Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 200 - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Imposta di bollo rilascio licenza di controllore del traffico aereo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 09.01.2009
Con istanza di interpello concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente
Quesito
L'E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - fa presente che deve convertire le attuali autorizzazioni in corso di validità, rilasciate dalle aziende al singolo soggetto, con il rilascio della licenza di Controllore del Traffico Aereo.
Pertanto, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo delle istanze di conversione o di rinnovo delle licenze di Controllore del Traffico Aereo e delle relative certificazioni rilasciate.
Soluzione interpretativa prospettata dall'istante
L'ente interpellante ritiene che:
- le istanze di conversione e/o rinnovo delle licenze di Controllore del Traffico Aereo possono essere presentate in carta libera;
- le relative certificazioni possono essere rilasciate dall'ente stesso in carta semplice.
Parere della Direzione
La soluzione interpretativa proposta dall'ENAC non è condivisibile.
Preliminarmente si osserva che l'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 - Istituzione dell'Ente Nazionale per l'aviazione civile (ENAC) - stabilisce che "L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (...) esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile, al Registro Aeronautico Italiano ed all'Ente Nazionale della gente dell'aria ed in particolare provvede ai seguenti compiti: a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza...".
Si osserva inoltre che, l'articolo 15 del Regolamento per la definizione dei requisiti della licenza di controllore del traffico Aereo (Albo dei controllori del Traffico Aereo) dispone: "1. L'ENAC cura e mantiene l'albo dei controllori del traffico aereo nel quale sono contenuti, per ogni licenza:
a) i dati relativi al titolare;
b) le specializzazioni della licenza, le abilitazioni, e le specializzazioni dell'abilitazione;
c) le date di scadenza per ogni abilitazione e specializzazione...."
Premesso quanto sopra, si fa presente che gli articoli 3 e 4 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabiliscono, rispettivamente, che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per:
- le "... istanze dirette ... agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti copie e simili: per ogni foglio € 14,62";
- gli "Atti e provvedimenti ... degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio € 14,62".
Atteso ciò, si ritiene che alla fattispecie rappresentata con l'interpello in trattazione si applicano le predette disposizioni posto che l'ENAC "esercita", in base alle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 250 del 1997, le funzioni amministrative e tecniche precedentemente attribuite alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile.
Inoltre, tra i compiti attribuiti all'ENAC dal predetto decreto n. 250 del 1997 vi rientra anche l'attività di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché della tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza. In proposito si precisa che per i certificati è dovuta l'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 (art. 4 tariffa, parte prima).
Per completezza si ricorda che l'articolo 19 del DPR n. 642 del 1972, relativamente agli obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali dispone che i predetti soggetti "...non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti (...) devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti (...) per la loro regolarizzazione ... al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento (...)".
Il successivo articolo 25 del DPR n. 642 del 1972 stabilisce, infine, che "chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta".
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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