Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 02.04.2009

Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Assegnazione gratuita di azioni - Lavoratore residente all'estero - articolo 51 TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 02.04.2009

QUESITO
Nell'ambito dei piani di fidelizzazione del personale dipendente, il gruppo ALFA, cui la società istante appartiene, è solito lanciare ogni anno, in favore di alcuni dipendenti o categorie di dipendenti, un piano di assegnazione gratuita di azioni della società controllante BETA S.A., quotata in borsa.
L'effettiva assegnazione delle Azioni avviene al termine di un periodo di vesting di durata triennale; pertanto, il dipendente riceverà le azioni decorsi tre anni dalla data dell'offerta, sempre che al termine del triennio abbia mantenuto lo status di dipendente del Gruppo.
Il diritto a ricevere le azioni, che non è rivolto, come detto, alla generalità dei dipendenti, non è trasferibile ed è attribuito senza corrispettivo.
In riferimento alla fattispecie oggetto della presente istanza di interpello, il diritto a ricevere le azioni è stato attribuito in data 28 febbraio 2005 mentre l'effettiva assegnazione delle Azioni è avvenuta in data 3 marzo 2008, ossia al termine del periodo di vesting di durata triennale.
Uno dei beneficiari del Piano è un dirigente della società istante (di seguito, il "beneficiario"), il quale alla data di assegnazione del diritto a ricevere le azioni - 28 febbraio 2005 - svolgeva in via continuativa ed esclusiva, in qualità di lavoratore dipendente, la propria attività lavorativa nel Regno Unito, ove era fiscalmente residente, presso la società del Gruppo denominata GAMMA UK.
Viene precisato che il beneficiario, dal 1 ottobre 2004, era stato assunto alle dipendenze della società GAMMA UK presso la quale ha svolto la propria attività lavorativa, in forma continuativa ed esclusiva, fino al 30 settembre 2007.
Dal l ottobre 2007, infatti, cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima società, ha iniziato a svolgere la propria attività lavorativa in Italia, ove ha assunto la residenza, alle dipendenze dell'istante.
In data 3 marzo 2008 ha ricevuto le Azioni.
In relazione alla sopra descritta fattispecie, si chiede quali siano le modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente percepito dal beneficiario per effetto dell'assegnazione delle azioni, tenendo presente gli adempimenti che graveranno sulla Società istante, quale sostituto di imposta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
L'istante ritiene che il reddito del proprio dipendente derivante dall'assegnazione delle azioni sia, in linea di principio, fiscalmente rilevante in Italia in quanto nel 2008, anno in cui avviene la percezione del reddito, rappresentato dal valore normale delle azioni ALFA assegnate al termine del periodo di vesting, il beneficiario è fiscalmente residente in Italia.
Sempre a parere dell'istante, il reddito in esame costituisce una remunerazione dei giorni che intercorrono tra la data di avvio del piano e la data in cui sono soddisfatte le condizioni per poter in concreto fruire degli effetti del suddetto piano.
Pertanto, in ossequio ad analoghi criteri sviluppati dall'OCSE, bisognerebbe distinguere le seguenti due porzioni di reddito:
- quella maturata negli anni in cui l'attività è stata svolta all'estero, precedente rispetto al momento dell'effettiva assegnazione delle Azioni - 28 febbraio 2005 / 30 settembre 2007;
- quella maturata negli anni in cui il beneficiario ha svolto la sua attività in Italia, ove era residente - 1 ottobre 2007 / 3 marzo 2008.
L'istante ritiene che la quota di reddito riferibile all'attività prestata all'estero, periodo in cui il beneficiario era residente ai fini fiscali nel Regno Unito, non debba scontare alcuna imposizione in Italia in virtù dell'art 51, comma 8-bis, del TUIR.
Risulterebbero, infatti, soddisfatte le condizioni previste dalla norma considerando che il beneficiario ha lavorato all'estero in via esclusiva e continuativa e ha soggiornato all'estero dal 28 febbraio 2005 al 30 settembre 2007 e cioè per oltre 183 giorni.
In riferimento, invece, alla quota di reddito riferibile all'attività prestata in Italia, l'istante ritiene che il reddito maturato sia soggetto ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie.
Nell'ipotesi in cui su tale quota di reddito avesse subito tassazione nel Regno Unito, le eventuali imposte ivi assolte a titolo definitivo sarebbero ammesse in detrazione dall'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 165 del TUIR - nei limiti di quanto ammesso dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni, conclusa tra l'Italia e il Regno Unito in data 21 ottobre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 novembre 1990, n. 329 -.
Nell'attesa di chiarimenti, l'istante rende noto che l'intero ammontare del reddito derivante dall'assegnazione delle azioni è stato, a titolo prudenziale, assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 600/1973.

PARERE DELLA DIREZIONE
L'art. 51 del TUIR, prevede che "...tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta.... in relazione al rapporto di lavoro... " concorrono alla formazione della base imponibile. In ragione di tale principio, anche ai compensi in natura, tra i quali rientrano le assegnazioni di titoli o diritti, devono applicarsi le disposizioni di carattere generale che disciplinano il reddito di lavoro dipendente.
Nell'ipotesi prospettata dal contribuente le azioni assegnate gratuitamente in base al piano di fidelizzazione, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per l'intero valore "normale" stabilito ai sensi dell'art. 9 del TUIR.
Si precisa, in proposito che, non essendo il piano rivolto alla generalità dei dipendenti, non trova applicazione il beneficio fiscale previsto dalla lett. g) dell'art. 51 del TUIR, che assoggetta ad imposizione solo il valore delle azioni che eccede € 2.065,83 soglia entro la quale, invece, il lavoratore non subisce alcuna imposizione, sempreché tali azioni "...non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;...".
In applicazione del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito costituito dalle azioni assegnate si deve considerare prodotto nel momento in cui le stesse sono attribuite al dipendente, ossia entrano nella sua disponibilità.
E in base ai criteri ordinari di territorialità, poiché nel caso in esame l'attribuzione si realizza in un periodo d'imposta in cui il beneficiario è fiscalmente residente in Italia, l'intero valore delle azioni assegnate è soggetto ad imposizione nello Stato, a prescindere dal fatto che i titoli retribuiscano eventualmente anche le prestazioni lavorative che, nel periodo di vesting, il dipendente ha reso nel Regno Unito mentre era ivi residente.
Al riguardo, la scrivente non ritiene condivisibile il richiamo operato dall'istante al comma 8/bis dell'art. 51 del TUIR, al fine di sostenere la tesi per cui non dovrebbe essere tassata, in quanto astrattamente riconducibile ad un reddito tassabile su base convenzionale, la parte di valore delle azioni riferibili al periodo di tempo durante il quale il beneficiario era residente nel Regno Unito.
Il citato comma 8-bis stabilisce una deroga alle disposizioni che impongono la determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite.
La deroga consiste nella circostanza che il reddito derivante da tale attività lavorativa è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (già Ministro del lavoro e della previdenza sociale) di concerto con quello dell'economia e delle finanze (già Ministro delle finanze), di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
Il rinvio al predetto comma 8/bis ad avviso dell'istante consentirebbe di assorbire nella retribuzione convenzionale anche emolumenti percepiti in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro all'estero, ma riferibili a tale rapporto.
Sulla base di tale ricostruzione, poiché la retribuzione convenzionale sarebbe stata percepita in assenza di qualsivoglia collegamento con il territorio italiano, l'Italia non avrebbe alcuna potestà impositiva su tale reddito, compresa la quota di valore delle azioni riferibile al periodo in cui il beneficiario era residente nel Regno Unito.
Non si ritiene, peraltro, pertinente il richiamo al comma 8/bis dell'art. 51 del TUIR dal momento che tale disposizione, ad avviso della scrivente, si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti che risultano fiscalmente residenti in Italia nel periodo in cui prestano l'attività lavorativa all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e alla ulteriore condizione che ivi soggiornino per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
Nel caso in esame, invece, il beneficiario ha effettivamente svolto l'attività lavorativa all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, ma all'epoca non era fiscalmente residente in Italia, bensì nel Regno Unito.
Di conseguenza, per il reddito ordinario riferibile alle prestazioni lavorative svolte mentre era residente nel Regno Unito, il dipendente in discorso non ha subìto (in difetto del presupposto di territorialità costituito dalla residenza fiscale nel territorio dello Stato) alcuna imposizione da parte dello Stato italiano, per cui non si giustificherebbe il rinvio ad una retribuzione convenzionale.
Per quanto concerne l'ulteriore questione interpretativa posta dalla società istante, concernente la possibile applicazione al caso in esame dei criteri sviluppati dall'OCSE in relazione alla tassazione dei piani di stock option, qualora questi siano riferibili al reddito di lavoro dipendente svolto in più Stati (Commentario all'art. 15 del Modello di Convenzione OCSE approvato in data 15 luglio 2005 così come modificato in data 18 luglio 2008) si ritiene che essa vada valutata in base allo specifico contenuto del piano di azionariato.
Qualora le caratteristiche del piano consentano di riferire il reddito derivante dall'assegnazione delle azioni all'intero periodo di vesting ipotizzato dal piano medesimo e, pertanto, il beneficiario abbia subìto la tassazione anche da parte del Regno Unito, per la parte di valore delle azioni riferibile all'attività di lavoro prestato quando era ivi residente, la situazione di doppia imposizione in cui questi si sia venuto a trovare potrà essere risolta attivando gli strumenti previsti dal nostro ordinamento e dalla convenzione Italia-Regno Unito per evitare, nei confronti del beneficiario, una doppia tassazione (credito d'imposta ed eventuale procedura amichevole).
La soluzione della situazione di doppia imposizione che il beneficiario dovesse eventualmente aver subìto in relazione ai redditi in natura in questione avverrà, in ogni caso, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 169 del TUIR ai sensi del quale "Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione".
In conclusione, in ragione delle osservazioni esposte, si ritiene che la società istante abbia correttamente assoggettato a ritenuta alla fonte, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 600/1973, l'intero ammontare del reddito corrispondente alle azioni assegnate.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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