Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 22.07.2004

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3259 del 13 luglio 2004 - Provvedimenti di fermo amministrativo
Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 22.07.2004

Si porta all'attenzione di codesta associazione l'ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla scrivente Agenzia avverso l'ordinanza di sospensione del Tribunale Amministrativo del Lazio - sez. II, n. 3402, del 23 giugno 2004, concernente il fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri.
Ai fini dell'individuazione dell'esatta portata della citata ordinanza cautelare, la scrivente ha chiesto l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato.
Ciò premesso, in attesa del parere del predetto Organo Legale, i concessionari dovranno, comunque, astenersi dal disporre i fermi di cui sopra relativamente ai ruoli di questa Agenzia.
Tale regola di condotta appare, infatti, conforme a canoni di prudenza ed, in quanto tale, suscettibile di estensione anche ai restanti ruoli, lasciando impregiudicata l'autonomia di ciascun ente creditore.
In tale contesto, resta ferma, ovviamente, l'esigenza che le aziende concessionarie adottino le iniziative necessarie ad assicurare il recupero dei crediti iscritti a ruolo a carico dei debitori morosi, utilizzando tutte le altre procedure di riscossione coattiva.
Al riguardo, si rammenta che da qualche giorno le aziende concessionarie possono ricorrere ad un nuovo strumento d'azione in sede di riscossione. Infatti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 giugno 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2004), di approvazione dei modelli di registri e bollettari, è stato ultimato l'iter procedimentale necessario per consentire ai concessionari di avvalersi degli istituti vendite giudiziarie per l'asporto, la custodia e la vendita all'asta dei beni mobili pignorati.
L'associazione in indirizzo è invitata a comunicare con urgenza quanto sopra ai propri iscritti.

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