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Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 10.05.2007

Interpello. Applicazione dell'articolo 15 dell'Accordo UE - Svizzera pubblicato nella GU della UE il 29/12/2004
Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 10.05.2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernete l'interpretazione dell'articolo 27, comma 3 del DPR n. 600 del 1973, è stato esposto il seguente

QUESITO
La società istante è una società di diritto italiano partecipata al 50,01% da una società fiscalmente residente in Svizzera e al 49,99% da una società statunitense.
In occasione della distribuzione dei dividendi alla società statunitense, l'istante farà riferimento alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito attualmente in vigore tra l'Italia e gli Stati Uniti, applicando le relative ritenute.
Riguardo ai dividendi distribuiti alla controllante svizzera Alfa, l'istante chiede di conoscere se sia applicabile l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2004, che all'articolo 15 consente, in determinate condizioni, di non assoggettare ad imposizione fiscale nello stato d'origine i dividendi corrisposti dalle società-figlie alle società-madri.

SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE ISTANTE
Con riferimento al caso specifico rappresentato, l'istante ritiene che risultano rispettate le condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 15 del citato Accordo.
Conseguentemente, l'istante ritiene di poter esentare dall'applicazione della ritenuta alla fonte il pagamento dei dividendi al socio svizzero.
A dimostrazione della propria tesi, l'istante ha allegato una dichiarazione rilasciata dalle competenti Autorità svizzere in base alla quale la società Alfa è assoggettata, con criteri ordinari, sia all'imposta federale diretta, sia all'imposta cantonale e comunale.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nelle materie che rientrano nelle competenze previste dai Trattati, la Comunità europea ha il potere di concludere Trattati internazionali con Stati terzi, seguendo la procedura disciplinata dall'articolo 300 del Trattato CE. Ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo, inoltre, tali Trattati hanno valore vincolante per gli Stati membri, a prescindere dall'eventuale recepimento con legge statale.
Ne consegue che l'Accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 29 dicembre 2004 non necessita di recepimento nazionale ed entra direttamente in vigore secondo le modalità stabilite nel Trattato.
In merito al particolare regime di tassazione dei dividendi, l'articolo 15, paragrafo 1, del citato Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera stabilisce che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d'origine, allorché:
- "la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e
- una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra ha la residenza fiscale in Svizzera, e
- nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo, e
- entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali".
In ogni caso, ai sensi dello stesso paragrafo 1, sono fatte salve le disposizioni previste dalle legislazioni interne finalizzate a prevenire frodi o abusi.
La problematica interpretativa riguarda la sussistenza del diritto di beneficiare del regime di cui all'articolo 15 da parte di soggetti residenti in Svizzera che rivestono una delle forme giuridiche indicate nell'Accordo in esame.
Al riguardo, si ritiene che l'ambito soggettivo del citato articolo 15 non può essere esteso alle società che, anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione diretta sul reddito.
In proposito, la Commissione europea, nella Decisione del 13 febbraio 2007, ha ritenuto che alcuni regimi di tassazione delle società elvetiche costituiscono aiuti di stato in contrasto con il buon funzionamento dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.
In particolare, la Commissione europea ha analizzato l'articolo 23 del menzionato Accordo del 1972 nella parte in cui stabilisce, tra l'altro, che è incompatibile con il buon funzionamento dell'Accordo, nella misura in cui sia suscettibile di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera, "ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni".
Secondo quanto chiarito dalla Commissione, devono considerarsi aiuti di stato i regimi di tassazione che concedono particolari agevolazioni fiscali consistenti nella esenzione dal reddito imponibile dei redditi prodotti fuori dal territorio elvetico.
Infatti, tali agevolazioni non rappresentano un incentivo legittimo di sviluppo economico e commerciale per determinati settori economici bensì, incidendo direttamente sui prezzi nei rapporti commerciali con l'Unione europea, indirizzano le imprese ad insediarsi nel territorio svizzero.
In conclusione, la Commissione afferma che i regimi di tassazione, che concedono alle imprese particolari vantaggi fiscali per i redditi prodotti all'estero, sono incompatibili con il buon funzionamento del citato Accordo del 1972.
Si ritiene che tale affermazione di principio valga anche agli effetti del più volte menzionato articolo 15 dell'Accordo pubblicato il 29 dicembre 2004, che espressamente subordina l'agevolazione di cui trattasi alla condizione che le società interessate non beneficino di esenzioni sull'imposizione diretta.
In tal senso, le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del più volte citato Accordo pubblicato nel 2004, non devono godere - in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi - di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale).
A tal fine, oltre alla sussistenza degli altri requisiti formali prescritti dall'Accordo, deve risultare da idonea documentazione che la società svizzera non gode di particolari benefici fiscali, tali da escluderla dall'ambito di applicazione dell'Accordo medesimo.
Pertanto, nel caso di specie, qualora la Alfa con sede in Zug dimostri di non godere effettivamente in Svizzera di alcuna esenzione - a nessuno dei tre livelli di tassazione diretta - deve ritenersi applicabile l'articolo 15 dell'Accordo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa alla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29.

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