RISOLUZIONE N. 9/E
Roma, 29 gennaio 2024
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto
non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre
2022, n. 176
L’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto l’erogazione di un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti che eseguono gli interventi di cui all’articolo 119,
comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che si trovano nelle condizioni
reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 sono stati
definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332648 del 22
settembre 2023 è stato definito il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di
presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che:
− le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in
parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
− il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può
regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo e i
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Istituzionali e di Riscossione
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relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative
sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo
perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento
dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi” (F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –
Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
• “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –
Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
• “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati –
Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono
esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”,
secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
? nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati
anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
? nel campo “tipo”, la lettera “R”;
? nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
? nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente
risoluzione;
? nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il
contributo, nel formato “AAAA”.
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? nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo
perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in
base al codice tributo indicato.
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