IVA - Aliquota applicabile alle prestazioni d'alloggio rese da aziende agrituristiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 15.03.2002
Con istanza diretta alla scrivente, la Direzione Regionale ha chiesto chiarimenti in ordine all'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di pernottamento ed alloggio rese da aziende agrituristiche, anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Fatto
L'articolo 48 della citata legge n. 342 del 2000 ha riformulato il numero 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, tra le quali sono compresi anche gli alloggi agro-turistici.
La circolare n. 207 del 16 novembre 2000, punto 2.1.8, in sede di commento delle suddette modifiche, afferma che "...il richiamo operato all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 comporta un ampliamento del novero delle strutture ricettive, con la conseguenza che sono ora soggette all'aliquota del 10% fattispecie precedentemente non espressamente contemplate,..."
Tale circolare sembrerebbe conferire una valenza innovativa e non interpretativa alle modifiche introdotte dal citato art. 48 della legge n. 342 del 2000, mentre codesta Direzione Regionale fa presente di aver ritenuto applicabile l'aliquota IVA del 10% anche alle prestazioni d'alloggio effettuate dalle aziende agrituristiche precedentemente alla citata modifica normativa, e ciò in quanto si è ritenuto che l'agevolazione in argomento fosse legata alla natura oggettiva delle prestazioni rese.
Interpretazione
L'art. 48 della legge n. 342 del 2000, con la modifica apportata al numero 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ha stabilito l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% "alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge n. 217 del 1983, e successive modificazioni...." (legge-quadro sul turismo).
In precedenza, l'aliquota ridotta di cui al citato numero 120) era prevista esclusivamente per le "prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio...".
La suddetta formulazione circoscriveva l'applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni tipiche alberghiere e cioè a quelle che rendono possibile al cliente il soggiorno nella struttura ricettiva con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità, escludendo, pertanto, dall'agevolazione le prestazioni aventi finalità differenti da quelle dell'alloggio.
Come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria - in particolare con Circolare n. 9 del 14 febbraio 1980 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari - le prestazioni di natura alberghiera comportano da parte del prestatore del servizio, oltre alla fornitura abituale dell'alloggio, con o senza somministrazione di vitto, anche altre prestazioni accessorie tipiche, quali pulizia e riassetto degli ambienti, cambio della biancheria, lavaggio e stiratura di indumenti, ecc.
A giudizio della scrivente, le prestazioni di alloggio rese nelle strutture ricettive qualificate dall'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 come "alloggi agro-turistici", non differiscono, nella sostanza, da quelle rese dalle strutture alberghiere.
Infatti, avendo riguardo alla natura delle suddette prestazioni, le stesse si inquadrano nella generale disciplina dei contratti alberghieri, nei quali l'albergatore si obbliga, dietro corrispettivo in danaro, ad alloggiare il cliente in uno o più locali dell'albergo, convenientemente mobiliati e provvisti di adeguati servizi, ed a fornirgli, in genere, le bevande ed i cibi richiesti.
Pertanto, si ritiene che alle prestazioni in argomento rese in data anteriore alla modifica del numero 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, si rendeva comunque applicabile l'aliquota IVA del 10%.
Del resto, proprio con riferimento alla natura delle prestazioni, l'Amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 551267 del 6 dicembre 1989, ha ricondotto le prestazioni di alloggio rese nelle "case per ferie" nell'ambito delle prestazioni alberghiere indicate nel citato numero 120) della Tabella A, Parte III.
Dall'entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 la disposizione contenuta nel numero 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, fa diretto riferimento alle prestazioni rese a clienti alloggiati nelle strutture ricettive "...di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni... ".
Tale riferimento specifico ha comportato che attualmente sono assoggettate all'aliquota ridotta fattispecie precedentemente soggette a diverso trattamento tributario.
Si pensi, a titolo d'esempio, alle case e agli appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Tale attività di locazione, in assenza della fornitura di servizi quali la pulizia, il cambio biancheria ed altro, non è riconducibile, per natura, alle prestazioni tipiche alberghiere, ossia, come già detto, a quelle prestazioni che rendono possibile al cliente il soggiorno con soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie necessità. Pertanto, riducendosi il rapporto posto in essere ad una semplice locazione immobiliare, i relativi corrispettivi, fino all'entrata in vigore della modifica normativa intervenuta, erano considerati esenti da imposta. Gli stessi, invece, in virtù del citato richiamo alle strutture ricettive contemplate nell'art. 6 della legge n. 217 del 1983, sono ora soggette ad Iva con aliquota del 10%.
Il richiamo alle suddette strutture ricettive di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, comporta, altresì, che l'aliquota ridotta del 10% possa continuare ad applicarsi anche alle prestazioni d'alloggio effettuate dalle aziende agrituristiche, considerato che le stesse sono annoverate nell'elenco di cui al citato articolo 6.
L'applicazione dell'aliquota ridotta deriva, dunque, dalla circostanza che il legislatore ha inteso espressamente riferirsi alle "prestazioni d'alloggio" fornite dalle strutture ricettive di cui al predetto articolo 6 della legge n. 217 del 1983.
Da quanto evidenziato in precedenza emerge, quindi, che la norma contenuta nell'articolo 48 della legge n. 342 del 2000 assume portata "innovativa", come chiarito anche dalla circolare n. 207 del 2000.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente ritiene che:
1. le prestazioni di alloggio rese dalle aziende agrituristiche anteriormente all'entrata in vigore della legge 342 del 2000 godevano dell'applicazione dell'aliquota del 10% di cui al punto 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto riconducibili, sotto il profilo oggettivo, alle prestazioni alberghiere;
2. in seguito alle modifiche introdotte con l'articolo 48 della legge n. 342 del 2000, alle stesse prestazioni continua ad applicarsi l'aliquota del 10%, in virtù del richiamo contenuto nell'attuale formulazione del numero 120) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
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