Risoluzione Agenzia Entrate n. 85 del 12.03.2002

Articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - Numerazione dei libri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 85 del 12.03.2002

La società istante, con riferimento al disposto dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che prevede la soppressione dell'obbligo della bollatura iniziale del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, e con riferimento al permanere dell'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono, ha chiesto di sapere con nota del 28 novembre 2001:
1. se tale numerazione debba essere progressiva per anno o progressiva per ciascun imprenditore;
2. se occorra calcolare preventivamente le pagine di cui si compone il registro e successivamente apporre le marche sulla prima pagina prima di effettuare le annotazioni. In caso affermativo, si chiede, inoltre, se nella prima pagina sulla quale sono apposte le marche sia obbligatoria una nota di questo tipo: "Il presente registro, intestato alla Ditta xxxx, si compone di 100 pagine che saranno progressivamente numerate da 1 a 100. Imposta di bollo assolta con l'apposizione di marche da bollo per € 20,66 (L. 40.000)".
Circa il primo quesito, si osserva che la numerazione deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce: ad es. per il 2002 sarà 2002/1, 2002/2, ecc... Ciò al fine di evitare numerazioni con progressività illimitata. Si precisa che ciascuna pagina, di cui al registro a fogli mobili deve essere intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei libri.
Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che la circolare del 22 ottobre 2001, n. 92, al paragrafo 2, ha evidenziato che a seguito della soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, non è più richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzare la stessa. Ne consegue che la numerazione non deve effettuarsi sin dall'inizio per l'intero libro, né tantomeno per il complessivo periodo d'imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza la pagina.
L'imposta di bollo quindi, va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate. In sostanza, chi utilizza tali libri può assolvere l'imposta di bollo esclusivamente con riferimento all'importo dovuto per le prime cento pagine o frazioni di esse; solo dopo aver utilizzato queste ultime, è soggetto al tributo in questione prima dell'uso delle successive cento.
Resta inteso che l' imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva per i libri sottratti all'obbligo della bollatura iniziale.
Si osserva, inoltre, che solo per i libri soggetti all'obbligo di bollatura iniziale si applica la nota 1 all'articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, secondo cui le marche o il bollo a punzone devono apporsi sull'ultima pagina numerata. Relativamente ai libri per i quali detto obbligo è stato soppresso, è sufficiente invece che le marche o il bollo a punzone siano apposti sulla prima pagina numerata. In tal caso infatti, non è più richiesta la vidimazione iniziale, con indicazione del numero totale delle pagine numerate e bollate di ciascun libro nell'ultima di esse, secondo il disposto dell'articolo 2215 del codice civile.
Il contribuente può tuttavia apporre le marche o il bollo a punzone non solo sulla prima pagina numerata, o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di cento, ma anche sull'ultima pagina di ciascun blocco di cento, purché, come evidenziato dalla circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001, l'imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di cento pagine.
Si osserva infine che non è obbligatorio apporre sulla pagina in cui sono applicate le marche alcuna annotazione.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS