Quesiti relativi a provvedimenti di maggior rateazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 29.01.2001
Con la nota che si riscontra codesta associazione ha posto taluni quesiti in ordine ai provvedimenti di rateazione delle somme iscritte a ruolo da emanare ai sensi dell’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come riformulato dall’art. 7 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con particolare riferimento alle problematiche relative alla decadenza del debitore dalla dilazione ed all’applicazione degli interessi di mora, degli interessi di maggior rateazione e dell’aggio di riscossione.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
1) Come esplicitamente chiarito dal citato art. 19 del DPR n. 602 del 1973, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina la decadenza automatica del debitore dal beneficio della dilazione (art. 19, comma 3, lett. a) e l’impossibilità, per l’ufficio impositore, di concedere una nuova rateazione del carico tributario iscritto a ruolo (art. 19, comma 3, lett. c).
Tale disciplina, peraltro, riguarda esclusivamente i provvedimenti di dilazione del pagamento delle iscrizioni a ruolo relative a tributi statali, poiché, per i restanti ruoli, la rateazione deve essere accordata, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 46/1999, "in conformità delle singole disposizioni che le regolano".
2) Sempre con riferimento alle ipotesi di decadenza del contribuente dal beneficio del pagamento dilazionato, il concessionario della riscossione deve essere discaricato dagli interessi di maggior rateazione (art. 21 DPR n. 602/1973) non riscossi e il debitore è in mora, a partire dalla data di scadenza dell’ ultima rata pagata e relativamente alla parte non ancora versata dell’importo iscritto a ruolo.
3) In caso di pagamento in ritardo una rata successiva alla prima, il contribuente è tenuto a versare sull’importo della rata l’aggio nella misura prevista dall’art. 17, comma 3, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, a decorrere dalla data di scadenza di tale rata, gli interressi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602 del 1973.
4) In caso di pagamento parziale di una rata, l’imputazione di tale pagamento fra capitale ed interessi di maggior rateazione deve essere effettuata in conformità all’art. 1194 cod. civ., dando la precedenza agli interessi.
5) Si confermano le istruzioni impartite con la circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000 in materia di modalità (in unica soluzione) e termini (data di scadenza della prima rata) di pagamento, da parte del contribuente moroso che ha ottenuto la rateazione, dell’aggio di riscossione da esso dovuta al concessionario sull’intero importo iscritto a ruolo.
6) Le disposizioni vigenti consentono al debitore di pagare in unica soluzione una parte delle somme iscritte a ruolo e di chiedere la rateazione soltanto dell’importo residuo.
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