Assoggettabilità del ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza ad un’unica imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 82 del 17.08.2010
È stato chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’istanza di discussione in pubblica udienza, di cui all’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, contenuta all’interno del ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali.
Al riguardo, si premette che l’articolo 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel disciplinare la facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio, stabilisce al primo comma il principio di carattere generale in base al quale “un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta”.
Il terzo comma del medesimo articolo prevede, in deroga al principio generale sopra richiamato, una elencazione di casi in cui possono essere scritti più atti sul medesimo foglio con il pagamento di una sola imposta, tra cui:
“… 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”.
La fattispecie prospettata relativa all’istanza di discussione in pubblica udienza contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello ovvero in altri atti processuali, appare rispettare le prescrizioni del citato numero 15) del terzo comma dell’articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972, che comporta il pagamento di un’unica imposta di bollo.
L’atto, infatti, si presenta come formalmente unitario, in quanto redatto in unico contesto, così come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con le risoluzioni prot. 311196 del 25/10/1982, prot. 310246 del 14/02/1984 e n. 179 del 29 aprile 2008.
L’omesso espresso richiamo al “ricorso introduttivo del processo”, al “ricorso in appello” ovvero ad “altri atti processuali” non costituisce esclusione degli stessi dall’ambito applicativo della disposizione in esame; al contrario, l’ampia formulazione della norma agevolativa – riferita genericamente, a convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti – porta a ritenere che l’elencazione abbia natura meramente esemplificativa delle finalità che la norma intende perseguire.
D’altra parte, anche i documenti di prassi sopra citati riguardanti fattispecie relative all’ammissibilità della presentazione di un unico ricorso avverso distinti avvisi di accertamento nell’ambito di un contenzioso tributario, non hanno posto dubbi sulla possibilità di considerare gli atti in modo unitario.
Pertanto, si esprime l’avviso che anche il ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza possa essere ricondotto nell’ambito del terzo comma, sub n. 15), dell’articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972, e come tale sconti un’unica imposta di bollo.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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