Interpello - Componenti di reddito in valuta estera - Articoli 9, 109 e 110 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 30.03.2009
La società ALFA S.p.a. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa al trattamento fiscale dei componenti di reddito in valuta estera.
Quesito
La società ALFA S.p.a. (di seguito, "Società"), esercente l'attività siderurgica di produzione di acciaio, utilizza nel proprio processo produttivo materie prime acquistate sui mercati internazionali regolando la quasi totalità delle transazioni, compresi i relativi costi di trasporto via nave, in dollari USA.
Esigenze di programmazione economico-finanziaria e produttiva, portano la Società a "fissare il più anticipatamente possibile il tasso di cambio per gli acquisiti di materie prime", ancorché tale politica potrebbe comportare la perdita di opportunità di acquistare, in ipotesi di svalutazione del rapporto di cambio, le materie prime a condizioni migliori.
Pertanto, al fine di ridurre il rischio derivante dall'elevata variabilità dei tassi di cambio, la Società effettua operazioni di acquisto a termine di valuta.
Le operazioni a termine su valute sono contratti di compravendita di valuta ad un "prezzo a termine", fissato alla data di stipula, che incorpora il valore dei tassi di interesse.
In sintesi, la compravendita a termine consiste nello scambiare una valuta (nel caso in esame, euro) con un'altra valuta (nel caso in esame, dollari USA) ad una data futura e ad un livello di cambio fissato, pari al cambio corrente (cd. "spot") alla data di stipula del contratto, aumentato o ridotto del differenziale di interesse esistente tra l'euro e l'altra valuta.
La Società precisa che la sottoscrizione dei "contratti di acquisto a termine di valuta effettuati a copertura di specifici impegni di acquisto di materie prime" è contabilizzata - conformemente a quanto previsto dal principio contabile nazionale OIC n. 26 del 30 maggio 2005 - secondo una procedura che si articola nelle seguenti fasi:
1. rilevazione iniziale del "premio" (o dello "sconto"), pari alla differenza tra il cambio "spot" ed il cambio a termine previsto dal contratto medesimo; il premio (se la predetta differenza è positiva) ovvero lo sconto (se la predetta differenza è negativa) è registrato in contabilità come un componente di reddito di natura finanziaria in contropartita ad un rateo attivo (ovvero passivo).
2. al momento della consegna del bene (ovvero al passaggio di proprietà, se in data diversa), il costo di acquisto delle materie prime è contabilizzato al cambio della data di consegna del bene stesso, rilevando in contropartita il relativo debito verso fornitori. E' in tale momento che viene individuato - quale differenza tra tale cambio ed il cambio spot alla data di stipula del contratto di copertura - il componente di reddito (che, nel caso in esame, avendo valore positivo, costituisce uno sconto) relativo all'operazione di copertura. Tale componente di reddito - che, come segnalato dalla società istante, ha natura commerciale - "rettifica il costo" di acquisto delle materie prime e, quindi, riduce in contropartita il debito verso fornitori.
3. contestualmente, al fine di dare evidenza contabile all'operazione di copertura, il rateo (passivo) acceso al momento della rilevazione dello sconto viene stornato in contropartita al debito verso fornitori.
In seguito al descritto criterio di contabilizzazione (conforme, si ripete, a quanto previsto dal citato principio contabile nazionale con riferimento ai "Contratti a termine a fronte di un impegno contrattuale (ordine) di acquisto o di vendita di un bene in moneta estera":
- il costo di acquisto delle materie prime risulta iscritto per un controvalore determinato al cambio spot alla data di stipula del contratto a termine;
- il debito verso fornitori risulta iscritto per un controvalore determinato al cambio a termine previsto dal contratto di copertura.
La Società fa, più precisamente, presente che "il costo di acquisto (in valuta) delle materie prime sarebbe in un primo momento registrato con il cambio del giorno in cui il costo è sostenuto (data di consegna o spedizione del bene) e successivamente rettificato al fine di iscriverlo al cambio alla data di stipula del contratto a termine".
Ciò posto, la società istante rileva che il descritto trattamento contabile dell'operazione non risulterebbe in linea con la disciplina relativa alla valutazione delle partite in valuta estera contenuta nel vigente TUIR.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, e 109, comma 2, lettera a), del TUIR, la valutazione delle spese in valuta estera dovrebbe, infatti, avvenire secondo il cambio del giorno in cui le spese sono sostenute, vale a dire, trattandosi nel caso specifico di beni mobili, alla data di consegna o spedizione.
Tanto premesso, la Società chiede se sia possibile, ai fini dell'Imposta sul reddito delle società (IRES), "in osservanza dell'unico comportamento contabile corretto alla luce dei principi contabili nazionali, discostarsi dalla rigida prescrizione dell'articolo 9 del TUIR, laddove questo prevede la determinazione delle spese in valuta sulla base del cambio alla data di consegna o spedizione del bene, e (...) considerare fiscalmente corretta, alla luce della peculiarità del caso di specie e della sostanza economica dell'operazione, la contabilizzazione del costo in valuta, e la conseguente valorizzazione delle rimanenze, sulla base del cambio derivante dall'applicazione della norma contabile di riferimento, ciò anche alla luce del generale principio di derivazione dell'imponibile dal bilancio".
Inoltre, chiede conferma della rilevanza del trattamento contabile sopra descritto ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) "considerata la diretta derivazione dell'imponibile Irap dalle risultanze della corretta applicazione dei principi contabili, come sancito dall'articolo 1, comma 50, legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società ritiene possibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, il riconoscimento della contabilizzazione dei costi sostenuti in valuta (e della conseguente valorizzazione del magazzino) secondo il trattamento contabile precedentemente descritto, "in forza del principio di derivazione dell'imponibile dal bilancio sancito dall'articolo 83 del TUIR, nonché in considerazione del fatto che l'adozione del comportamento contabile in esame non recherebbe alcun pregiudizio agli interessi erariali".
Al riguardo viene osservato come la rigida applicazione delle norme tributarie sopra indicate (artt. 9 e 109 TUIR) costringerebbe la Società "ad una sorta di doppio binario civile e fiscale nella contabilizzazione dei costi e delle rimanenze, ciò in quanto ai fini civilistici (ed anche ai fini dell'Irap ... vista la diretta derivazione dell'imponibile Irap dalle risultanze del conto economico) sarebbe necessario conformarsi ai principi contabili applicabili al caso di specie come sopra descritti, onde evitare una errata contabilizzazione delle operazioni, mentre ai fini fiscali risulterebbe necessario ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 9 del TUIR e conservare una separata valorizzazione dei costi e delle rimanenze al cambio della data di consegna dei beni".
A tal fine, segnala "la rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del risultato delle operazioni di copertura sopra descritte, ciò in forza dell'articolo 112 del TUIR in materia di operazioni fuori bilancio", laddove è previsto che se le predette operazioni "sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività (intendendosi per copertura la finalità di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di cambio il valore di singole attività e passività) i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività (...) coperte".
Parere dell'Agenzia delle Entrate
La scrivente non ritiene totalmente condivisibile la soluzione prospettata dalla Società.
Il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio sancito dall'articolo 83 del TUIR - secondo cui "il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni" del citato testo unico delle imposte sui redditi - impone di determinare l'imponibile fiscale assumendo quale dato di partenza il risultato che emerge dal bilancio redatto ai fini civilistici ed apportando a quest'ultimo le variazioni (in aumento o in diminuzione) previste dalle norme tributarie.
Il sistema di determinazione dell'imponibile fiscale, quale delineato dalla disposizione da ultimo menzionata, è, pertanto, "naturalmente" suscettibile di determinare differenze, anche sostanziali, tra i valori fiscali ed i valori civilistico-contabili dei componenti positivi e negativi di reddito (cosiddetto "doppio binario").
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si ritiene che non possa riconoscersi rilevanza fiscale alla contabilizzazione dell'operazione di acquisto di materie prime regolata in valuta estera e della relativa copertura del rischio di oscillazioni del cambio quale descritta nell'istanza d'interpello in esame.
Le disposizioni del più volte citato testo unico non prevedono, in linea di principio, deroghe di portata generalizzata al criterio di valutazione delle operazioni in valuta estera contenuto nell'articolo 110, comma 2, del TUIR, in base al quale "per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri (...) in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data".
L'articolo 9 del TUIR, richiamato dalla disposizione appena citata, prevede al comma 2 che "per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti".
Ciò posto, si rammenta che ai fini fiscali l'individuazione del momento in cui si considerano sostenuti i componenti di reddito è regolata dal criterio di competenza contenuto nell'articolo 109, comma 2, del TUIR ed è, pertanto, da assumersi con riferimento:
- "alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale", per le cessioni di beni;
- "alla data in cui le prestazioni sono ultimate", per le prestazioni di servizio.
Dal combinato disposto delle norme appena citate emerge come, ai fini fiscali, i componenti di reddito relativi ad operazioni in valuta debbano, in via generale, essere valutati al cambio del giorno in cui, secondo i descritti criteri di competenza fiscale, l'operazione si considera "effettuata".
A tale regola di carattere generale fa eccezione soltanto la peculiare situazione contemplata nella disposizione contenuta nell'ultimo periodo del menzionato articolo 110, comma 2, secondo la quale "per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti".
Nel caso di specie - in assenza di contabilità plurimonetaria - il costo di acquisto delle materie prime (ancorché risulti contabilizzato al cambio "spot" corrente alla data di stipula del contratto di copertura) assume, anche con riferimento alla determinazione del valore fiscale delle rimanenze di magazzino, rilevanza fiscale al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o spedizione delle stesse.
Quest'ultimo costituisce inoltre, il valore di riferimento per determinare, ai fini fiscali, il provento ovvero l'onere finanziario relativo all'operazione di copertura (che, pertanto, si qualifica come differenza tra il controvalore calcolato al cambio del giorno di consegna e il controvalore calcolato al cambio fissato nel contratto a termine); a tal fine, occorrerà effettuare le opportune variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, atteso che il predetto valore differenziale (premio ovvero sconto) è stato contabilizzato secondo modalità differenti, vale a dire come differenza tra il cambio spot alla data di stipula del contratto di copertura (grandezza non coincidente con il cambio del giorno di "effettuazione" dell'operazione di cui alle richiamate disposizioni fiscali) ed il relativo cambio a termine.
Si precisa, sul punto, che poiché il costo di acquisto diviene fiscalmente determinato (rectius, diviene fiscalmente di competenza) solo alla data di consegna delle materie prime, è alla medesima data che deve essere individuato, sempre ai fini fiscali, il differenziale in questione, raffrontando tale costo (convertito al cambio della data di consegna) con il controvalore al cambio fissato nel contratto a termine; solo alla data di consegna (contestualmente all'individuazione del costo fiscale dell'acquisto delle materie prime), infatti, il differenziale stesso assume i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità previsti dall'articolo 109, comma 1, del TUIR in ordine alla concorrenza dei componenti di reddito alla formazione dell'imponibile fiscale.
Per quanto concerne la valutazione (e l'eventuale rilevanza fiscale) delle differenze di cambio relative alle passività in valuta ancora in essere alla fine dell'esercizio (debiti verso fornitori esteri originati dall'acquisto di materie prime), deve tenersi conto del fatto che, nel caso in questione, il rischio di oscillazione del tasso di cambio è stato coperto con il contratto di compravendita di valuta a termine. Assumono, pertanto, rilevanza le disposizioni fiscali contenute:
- nell'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo il quale "si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio";
- nell'articolo 112, comma 4, del TUIR che, in tema di "operazioni fuori bilancio", prevede il cd. principio di simmetria fiscale qualora siano poste in essere operazioni con finalità di copertura di attività o passività (tra le quali rientrano anche i contratti di compravendita di valuta a termine di cui si tratta), stabilendo che "i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività (...) coperte".
Al riguardo, il comma 2 dello stesso articolo 112 del TUIR prevede che "alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio".
Il successivo comma 3 precisa, inoltre, che "i componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto (...) alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio", nonché, alla lettera c), che per la determinazione del valore alla data di chiusura dell'esercizio si assume "per i contratti di compravendita di valute (...) il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine".
Quest'ultima disposizione - che dà, appunto, rilevanza fiscale alla valutazione al "tasso di cambio a termine corrente" alla data di chiusura dell'esercizio - si rende applicabile anche per la particolare categoria delle passività denominate in valuta estera "per le quali il rischio di cambio è coperto" (debiti verso fornitori di materie prime), considerato che il contratto di copertura è valutato, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, "in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio".
Conseguentemente, le differenze di cambio sulle passività in questione concorreranno alla formazione del reddito imponibile.
Per quanto attiene al trattamento fiscale da seguire ai fini IRAP, si ricorda che l'articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha, tra l'altro:
- riformulato l'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Decreto IRAP) in ordine alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali, fissando un principio di "derivazione piena" dell'imponibile IRAP dalle risultanze del bilancio; in particolare, il comma 1 del novellato articolo 5 prevede che "la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio" (cd. "presa diretta" del valore della produzione netta imponibile dal bilancio, cfr. art. 1, comma 50, lett. a), della Finanziaria 2008);
- abrogato l'articolo 11-bis del Decreto IRAP, in cui era previsto che "i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione (...) si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi" (cd. "sganciamento" dell'imponibile IRAP dall'imponibile IRES, cfr. art. 1, comma 50, lett. g), della Finanziaria 2008).
Tanto premesso e atteso che - secondo quanto previsto dal successivo comma 51 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 - le modifiche normative sopra riportate "si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007", la Società, ai fini IRAP, dovrà:
- per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2007, considerare valida l'interpretazione evidenziata in precedenza, con riferimento alle imposte sui redditi, in merito all'individuazione della corretta competenza fiscale ed alla valutazione dell'operazione di acquisto di materie prime, nonché del relativo contratto di copertura dal rischio di oscillazione del cambio (rileveranno, pertanto, le medesime variazioni fiscali effettuate ai fini IRES);
- per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, determinare l'imponibile considerando fiscalmente riconosciuti i dati di bilancio (non dovrà effettuarsi, quindi, alcuna variazione in sede di dichiarazione dei redditi). Ciò a condizione che le rilevazioni contabili e le valutazioni di bilancio siano avvenute in un ambito di corretta applicazione dei principi contabili adottati dalla Società. Diversamente, si renderà possibile contestare la regolarità della rappresentazione contabile prospettata, dal momento che, a mente dell'art. 5, comma 5, del Decreto IRAP "indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa".
Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi