Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - ALFA Rappresentanza Generale per l'Italia - Imposta sulle Assicurazioni - Applicabilità dell'articolo 32 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 31.03.2009
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 32 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 è stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA Rappresentanza Generale per l'Italia è stata nominata, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, rappresentante fiscale in Italia ai fini del pagamento delle imposte sulle assicurazioni dovute dalla ALFA con sede in ..., che opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
L'istante chiede di conoscere:
1. se le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea che svolgono attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana devono corrispondere, ai sensi della legge regionale del Trentino Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, il contributo a favore della Cassa Regionale Antincendi istituito dalla predetta regione;
2. se il predetto contributo sia detraibile, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 1216 del 1961, dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al precedente comma 1;
3. le modalità operative da osservare qualora sia possibile la detrazione di cui al precedente punto.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
La società interpellante ritiene che il contributo a favore della Cassa Regionale Antincendi debba essere corrisposto esclusivamente dalle società operanti in regime di stabilimento aventi proprie "agenzie o sedi" nella regione Trentino Alto Adige (ovvero anche fuori della regione), mediante le quali vengono conclusi contratti di assicurazione incendio per beni situati nella regione. Tale obbligo non sussiste, invece, per i soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, i quali non sono obbligati a tenere il registro dei premi di cui all'articolo 9 della legge n. 1216 del 1961.
Inoltre, poiché l'articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961 non contiene alcun rinvio al successivo articolo 32, comma 3, deve ritenersi che la detrazione ivi prevista non si applica anche alle imprese di assicurazione che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. Pertanto, qualora dette società fossero tenute al pagamento del contributo regionale in argomento, le stesse sarebbero discriminate rispetto alle società residenti ovvero a quelle aventi sede all'estero ma operanti in Italia in regime di stabilimento.
Parere della Direzione
In materia di assicurazioni private l'articolo 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) stabilisce che "per attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi" s'intende "l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.".
Il regime di libera prestazione in ambito comunitario, quindi, è un modus operandi che consente ad una impresa di assicurazioni, avente sede in un Stato della Comunità europea, di assicurare direttamente un rischio ubicato in un altro Stato comunitario, senza avvalersi in loco di un proprio stabilimento.
La normativa tributaria applicabile ai soggetti che operano in libera prestazione di servizi è stata trasfusa dall'articolo 353 del D. Lgs. n. 209 del 2005 nella legge 29 ottobre 1961, n. 1216 recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, mediante l'inserimento dell'articolo 4-bis, il quale stabilisce, tra l'altro, che
"1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
(...)
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi (...). Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
(...)".
Ai fini della soluzione del caso in esame, si fa presente, inoltre, che l'articolo 32 della legge regionale del Trentino Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, dispone che "Le Società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella Regione, sono tenute a versare alla Cassa Regionale Antincendi, limitatamente ai contratti in essere su beni siti nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società
medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono. (...)".
In forza di quest'ultima disposizione le società di assicurazione contro i rischi di incendio operanti nella regione Trentino Alto Adige sono tenute a versare un contributo alla Cassa Regionale Antincendi per i contratti relativi a beni ubicati nella regione stessa.
Atteso ciò, posto che l'obbligo di versare il contributo in parola riguarda le società operanti nella regione Trentino Alto Adige che abbiano concluso contratti finalizzati ad assicurare il rischio incendio per beni siti nella stessa Regione, deve ritenersi che tra i destinatari della norma in argomento rientrino anche le imprese assicuratrici con sede legale in un altro Stato membro della Comunità Europea, le quali operano nel territorio della regione in regime di libertà di prestazione di servizi.
A tal proposito, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, interpellata dalla società istante in merito all'obbligo di corrispondere il contributo a favore della Cassa Regionale Antincendi, con nota del ..., ha precisato che non v'è "ragione di fare distinzioni, (...), tra imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi ed altre imprese assicuratrici e quindi in relazione alle modalità con cui viene esercitata l'attività. In altre parole il principio applicabile è identico, essendo esonerate (dal pagamento del predetto contributo) (...) solo le imprese che non hanno agenzie nella Regione o non abbiano comunque assunto contratti di assicurazione incendio, o degli altri rischi connessi, per beni situati nel medesimo territorio regionale".
Alla luce del quadro normativo rappresentato e dei chiarimenti forniti dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige con la predetta nota, la scrivente prende atto che la società istante è tenuta a corrispondere il contributo di cui all'articolo 32 della legge regionale Trentino Alto Adige n. 24 del 1954.
Ciò posto, occorre stabilire se nel caso di specie trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge n. 1216 del 1961, in base alla quale "Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dell'incendio, operanti nella regione Trentino-Alto-Adige, è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al comma 1 l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi (...)".
Al riguardo la scrivente ritiene che il rinvio operato dal comma 6 dell'articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961, in base al quale "Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28", non precluda la possibilità di applicare alle imprese di assicurazione operanti in libera prestazione di servizi anche la previsione recata dal comma 3 dell'articolo 32 della suddetta legge. Una soluzione interpretativa diversa, volta ad escludere la detrazione del contributo in esame da parte delle imprese assicuratrici operanti in libera prestazione di servizi, non appare in linea con i principi comunitari che garantiscono la libera circolazione e concorrenza delle imprese nel territorio comunitario.
Tale conclusione è, altresì, coerente con precedenti chiarimenti forniti dalla scrivente (v. circolare del 21 novembre 2005, n. 49 e risoluzione 11 marzo 2008, n. 84) con i quali, seppur ad altri fini, è stato precisato che "anche i rappresentanti fiscali di tali imprese assicuratrici, nominati ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, (ora art. 4-bis della legge 1216 del 1961), ai fini del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge n. 1216 del 1961, devono provvedere al versamento dell'acconto", con ciò evidenziando che il rinvio contenuto nell'articolo 4-bis, comma 6, non è esaustivo, in quanto ai rappresentanti fiscali delle imprese assicuratrici che operano in libertà di prestazione di servizi sono comunque applicabili le altre disposizioni contenute nella legge n. 1216 del 1961, sempreché compatibili con le previsioni dello stesso articolo 4-bis. Si fa presente, al riguardo, che le disposizioni che disciplinano il versamento dell'acconto sono attualmente contenute nell'articolo 9, comma 1-bis, della richiamata legge n. 1216 del 1961.
In conclusione, sulla scorta delle predette argomentazioni si ritiene che il contributo versato alla Cassa Regionale Antincendi possa essere detratto dall'imposta dovuta in base al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 1216 del 1961.
La detrazione in parola va operata a valere sui versamenti mensili da effettuare nei mesi successivi a quello in cui il contributo in argomento è stato pagato.
Al riguardo si fa presente che l'articolo 4-bis, comma 5, della legge n. 1216 del 1961, dispone che "Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta".
La società assicuratrice in regime di libera prestazione di servizi, pertanto, sarà tenuta a presentare all'Ufficio di Roma 6 dell'Agenzia delle Entrate (individuato dall'articolo 3, Tab. B, del Decreto del Direttore Regionale del Lazio n. 5591 del 15 gennaio 2000) la comunicazione rilasciata dalla Regione Autonoma del Trentino Alto Adige relativa all'ammontare del contributo da corrispondere e la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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