Interpello n. 954-172/2001 - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 12.03.2002
Con istanza d'interpello, presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'esatta interpretazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 47, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la società X E ha esposto il seguente
QUESITO
La società istante, filiale irlandese di una società assicurativa spagnola, intende operare in Italia nel ramo delle assicurazioni sulla vita a decorrere dal 1 gennaio 2002, in regime di libera prestazione di servizi e senza stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
L'articolo 78 del citato decreto prevede che le società assicuratrici straniere che intendono operare nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale in Italia per lo svolgimento di determinate incombenze, tra le quali la presentazione mensile presso l'ufficio del Registro di Roma della denuncia dei premi incassati nel mese precedente e, contestualmente, la corresponsione dell'imposta dovuta.
Con il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 47, è stata abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la tassa sui premi assicurativi gravanti sulle polizze vita di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Finora non è stata emanata alcuna interpretazione ufficiale del decreto legislativo n. 47 del 2000, con particolare riguardo alla questione se sussiste o meno l'obbligo di denuncia all'Ufficio del Registro dell'ammontare dei premi assicurativi incassati mensilmente di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 174 del 1995.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 47 del 2000, abrogativo dell'imposta sui premi assicurativi, attualmente non sussiste alcun obbligo per la X E e/o per i suoi rappresentanti, di presentare all'Ufficio del Registro di Roma le denunce mensili sui premi incassati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare e, in particolare, ha disposto, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l'esenzione dall'imposta sui premi assicurativi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Al fine di introdurre il suddetto regime di esenzione, l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, ha modificato la legge n. 1216 del 1961 abrogando gli articoli 13, 14 e 15 (contratti di rendita vitalizia), sopprimendo gli articoli 1 e 23 della annessa tariffa allegato A (che assoggettavano ad imposta i contratti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di rendita vitalizia) e, conseguentemente, aggiungendo alla tabella dei contratti esenti da imposta i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (articolo 11, allegato C alla legge n. 1216 del 1961).
Alla società istante, che intende operare in Italia nel ramo delle assicurazioni sulla vita, in regime di libera prestazione di servizi, si applicano le disposizioni di cui al titolo III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), interpretate in senso conforme alle modifiche introdotte dal citato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000.
Come già chiarito dalla scrivente con la circolare del 20 marzo 2001, n. 29, il regime di esenzione introdotto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, avendo carattere oggettivo, copre tutte le tipologie contrattuali individuate nell'ambito delle attività di cui alla lettera A della tabella, allegato I, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e, in particolare, "le assicurazioni sulla durata della vita umana".
Per l'esercizio delle attività di cui alla citata lettera A da parte di imprese con sede legale in altro Stato membro, in regime di libera prestazione di servizi nel territorio italiano, l'articolo 70 del decreto legislativo n. 174 del 1995 prevede che l'autorità di controllo di detto Stato trasmetta all'ISVAP determinati documenti attestanti, tra l'altro, i rami assicurativi che l'impresa è autorizzata ad esercitare.
Inoltre, l'articolo 78, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 1995, obbliga il rappresentante fiscale dell'impresa assicuratrice a presentare all'Ufficio del Registro di Roma la denuncia dei premi incassati mensilmente e, contestualmente a pagare quanto dovuto. Tale disposizione è, senza dubbio, finalizzata al pagamento dell'imposta sui premi di cui alla legge n. 1216 del 1961, in quanto l'Ufficio del Registro procede, sulla base della denuncia medesima, a liquidare l'imposta; a tal fine, infatti, è previsto che nella denuncia mensile siano distinti i premi incassati a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile.
Tuttavia, per effetto dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, venendo meno l'obbligazione principale consistente nel pagamento dell'imposta di cui alla legge n. 1216 del 1961, non ha più ragione di essere l'obbligazione strumentale della denuncia mensile all'Ufficio del Registro di Roma dei premi incassati prevista dall'articolo 78, comma 5, del decreto legislativo n. 174 del 1995.
Pertanto, essendo applicabile il suddetto regime di esenzione nei confronti della società assicuratrice X E, con sede legale in altro Stato membro e senza stabile organizzazione in Italia, operante nel ramo delle assicurazioni sulla vita a decorrere dal 1 gennaio 2002, la scrivente ritiene che la società istante non è obbligata a presentare la denuncia mensile sui premi incassati all'Ufficio del Registro (ora, Ufficio delle Entrate) di Roma.
Tuttavia, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 47 del 2000, la società medesima deve nominare un rappresentante fiscale, residente in Italia, per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita attuativi delle forme pensionistiche di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124.
Per ciascuno dei suddetti contratti, il rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con l'impresa assicuratrice, deve tenere un registro in cui sono annotati, tra l'altro, le generalità dell'assicurato, la data di decorrenza e i premi incassati. Il rappresentante fiscale deve, inoltre, comunicare all'Amministrazione finanziaria, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, i dati relativi ai soggetti che hanno corrisposto i premi assicurativi nonché di quelli che hanno percepito la prestazione (articolo 2 del decreto ministeriale del 13 dicembre 2000).
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