Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 03.05.2007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 03.05.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Banco ALFA s.p.a. ha istituito, ai sensi del D.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, un Fondo pensione interno le cui prestazioni sono state definite dall'amministrazione finanziaria (nota n. 2004/4/2/2311 del 24 marzo 2004) prestazioni di previdenza complementare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera h-bis), del Tuir.
Con l'accordo sindacale sottoscritto il 26 aprile 2006 l'istituto di credito ha riordinato la forma previdenziale interna, prevedendo la facoltà per i dipendenti di aderire ad un Fondo aperto.
Con il medesimo accordo è stata riconosciuta agli ex dipendenti del Banco ALFA, (nonché ai loro aventi causa), il cui rapporto di lavoro è cessato, a qualsiasi titolo, prima della suddetta data, la facoltà di optare, alternativamente, entro il termine del 30 giugno 2006, per il riscatto della posizione individuale oppure per il trasferimento della medesima posizione ad altra forma pensionistica.
Alcuni ex dipendenti che hanno optato per il riscatto della posizione individuale, hanno interrotto il rapporto di lavoro senza il diritto al trattamento pensionistico ed hanno maturato tale diritto successivamente alla risoluzione del rapporto, ma anteriormente all'esercizio del diritto di riscatto.
Al riguardo, sorgono incertezze di natura interpretativa in ordine all'applicazione del regime di tassazione separata, di cui all'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del Tuir, alle somme riscattate, in considerazione del fatto che gli ex dipendenti, al momento dell'esercizio dell'opzione, non erano effettivamente titolari di trattamento pensionistico. Tutto ciò premesso, l'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale da riservare alle somme riscattate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istituto istante ritiene di poter assoggettare a tassazione separata le somme riscattate, in quanto, nel momento in cui hanno esercitato l'opzione per il riscatto della posizione previdenziale individuale, gli ex dipendenti beneficiari avevano già maturato i requisiti di età e di anzianità utili all'accesso alla pensione, pur non essendo ancora effettivamente titolari della pensione.
A supporto di tale soluzione interpretativa, il Banco ALFA richiama i chiarimenti resi dalla scrivente con la circolare 20 marzo 2001, n. 29, (par. 4.3.3), secondo i quali, ai fini dell'applicazione della tassazione separata, rileva l'avvenuto completamento del piano previdenziale obbligatorio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Tutte le prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, in forma periodica o in capitale, sono qualificate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 47 del 2000.
Nell'ambito delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale è incluso, tra l'altro, il riscatto, anche parziale, della posizione individuale.
Con riferimento ai riscatti, vengono individuate differenti modalità di imposizione a seconda che il riscatto sia non volontario - cioè esercitato per effetto di pensionamento, di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o di altre cause non dipendenti dalla volontà dell'iscritto - ovvero si ricolleghi a cause diverse da quelle sopra dette.
Per quanto concerne le prestazioni in forma di capitale a seguito di riscatto volontario della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 124 del 1993, le stesse sono disciplinate dall'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del Tuir, che ne prevede l'assoggettamento a tassazione ordinaria.
In altri termini, come precisato dalla scrivente con la circolare n. 29 del 2001, qualora il riscatto dipenda da cause diverse da quelle espressamente previste, il capitale percepito è assoggettato a tassazione ordinaria per il suo intero importo, decurtato dei redditi già tassati in capo alla forma pensionistica e, comunque, dei contributi eventualmente non dedotti dall'iscritto.
Il più oneroso regime della tassazione ordinaria è stato previsto con riferimento alle somme percepite in via definitiva prima del completamento del piano previdenziale, ovvero prima dell'effettivo pensionamento, in quanto si tratta di somme che non rispondono alle finalità proprie della previdenza integrativa, ma rappresentano una forma di realizzo di tipo finanziario degli importi versati, per i quali il contribuente ha, comunque, fruito del beneficio fiscale della deduzione a fronte dei contributi versati. Invece, le prestazioni in forma di capitale derivanti dal riscatto esercitato per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (riscatto non volontario) sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett- a-bis), del Tuir.
In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del Tuir la tassazione separata va applicata sull'importo della prestazione erogata, al netto delle quote corrispondenti ai contributi non dedotti dall'iscritto ed ai redditi già tassati in capo alla forma pensionistica. L'aliquota d'imposta applicabile va determinata con gli stessi criteri previsti per la tassazione del TFR.
Come precisato nella richiamata circolare n. 29 del 2001, (par. 4.3.2), il legislatore ha inteso riconoscere il regime di tassazione separata esclusivamente alle prestazioni della previdenza complementare che vengono richieste e percepite solo al momento (e, quindi, non prima) dell'accesso alle prestazioni del sistema previdenziale obbligatorio pubblico, cioè, successivamente all'effettivo pensionamento.
Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito proposto, è necessario verificare se le prestazioni erogate in forma di capitale dal fondo interno del Banco ALFA a favore di ex dipendenti del medesimo istituto di credito configurino una delle ipotesi di riscatto previste dall'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del Tuir, per le quali si rende applicabile il regime di tassazione separata (pensionamento, cessazione del rapporto per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti).
Secondo quanto emerge dall'istanza di interpello, gli ex dipendenti hanno cessato, in precedenza, il rapporto di lavoro con l'istituto di credito senza aver contestualmente maturato il diritto alla percezione delle prestazioni di natura previdenziale obbligatoria.
Viene precisato, inoltre, che nel momento in cui è stato esercitato il riscatto della posizione individuale i soggetti in questione non erano effettivamente titolari di pensione.
Al riguardo, si ritiene che con la locuzione "a seguito di pensionamento", utilizzata dall'art. 17, comma 1, lett. a-bis), del Tuir, debba intendersi nel senso che il riscatto deve essere esercitato in conseguenza dell'effettivo pensionamento, non essendo sufficiente, ai fini della tassazione separata, il mero raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione.
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie descritta dall'istituto istante, ad avviso della scrivente, il riscatto della posizione individuale non può ritenersi esercitato "per effetto del pensionamento" nel senso inteso dall'art. 17, comma 1, lett. a-bis, del Tuir, in quanto gli ex dipendenti, all'atto dell'esercizio dell'opzione, non erano effettivamente titolari del trattamento pensionistico obbligatorio.
In altri termini, il piano previdenziale può considerarsi completato solo al momento in cui il soggetto accede effettivamente al regime previdenziale obbligatorio di appartenenza.
Pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del Tuir, le prestazioni in forma di capitale, erogate a seguito del riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo pensione interno dell'istituto di credito, (non derivando dalle cause espressamente e tassativamente previste dall'art. 17, comma 1, lett. a-bis, del Tuir), sono soggette a tassazione ordinaria applicata sull' importo delle prestazioni medesime al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei contributi non dedotti.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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