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Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 01.04.2009

Istanza di interpello - Comune di ... - Applicazione dell'imposta di bollo alle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico da parte di partiti politici per volantinaggio fuori dal periodo elettorale - Articolo 27-ter della tabella allegato B al DPR n. 642 del 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 01.04.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:

Quesito
Il comune di ... rileva preliminarmente che l'articolo 5, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) ha aggiunto l'articolo 27-ter alla tabella di cui all'allegato B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, riguardante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.
Alla luce di quanto sopra il comune interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo applicabile alle istanze presentate dai partiti politici all'amministrazione comunale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per volantinaggio fuori dal periodo elettorale, e alle relative autorizzazioni.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Il comune interpellante ritiene che le istanze presentate dai partiti politici per l'occupazione del suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo.

Parere della Direzione
L'articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per "(...) Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
Il successivo articolo 4 della tariffa stabilisce lo stesso trattamento per "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."
La legge 3 giugno 1999, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ha aggiunto l'articolo 27-ter alla tabella di cui all'allegato B annessa al DPR n. 642 del 1972.
In ragione di tale intervento normativo l'esenzione dall'imposta di bollo è stata estesa anche agli "Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".
Dalla lettera della norma si evince che in tale ipotesi esentativa rientrano gli atti espressione dell'attività dei movimenti o dei partiti politici qualora questi siano disciplinati da fonti primarie (disposizioni legislative) o secondarie (regolamenti).
Nel caso di specie, le istanze presentate all'amministrazione comunale dai partiti politici, al di fuori del periodo elettorale, per l'occupazione di suolo pubblico per volantinaggio e le relative autorizzazioni non rientrano nella suddetta previsione, configurandosi come mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo che non è imposta da alcuna norma giuridica.
Premesso quanto sopra, si ritiene che le istanze in argomento e le relative autorizzazioni sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa la DPR 642 del 1972.
La risposta di cui alla presente nota, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D. M. 26 aprile 2001, n. 209.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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