Articolo 5, comma 5, dell' ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 - Eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 13 ottobre 2000 - Esclusione dalla base imponibile del reddito dei fabbricati distrutti o danneggiati
Risoluzione Agenzia Entrate n. 85 del 11.06.2001
Con nota del 15.02.2001 la Direzione regionale dell .... ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell' ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 3090 del 18 ottobre 2000, relativa agli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 2000 nella Valle d'Aosta ed in alcune zone della Liguria e del Piemonte.
Tale articolo dispone che "i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate".
In particolare, si chiede di conoscere se per il periodo di imposta 2000 il reddito dei fabbricati oggetto della disposizione in esame non deve essere dichiarato, ovvero se tali immobili non producono reddito esclusivamente a far data dal giorno in cui sono stati distrutti o dichiarati inagibili.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Il sistema ordinario di determinazione del reddito di fabbricati comporta la non concorrenza all'imponibile dei redditi dei fabbricati inagibili esclusivamente a decorrere dalla data di verificazione dell'evento che ha causato l'inagibilità.
Ciò in quanto l'immobile distrutto o reso inagibile ha prodotto, sino a tale data, un reddito in capo al proprietario: tale situazione è di particolare evidenza nel caso in cui l'immobile sia stato locato e siano stati regolarmente percepiti i relativi canoni.
Nel caso in cui l'immobile sia inagibile, come specificato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito il contribuente deve porre in essere "una procedura catastale, volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale". Essa consiste "nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali e di eventuali altri organi competenti, entro il 31 gennaio, e con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi". Se non viene attivata tale procedura, "il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato ad imposizione secondo i criteri ordinari".
L'art. 5, comma 5 della citata ordinanza n. 3090/2000 non apporta una deroga espressa al sistema ordinario di determinazione del reddito dei fabbricati sopra esposto: di conseguenza, non si ritiene che tale norma introduca nell'ordinamento tributario una specifica agevolazione, consistente nella rinuncia, da parte dell'erario, all'imposizione su un reddito che si è effettivamente prodotto.
La ratio della norma in esame va individuata invece nell'alleggerimento degli adempimenti in capo ai contribuenti che hanno subito un pregiudizio a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi: infatti, ai fini dell'esclusione dalla formazione della base imponibile del reddito del fabbricato distrutto viene meno l'onere dell'inoltro della denuncia di variazione, bastando a tal fine che tali immobili siano "oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso".
Pertanto, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 i proprietari di immobili distrutti o resi inagibili dovranno compilare il quadro B secondo le disposizioni relative agli immobili per i quali nel corso del 2000 si sono verificate situazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito: si compilerà quindi un rigo per il periodo intercorso dal 1 gennaio 2000 alla data della calamità, con indicazione del reddito percepito, ed un altro per il periodo compreso tra l'evento calamitoso ed il 31 dicembre 2000, senza indicazione del relativo imponibile.
Si ricorda infine che al fine di fruire dell'esclusione dalla base imponibile in questione occorre rispettare la condizione che al contribuente sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati in questione.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi