Risoluzione Agenzia Entrate n. 87 del 04.04.2003

Istituzione di codici tributo per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 13, comma 5 e 14, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 87 del 04.04.2003

L'articolo 1 del decreto 7 febbraio 2003, stabilisce il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 13, comma 5 e all'articolo 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e le modalità per la fruizione delle stesse.
Il citato decreto dispone, all'articolo 3, l'istituzione dei nuovi codici tributo per i crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso, i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
L'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sopra richiamata, prevede un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo individuate al comma 1. Il comma 5 del citato articolo 13 attribuisce ai soggetti che si avvalgono di tale regime, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 388/2000 è istituito il seguente codice tributo:
- "6763" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche e accessori maturato dal 12/02/2003 - Art.13, comma 5, l. n. 388/2000".
L'articolo 14 della legge n. 388/2000, prevede un regime fiscale per le attività marginali. In particolare il comma 8 del predetto articolo, riconosce ai contribuenti che si avvalgono di tale regime, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 8, della legge n. 388/2000 è istituito il seguente codice tributo:
- "6764" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche e accessori maturato dal 12/02/2003 - Art.14, comma 8, l. n. 388/2000".
Nella compilazione del modello "F24" i citati codici tributo sono esposti nella "Sezione Erario", con l'indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua la compensazione nella forma AAAA.
Si rammenta che il codice tributo "6735" denominato " Credito d'imposta - Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo - Art. 13, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388" e il codice tributo "6738" denominato " Credito d'imposta - Agevolazione per le attività marginali - Art. 14, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono utilizzabili per usufruire delle agevolazioni maturate sino al 12 febbraio 2003, data di entrata in vigore del Decreto 7 febbraio 2003, istituiti con le risoluzioni 23 e 37, rispettivamente del 15/02/2001 e del 29/03/2001.

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