Fondazioni bancarie - mancata dismissione della partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e art. 8 del DM 2 agosto 2002, n. 217 - perdita della qualifica di ente non commerciale e del regime agevolativo di cui all'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 08.04.2003
In risposta alla richiesta di chiarimenti sulle problematiche in oggetto inoltrata con nota del 24 gennaio 2003, si formulano le seguenti osservazioni.
L'art. 80, comma 20, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003) ha modificato il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (avente ad oggetto la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356) per quanto attiene il termine entro il quale le Fondazioni devono provvedere alla dismissione della partecipazione di controllo detenuta nella S.p.A. conferitaria, pena la perdita della qualifica di ente non commerciale e la cessazione del relativo trattamento tributario agevolato.
Detto termine è stato innalzato da quattro a sette anni, decorrenti dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 153 del 1999.
Tale proroga del termine, tuttavia, per espressa previsione, esplica effetto nei soli confronti delle Fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro e delle Fondazioni con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale.
Per tutte le Fondazioni per le quali non risultino verificate le suddette condizioni, la proroga del termine non trova invece applicazione e, quindi, per fruire del regime agevolato - in particolare del beneficio della riduzione alla metà dell'IRPEG ai sensi dell'art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 - le stesse dovranno porre in essere gli adempimenti dettati dal d.lgs. n. 153 del 1999 nonché dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217, in particolare dall'art. 8.
Tali disposizioni prevedono tassativamente la dismissione della partecipazione di controllo entro il 15 giugno 2003; in alternativa, le Fondazioni possono affidare la partecipazione di controllo detenuta ad una società di gestione del risparmio, con relativa decisione da assumere necessariamente entro il mese di marzo 2003, onde perfezionare l'operazione comunque entro il termine del 15 giugno 2003.
In caso di mancato rispetto di tali adempimenti, la fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 153 del 1999, tra le quali quella della riduzione alla metà dell'IRPEG.
La decorrenza della perdita della qualifica è quella indicata nell'art. 111-bis, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (espressamente richiamato dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 153 del 1999), ossia, in via retroattiva, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di usufruire del trattamento tributario agevolato.
Con riferimento alla durata o cadenza dell'esercizio finanziario delle Fondazioni bancarie, si ricorda che l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 agosto 1999, al fine di consentire la progressiva uniformità dell'ordinamento contabile delle medesime, ne ha previsto l'allineamento con l'anno solare.
Pertanto, la mancata dismissione o affidamento della partecipazione ad una società di gestione del risparmio nel termine indicato del 15 giugno 2003 comporta per la fondazione bancaria il mutamento della qualifica a decorrere dal 1 gennaio 2003, con conseguente assoggettamento da tale data al regime tributario degli enti commerciali (con perdita del beneficio della riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'art. 6 del DPR n. 601 del 1973) e l'insorgenza di tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente per tali enti.
Conseguentemente, per le Fondazioni bancarie l'eventuale mutamento di qualifica da ente non commerciale a ente commerciale, per effetto della mancata dismissione della partecipazione di controllo detenuta nella società bancaria conferitaria, non esplica effetti sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2002, ma solo a decorrere da quella relativa all'anno d'imposta 2003.
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