Interpello n. 954-207/2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - XX Snc
Risoluzione Agenzia Entrate n. 82 del 11.03.2002
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 9, comma 1, n. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato formulato il seguente quesito.
Quesito
La società istante, esercente attività di gestione porti e approdi turistici, titolare di concessione demaniale per l'occupazione di uno spazio demaniale marittimo nel comune di ...., ha chiesto di conoscere se per i lavori di dragaggio, movimento terra e altri (ampliamento parcheggi, ampliamento specchio acqueo, realizzazione di stradella di raccordo, realizzazione di spogliatoi e depositi attrezzi pesca, costruzione di solarium, ...) da intraprendere possa usufruire della disposizione di non imponibilità Iva di cui all'art. 9, comma 1, n. 6 del DPR 633/1972. Ciò, in quanto, ancora oggi esistono dubbi e contrasti interpretativi sulla definizione di "porto" ai fini dell'applicabilità o meno della summenzionata disposizione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che i servizi citati rientrano nell'ipotesi di non imponibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 6, del DPR 633/72 in quanto la norma fa riferimento ad una nozione generica di porto che non esclude i porti e gli approdi turistici che, quindi, rientrano nella più generale categoria di porti.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La scrivente ritiene di non poter condividere la soluzione prospettata dall'istante in quanto nella nozione di porto di cui all'art. 9, comma 1, n. 6 non possono essere ricompresi i porti e gli approdi turistici.
La norma in esame, in buona sostanza, accorda l'agevolazione della non imponibilità ai servizi prestati nei porti in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali.
I porti turistici, classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe ai sensi del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, presentano, invece, per il modo in cui vengono utilizzati i caratteri di veri e propri parcheggi nautici (c.d. "marina").
Detti impianti, destinati prevalentemente all'ormeggio d'imbarcazioni da diporto, non possono essere utilizzati per attività commerciali in ragione delle loro caratteristiche di costruzione e del tipo d'imbarcazioni che in netta prevalenza vi sono ospitate per periodi durevoli di ormeggio.
Pertanto, come già chiarito dalla circolare ministeriale del 23 novembre 1988 n. 66, si ritiene che i porti turistici non rientrano nella la nozione di "porto" "nell'accezione che tale termine assume nella disposizione fiscale" in esame e cioè come "il complesso di opere ed attrezzature destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali".
Conseguentemente, si ritiene che i servizi che la società istante intende far eseguire nel porto turistico debbano essere assoggettati ad imposta.
La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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