Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 20.03.2002

Credito d'imposta aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Investimenti in navi abilitate all'esercizio della pesca in acque marittime
Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 20.03.2002

Con nota del 13 giugno 2001 prot. n. 1023/PS/2001 la Federazione XY ha chiesto chiarimenti in merito alla fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da parte delle imprese di pesca.
La richiesta mira a conoscere:
1. se i natanti utilizzati dalle imprese di pesca, con a bordo tutti i beni strumentali necessari per l'esercizio dell'attività (reti, radar, ecoscandaglio, etc.), possano considerarsi "strutture produttive" ai fini dell'agevolazione in oggetto;
2. se l'iscrizione della nave da pesca presso i registri tenuti dagli uffici marittimi competenti sia condizione sufficiente per soddisfare il requisito della destinazione degli investimenti nelle aree agevolate, come previsto dal comma 1 dell'articolo 8.

Interpretazione
In via preliminare, occorre stabilire se il settore della pesca rientra nel settore dell'agricoltura di cui alla decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001, ovvero debba riconoscersi la sua autonomia ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
Al riguardo, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale per la pesca e l'acquacoltura con la nota del 24 settembre 2001, n. 24470, ha espressamente riconosciuto "l'autonomia dei due settori in questione".
Pertanto l'agevolazione deve ritenersi applicabile anche alle imprese di pesca secondo le prescrizioni contenute nella nota n. 286841 del 13 marzo 2001, con la quale la Commissione europea ha comunicato di aver approvato il regime di aiuti in argomento.
Tali imprese, quindi, possono fruire del credito d'imposta per gli investimenti aventi ad oggetto beni per i quali sussistono i requisiti di "novità" e di "strumentalità", nonché di "destinazione" ad una struttura produttiva ubicata in una zona svantaggiata.
Preliminarmente, per quanto riguarda il requisito della novità, si richiama quanto già affermato dalla scrivente nei documenti di prassi già emanati sull'argomento.
Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria e quelli realizzati in appalto o in economia, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali in questione.
Sono agevolabili anche il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti.
Si ricorda, inoltre, che il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. In particolare, il regime agevolativo in esame non è cumulabile con altre forme di aiuti o altri regimi a finalità regionale o ad altra finalità, di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, relativi agli stessi costi ammissibili, e/o con combinazioni di aiuti all'investimento e aiuti regionali sotto forma di aiuti all'occupazione.
Per quanto riguarda specificamente le navi da pesca, esse costituiscono beni strumentali ai sensi dell'articolo 67 del TUIR e potenzialmente, ricorrendo il requisito della novità, il loro acquisto è un investimento rilevante ai fini dell'agevolazione.
Tuttavia, atteso che le navi non sono suscettibili, per la loro natura di beni "mobili", di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio, l'investimento può essere agevolato solo se nei territori indicati dal comma 1 dell'art. 8 esiste una struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante.
In sostanza è necessario che sulla terraferma esista un'organizzazione dell'impresa, situata in una delle aree agevolate e compresa nel compartimento di iscrizione marittima delle navi, alla quale le navi stesse siano collegabili. Organizzazione sulla terraferma e navi determinano, unitariamente considerate, l'esistenza di quella struttura produttiva richiesta dalla legge e riferibile al territorio agevolato.
Le dimensioni e la struttura di tale organizzazione potranno, in concreto, variare in funzione delle modalità con cui è svolta l'attività di pesca professionale.
Al riguardo, si evidenzia che l'abilitazione di una nave allo svolgimento di una categoria di pesca deriva dalle caratteristiche tecniche del natante e dalla dotazione di attrezzature di cui lo stesso è fornito e comporta che la nave svolga la sua attività secondo particolari modalità.
Le navi abilitate alla "pesca costiera locale" possono svolgere la loro attività all'interno del compartimento marittimo di iscrizione e non oltre la distanza di sei miglia dalla costa.
I natanti abilitati alla "pesca costiera ravvicinata" possono esercitare la pesca nel compartimento di iscrizione e nei due compartimenti limitrofi, e non oltre la distanza di quaranta miglia dalla costa.
Le navi abilitate alla "pesca mediterranea" od alla "pesca oceanica", invece, possono esercitare la loro attività, rispettivamente, nel Mar Mediterraneo ovvero "oltre gli stretti".
L'acquisto di una nave, pertanto, sarà agevolabile a condizione che la struttura organizzativa esistente sulla terraferma - che unitamente alla nave stessa, o ad altre già esistenti, costituisce autonoma struttura produttiva nel senso richiesto dall'agevolazione - dovrà avere caratteristiche dimensionali e funzionali, coerenti con la tipologia di pesca professionale esercitata e con il volume di attività che deriva dalle navi che ad essa sono destinate.
A titolo esemplificativo, si può ritenere che per le imprese di "pesca costiera" tale struttura organizzativa possa consistere in magazzini, banchi di vendita e punti di riferimento per la attività di commercializzazione del pescato svolta sulla terraferma con la relativa rete di contatti commerciali.
Per le imprese esercenti la "pesca mediterranea" e la "pesca oceanica", sarà necessaria la presenza di uffici, magazzini, impianti per la lavorazione (refrigerazione o trasformazione) e specifiche strutture per la commercializzazione del prodotto della pesca.
La presenza nel territorio agevolato di questi elementi organizzativi consente di ricollegare ad esso l'intera struttura produttiva cui appartiene la nave, realizzando, in tal modo, quell'oggettivo e stabile collegamento, fra l'attività espletata dall'impresa ed i territori agevolati, che è riconducibile alla ratio della norma agevolativa in esame.
Infatti, l'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mira ad incentivare l'insediamento stabile di attività economiche nelle aree depresse mediante la realizzazione o il potenziamento, in loco, di strutture produttive; nel caso delle imprese di pesca, la presenza, in ogni caso, di una struttura sulla terraferma permette di ottenere riflessi positivi sull'economia dell'area agevolata dall'attività esercitata.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS