Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 12.09.2011

Articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – Reti di imprese: termine per l’asseverazione del programma
Risoluzione Agenzia Entrate n. 89 del 12.09.2011

Sono pervenute alla scrivente, da parte di alcune associazioni di categoria, richieste di parere in merito alla possibilità per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un “contratto di rete”, destinatarie dell’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 42, commi da 2-quater a 2-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), di acquisire, per il primo anno di applicazione della disciplina, l’asseverazione del “programma comune di rete” anche dopo la data del 30 settembre 2011.
Al riguardo si rammenta che la finalità della disciplina sopra richiamata è di incentivare l’effettivo compimento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. Per raggiungere tale fine, la norma agevola gli investimenti realizzati per il completamento del programma stesso; è previsto, infatti, che fino al periodo di imposta in corso 31 dicembre 2012 le imprese aderenti a un contratto di rete, per accedere all’agevolazione, devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune (o al patrimonio destinato all’affare) per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati.
Come chiarito con circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, paragrafo 2, è consentita la fruizione dell’agevolazione prima della realizzazione degli investimenti, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma in esame: adesione al contratto di rete; accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio; asseverazione del programma di rete.
Con la predetta circolare è stato precisato che tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, vale a dire, come stabilisce l’articolo 42, comma 2-quinquies del decreto legge n. 78 del 2010, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili.
Con il medesimo documento di prassi (paragrafo 7) è stato anche consentito, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, di ottenere l’asseverazione del programma entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011, in cui deve essere indicata l’agevolazione.
Inoltre, sempre per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando l’accantonamento degli utili d’esercizio ad apposita riserva, è consentito stipulare il contratto di rete, eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione della dichiarazione. In tal caso, il versamento del saldo delle imposte sui redditi deve avvenire senza tenere conto del risparmio d’imposta derivante dal regime di sospensione, ancorché siano state prenotate le risorse corrispondenti; una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 ed evidenziata l’agevolazione nel modello UNICO 2011, è possibile recuperare il versamento del saldo “eccedente” secondo le modalità ordinarie.
Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo 7 della circolare n. 15/E del 2011, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la valutazione del “programma comune di rete” da parte degli organismi abilitati, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione - fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti - sarà possibile usufruire dell’agevolazione, con le modalità previste dal citato paragrafo 7, a condizione che l’avvenuta asseverazione venga comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete ovvero al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto entro il 31 dicembre 2011.

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