Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 08.05.2007

Verifica fiscale generale effettuata dalla Guardia di Finanza nei confronti della società Alfa S.p.A. Quesito concernente l'assoggettabilità ad IVA dei contributi per il riconoscimento di costi corrisposti dalla Cassa Conguaglio per l'energia elettrica a titolo di miglioramento della qualità del servizio erogato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 08.05.2007

Con la nota n. ....del 2006 la Direzione Regionale ..... ha riferito che nel corso di una verifica generale eseguita nei confronti della società Alfa S.p.A. il nucleo di polizia tributaria di ... della Guardia di Finanza ha rilevato il non assoggettamento ad IVA dei premi in denaro corrisposti alla medesima società dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
In particolare, la suddetta società, controllata dall'Enel e dalla Regione ... ed avente ad oggetto la distribuzione dell'energia elettrica per la Regione ..., aveva contabilizzato le somme ricevute a titolo di miglioramento della continuità e qualità del servizio prestato come cessione di denaro non correlate ad alcuna prestazione di servizio escluse dall'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
I verbalizzanti hanno obiettato che dette somme avrebbero dovuto essere assoggettate all'IVA, in quanto collegate da un rapporto avente natura sinallagmatica con le prestazioni rese nei confronti dei clienti, utenti del servizio.
I verbalizzanti sono pervenuti a tale conclusione in base alle seguenti considerazioni:
- le somme risultano connesse al raggiungimento di adeguati livelli di qualità dei servizi erogati, sulla base delle finalità previste dalla legge n. 481 del 1995;
- i livelli di continuità nelle prestazioni rese dalle imprese distributrici, costituiscono delle vere e proprie prestazioni aggiuntive di natura qualitativa al normale servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- gli importi vengono erogati al verificarsi di specifiche condizioni stabilite contrattualmente sulla base delle delibere dell'Autorità e sono connessi ai livelli di continuità del servizio, conseguiti dalle singole imprese che erogano energia elettrica;
- per le imprese distributrici vengono determinati specifici obblighi concernenti la continuità del servizio (quali la registrazione delle interruzioni, le modalità di ripristino, la determinazione di precisi indicatori, ecc.), a fronte dei quali sono previsti incentivi, nell'eventualità in cui vengano superati gli standard di qualità prefissati, ovvero penalità nel caso in cui i livelli conseguiti e la qualità delle prestazioni siano, dal punto di vista qualitativo, inferiore.
Detta impostazione non è stata condivisa dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, che ha, pertanto, chiesto sulla questione il parere della Direzione Regionale .....
La tesi, di natura opposta a quella fornita dai verbalizzanti, formulata dal Comandante della Guardia di Finanza si basa sulle seguenti argomentazioni:
- la natura di ente pubblico non commerciale sia dell'Autorità per l'Energia Elettrica sia della Cassa Conguaglio, che perseguono entrambe esclusivamente scopi istituzionali e di efficienza del servizio pubblico;
- la carenza di un rapporto di natura sinallagmatica, in quanto il raggiungimento ed il superamento degli standard qualitativi non è correlato con l'incremento quantitativo delle vendite e del numero dei clienti;
- l'esistenza di una prassi amministrativa circa la non assoggettabilità ad IVA delle erogazioni della Cassa Conguaglio ad imprese elettriche (risoluzioni n. 362364 del 23 2.1977 e n. 40 del 11.2.2002).

Parere dell'agenzia delle entrate
Dalla documentazione allegata all'istanza emerge che il rapporto intercorrente tra la Cassa e le imprese di distribuzione è costituito dalla regolamentazione dei flussi finanziari che devono pervenire alla Cassa per il perseguimento di prefissati obiettivi di carattere generale.
Sostanzialmente la Cassa, per la sua natura di organismo neutrale, agisce alla stregua di un fondo di compensazione per la gestione dei sovraprezzi, di quota di prezzo o di contribuzioni imposte dalle componenti tariffarie e da altri corrispettivi unitari che devono essere applicati in relazione all'energia elettrica fornita ai clienti finali.
Ogni componente è contraddistinta da una specifica finalità, per la quale l'Autorità ha disposto l'istituzione di distinti conti di gestione.
Le risorse finanziarie che affluiscono alla Cassa devono essere gestite in modo distinto in base alla provenienza ed alla destinazione di riferimento.
Tra i conti istituiti dalla Cassa vi è il "Conto oneri per i recuperi di continuità del servizio" che è alimentato dai versamenti bimestrali a favore della Cassa degli importi posti a carico degli esercenti il servizio di trasporto, in relazione al servizio di trasporto dell'energia elettrica erogato in ogni bimestre e, inoltre, viene alimentato da eventuali penalità, determinate dall'Autorità, a carico degli esercenti che abbiano accusato recuperi negativi di continuità del servizio.
Tra le componenti tariffarie stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica è compresa la voce UC6 (copertura oneri qualità del servizio).
I corrispettivi relativi a tale componente sono incassati dalle società di distribuzione con applicazione dell'IVA e sono quindi riversati senza applicazione dell'IVA, in quanto movimentazione di denaro, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico che funge da tecnico di contabilità del sistema cui è affidata la funzione di "fondo di compensazione".
La Cassa Conguaglio, a conclusione dell'attività di esame dei conti annuali, stabilisce riconoscimenti di costo a favore delle imprese di distribuzione, sempre che si siano raggiunti gli obiettivi qualitativi prefissati, oppure penalità nell'eventualità che le imprese erogatrici non abbiano praticato la continuità del servizio.
Sostanzialmente, la Cassa Conguaglio, attraverso la politica dei premi, attua una redistribuzione di una parte del corrispettivo assolto dall'utenza sul quale è già stato applicato il tributo.
Ciò premesso, relativamente alla fattispecie prospettata si richiama l'indirizzo interpretativo più volte ribadito dall'Amministrazione finanziaria (vedasi ad esempio la risoluzione n. 183 dell'11 giugno 2002) secondo il quale non sono rilevanti ai fini dell'IVA le somme che si configurano come mere erogazioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale e non quale corrispettivo di una prestazione di servizi ovvero di obbligo di fare, non fare e permettere.
Da quanto sopra considerato si ritiene che le somme erogate, a titolo di premio, dalla Cassa Conguaglio unicamente nell'eventualità in cui saranno rispettate le condizioni stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica, in termini di raggiungimento dei recuperi di continuità del servizio e dei miglioramenti qualitativi previsti, non si configurano quali corrispettivi da assoggettare ad IVA.
A tal fine si osserva che, pur sussistendo alcuni vincoli in capo alla società di distribuzione, l'obiettivo del miglioramento del livello qualitativo del servizio di erogazione dell'energia elettrica implica di per sé un obiettivo di tutela generale dell'utenza.
Si segnala, altresì, che la risoluzione n. 40 del 2002, nel fornire una precisazione in merito ad una fattispecie analoga, ha affermato che gli introiti affluiti alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico nonché le successive erogazioni da quest'ultima effettuate hanno natura di mera movimentazione finanziaria e, come tale, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.
Detto orientamento era stato, peraltro, già adottato con la risoluzione ministeriale n. 362364 del 1977 la quale aveva precisato che gli introiti effettuati dalla medesima Cassa, nonché le successive erogazioni agli aventi diritto, rappresentano in sostanza mezzi tendenti ad attuare una perequazione di natura finanziaria e, come tali, esulano dalla sfera di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte la scrivente ritiene, con riferimento alla fattispecie in esame, che le somme corrisposte a titolo di premio dalla Cassa Conguaglio alla società Alfa S.p.A., atteso, peraltro, le finalità generali cui il servizio in argomento si prefigge, rappresentano delle erogazioni di denaro che, ai sensi del citato articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, devono considerarsi fuori dall'ambito applicativo dell'IVA.
Resta inteso che, qualora il premio oggetto del quesito dovesse essere gestito autonomamente, configurandosi in tal caso come corrispettivo di un servizio specifico reso e non quale componente del corrispettivo riscosso dall'utente e girato alla Cassa che lo destina alla redistribuzione, lo stesso dovrebbe essere assoggettato al tributo.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS