anche contatti e toccamenti, (...), fra le due ballerine ed i clienti, non possono essere considerati un inatteso e imprevisto fuori programma idoneo ad offendere il senso del pudore dei presenti (...)".
La partecipazione attiva del cliente nell'esibizione della ballerina e il suo coinvolgimento fisico nella manifestazione rappresentano, pertanto, non semplici eventualità, ma elementi fortemente caratterizzanti la natura stessa dell'attività di lap dance.
La partecipazione attiva del pubblico assume, quindi, un rilievo determinante anche per qualificare, ai fini tributari, l'attività in esame come spettacolistica ovvero di intrattenimento.
Al riguardo, con circolare n. 165 del 7 settembre 2000 è stato precisato, in premessa, che "per intrattenimento, normalmente, s'intende ciò che è cagione di divertimento, insito, quindi, nel concetto è il partecipare".
La medesima circolare n. 165 ha chiarito, altresì, che "mentre, in generale, l'intrattenimento implica la partecipazione attiva all'evento, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva (...)"
In sostanza, la partecipazione determinante ed attiva del pubblico, lo svolgimento e la collocazione delle attività in esame in spazi e orari abitualmente riservati all'intrattenimento (discoteche o night club) mediante l'utilizzazione di musica prevalentemente non dal vivo nonché i chiarimenti forniti con la citata circolare n. 165 del 2000 fanno ritenere che la lap dance sia riconducibile fra le attività di intrattenimento.
Sotto il profilo normativo, si osserva, in particolare, che mentre la Tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 prevede una serie di ipotesi specificamente qualificate come attività spettacolistiche, la Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, nella nota n. 1, disciplina un'ipotesi residuale di intrattenimenti, in forza della quale anche "gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia".
Ciò comporta, in sostanza, che gli intrattenimenti non richiamati espressamente nella Tariffa allegata al citato DPR n. 640 sono assoggettati all'imposta sugli intrattenimenti in base alla disciplina prevista dalla predetta Tariffa per le attività di intrattenimento con cui gli stessi hanno maggiore analogia.
Tutto ciò considerato, si ritiene che per le caratteristiche peculiari più volte evidenziate (partecipazione determinante ed attiva dei clienti, svolgimento dell'attività in appositi locali normalmente adibiti a discoteche o night club), l'attività di lap dance sia riconducibile fra gli intrattenimenti e, in forza della nota n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972, sia assoggettabile all'imposta con l'applicazione dell'aliquota del 16 per cento stabilita per gli intrattenimenti elencati al punto n. 1 dell'anzidetta Tariffa, con i quali l'attività di cui trattasi presenta maggiore analogia (trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo con prevalenza di musica non dal vivo).
Quanto sopra premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene, pertanto, che l'attività di lap dance organizzata dalla società ALFA s.a.s., in quanto riconducibile nell'ambito delle manifestazioni di intrattenimento, in base alla nota n. 1 della Tariffa allegata al DPR n. 640 citato, debba essere assoggettata, in via generale, all'imposta sugli intrattenimenti con l'aliquota del 16 per cento nonché al regime speciale IVA previsto dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, salvo opzione per il regime ordinario.
Per quanto riguarda il trattamento tributario delle prestazioni obbligatoriamente imposte dalla società interpellante attraverso la formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", si osserva quanto segue.
L'articolo 74-quater, al comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972 introdotto dall'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".
Con circolare n. 28 del 4 agosto 2006 è stato precisato che in forza della predetta norma "le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo".
La predetta circolare n. 28 ha chiarito, altresì, che l'articolo 74-quater, comma 6-bis, del DPR n. 633 si applica "sia nelle ipotesi in cui l'ingresso nelle discoteche o nelle sale da ballo sia gratuito, sia nelle ipotesi in cui venga imposto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, in sostanza sia nel caso in cui venga adottata la formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria".
La circolare n. 28 del 2006 ha precisato, inoltre, che resta ferma l'applicabilità dell'aliquota del 10 per cento alle consumazioni facoltative somministrate, oltre a quella obbligatoria, nelle sale da ballo e nelle discoteche.
Riguardo alle modalità di certificazione delle attività di intrattenimento, la stessa circolare n. 28 del 2006, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 34 del 27 giugno 2003, ha precisato che devono essere certificati, in via generale, attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate oltre ai corrispettivi pagati per l'ingresso e per la partecipazione all'intrattenimento, anche i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi obbligatoriamente imposte, mentre "le consumazioni facoltative continueranno ad essere certificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696".
Quanto sopra premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che la società interpellante, che gestisce un locale di night club ove svolge attività di lap dance utilizzando la formula "ingresso libero e consumazione obbligatoria", debba applicare sul corrispettivo delle consumazioni obbligatoriamente imposte:
- l'imposta sugli intrattenimenti con aliquota del 16 per cento;
- l'IVA con aliquota del 20 per cento.
Le anzidette prestazioni devono essere certificate con i titoli d'accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000.
Da quanto sopra consegue che la società ALFA s.a.s. interpellante non dovrà procedere nuovamente alla liquidazione dell'IVA per il periodo in corso né potrà chiedere il rimborso dell'imposta versata negli anni precedenti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001 n. 209.

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