Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 07.06.2001

Trattamento fiscale applicabile agli indennizzi per la restituzione delle licenze commerciali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 07.06.2001

Con nota inviata dalla Confederazione ..., sono stati chiesti chiarimenti in merito alla natura ed al regime fiscale applicabile agli indennizzi previsti dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in relazione alla cosiddetta "rottamazione delle licenze commerciali".
In particolare è stato chiesto di conoscere se tali indennizzi siano considerati imponibili ai fini delle imposte dirette e, in caso affermativo, a quale categoria reddituale debbano essere ricondotti, e quali siano le modalità di tassazione.
Il comma 7 del citato articolo 25, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ha disposto un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi commerciali di vicinato che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio; scopo di tale indennizzo è quello di favorire la ricollocazione professionale degli stessi soggetti.
La richiamata norma ha demandato ad un regolamento del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro, la definizione dei criteri e delle modalità per la quantificazione e per l'erogazione dell'indennizzo in discorso.
Tale regolamento, adottato con decreto n. 252 del 1999, ha individuato i beneficiari dell'indennizzo nelle persone fisiche e nei soci di società di persone che alla data del 9 maggio 1998 erano titolari di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio con autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 24, della legge 11 giugno 1971. Inoltre, il citato provvedimento di normativa secondaria ha subordinato la concessione dell'indennizzo ai seguenti requisiti:
a. la cessazione dell'attività doveva intervenire nel periodo compreso tra il 9 maggio 1998 e l'8 maggio 2000;
b. la riconsegna al comune del titolo autorizzatorio doveva avvenire nello stesso periodo;
c. i beneficiari dovevano risultare iscritti alla gestione previdenziale INPS commercianti da almeno 5 anni.
Tutto ciò premesso, ritiene la scrivente che, al di là della generica terminologia utilizzata dalle norme di settore, l'erogazione dell'"indennizzo" in discorso trovi la sua causa nella necessità di ristorare il commerciante che ha accettato di restituire la licenza della perdita, per gli anni immediatamente successivi, del reddito che avrebbe ritratto dalla prosecuzione dell'attività commerciale.
Le somme corrisposte vanno quindi assoggettate a tassazione, in applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo cui "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi,..., e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei redditi,..., costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
Per quanto riguarda le modalità concrete di tassazione degli "indennizzi" di cui si discute, riconducibili, sulla base della norma da ultimo richiamata, alla categoria dei redditi d'impresa, si ritiene che debba trovare applicazione il meccanismo della tassazione separata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del richiamato Tuir.
Gli importi corrisposti ai commercianti che accedono alla procedura cosiddetta di "rottamazione delle licenze", infatti, possono ascriversi alla categoria delle "indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni" ricomprese, ai sensi della richiamata lettera i) dell'articolo 16 del Tuir, tra i redditi soggetti a tassazione separata.

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