Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 30.03.2009

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta di bollo - Attestato riepilogativo degli addestramenti obbligatori per il personale marittimo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 30.03.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente

Quesito
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto di conoscere il trattamento tributario da applicare, ai fini dell'imposta di bollo, all'attestato riepilogativo degli addestramenti obbligatori ai sensi della vigente normativa conseguiti dal personale.
Tale attestato è stato istituito con Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141 e viene rilasciato dalle Autorità Marittime Italiane. Esso è necessario per l'imbarco a bordo di navi battenti bandiera italiana.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'interpellante ritiene che l'attestato in esame è un documento di lavoro da assoggettare all'imposta di bollo.

Parere della Direzione
Nella fattispecie in esame rilevano le seguenti disposizioni normative:
- articolo 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in base al quale l'imposta di bollo si applica fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) e delle unità sanitarie locali, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta";
° Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141, recante "Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324", il quale all'articolo 6 dispone che:
- comma 1: "Tutti gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto sono conformi al modello di cui all'allegato A) che fa parte integrante del presente decreto, hanno validità quinquennale e si rinnovano a condizione che il marittimo abbia effettuato i prescritti dodici mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato";
- comma 2: "Gli attestati di addestramento conseguito, rilasciati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono sostituiti dal modello di cui all'allegato A), a cura dell'autorità marittima di iscrizione del marittimo entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso";
- comma 3: "Il modello di cui all'allegato A) ha la stessa data di emissione e di scadenza del certificato adeguato";
° DPR 9 maggio 2001, n. 324, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare", il quale, all'articolo 13, comma 1, prevede che "L'addestramento dei lavoratori marittimi (...) è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei e autorizzati con decreti del Ministero dei trasporti e della navigazione ...", mentre il comma 3 stabilisce che "Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1 rilasciano (...), l'attestato dell'addestramento conseguito".
Tenuto conto del quadro normativo sopra rappresentato, si evince che l'addestramento del personale marittimo è comprovato da un attestato conforme al "modello A" allegato al Decreto Ministeriale n 141 del 2008.
Tale modello deve essere compilato dall'Autorità Marittima elencando gli addestramenti conseguiti dal marittimo e sostituisce tutti gli attestati di addestramento conseguiti dallo stesso.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, pertanto, si ritiene che l'attestato riepilogativo degli addestramenti obbligatori conseguiti dal personale marittimo rilasciato dall'Autorità Marittima, rientra tra gli atti e provvedimenti di cui all'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e, in quanto tale, deve essere assoggettato all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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