Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche ai sensi dell’articolo 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 1, 2 e 3, e lett. c), n. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Risoluzione Agenzia Entrate n. 85 del 18.08.2010
L’articolo 1, comma 325 e comma 327, lett. b), n. 1, 2 e 3, e lett. c), n. 1 e 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese cinematografiche o alle imprese che apportino denaro a favore di queste ultime .
In attuazione di tale disposto normativo, in data 21 gennaio 2010 sono stati emanati due decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che hanno definito le modalità applicative per la fruizione dei citati crediti d’imposta.
In particolare, l’articolo 2 del decreto 21 gennaio 2010, titolato “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e distribuzione di opere cinematografiche”, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 325 e comma 327, lett. b), nn. 1, 2 e 3 e lett. c) n. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che ai soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R. ed ai titolari di reddito di impresa, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, come definiti nell’articolo 1, comma 2, del decreto stesso, è riconosciuto un credito d’imposta per gli apporti in denaro eseguiti per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, secondo le modalità indicate all’articolo 3 del decreto stesso.
Il credito d'imposta è concesso per gli apporti in denaro effettuati in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di cointeressenza stipulati con il produttore cinematografico ai sensi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile e compete nella misura del quaranta per cento dell’apporto eseguito a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, fino all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico è inoltre concesso un credito d’imposta in misura pari al venti per cento dell’apporto in denaro eseguito, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, in esecuzione dei contratti di cui al comma 2 del suddetto articolo, stipulati con il produttore cinematografico, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22/1/2004 n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta, secondo le modalità indicate all’articolo 3 del decreto stesso.
L’articolo 4 del citato decreto stabilisce, inoltre, che alle imprese di distribuzione cinematografica spetta un credito d’imposta, a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, commisurato alle spese di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto stesso, in misura pari:
a) al quindici per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale di cui all’articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto, nel limite di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;
b) al dieci per cento per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana di cui all’articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Inoltre, l’articolo 2 del decreto 21 gennaio 2010, titolato “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta concessi alle imprese di esercizio cinematografico per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale”, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 327, lett. c) n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che alle imprese di esercizio cinematografico, di cui all’articolo 1, comma 1, spetta un credito d’imposta pari al trenta per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente euro 50.000, per ciascuno schermo.
I crediti d'imposta di cui al suddetto articolo spettano con riferimento agli investimenti e le spese a decorrere dal 1° giugno 2008 e fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del decreto stesso.
Tutto ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei predetti crediti d’imposta, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “6826” denominato “Credito d’imposta per gli apporti in denaro a favore della produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell’art. 2, DM 21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, commi 325 e 327, lett. b) n. 3 e lett. c). n. 2, L. 244/07 ”;
- “6827” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica, ai sensi dell’art. 4, DM 21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, comma 327, lett. b) nn. 1 e 2, L. 244/07 ”;
- “6828” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, ai sensi dell’art. 2, DM 21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/07 ” .
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”.
Nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è maturato il diritto alla fruizione del credito, valorizzato nel formato “AAAA”.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi