Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 20.03.2002

Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 20.03.2002

Quesito
La XY Srl ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, c.d. Tremonti-bis, con riferimento al concetto di "imprese in attività" alla data di entrata in vigore della legge.
In particolare, la XY Srl chiede se può fruire dell'agevolazione in esame, in vigore dal 25 ottobre 2001, considerato che:
- "la società è stata costituita" (ha stipulato l'atto costitutivo) in data 12 ottobre 2001;
- in pari data ha dichiarato l'inizio dell'attività all'Amministrazione Finanziaria, richiedendo ed ottenendo il codice fiscale e la partita IVA;
- da tale data, "ha iniziato in pieno la propria attività, con diverse riunioni del consiglio di amministrazione, con la predisposizione di accordi con fornitori e clienti, acquisizione di servizi, con la definizione di alcune trattative commerciali...";
- la domanda di iscrizione alla camera di Commercio è stata presentata dallo studio notarile solo in data 25/10/01, per cui l'inizio dell'attività ivi risultante è successivo all'entrata in vigore della legge citata.
Poiché l'agevolazione Tremonti-bis si applica ai soggetti che abbiano iniziato l'attività d'impresa entro la data di entrata in vigore della legge, la società ritiene che ci sia incertezza riguardo al momento da considerare come inizio attività.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che l'inizio della sua attività sia da far coincidere con la riunione del suo primo consiglio di amministrazione, avvenuta in data 12/10/01, e che, pertanto, "essendo stata costituita ed avendo iniziato l'attività prima dell'entrata in vigore della legge 383/2001", possa beneficiare dell'agevolazione in oggetto.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 4, comma 3, primo periodo della legge n. 383 del 2001, entrata in vigore in data 25 ottobre 2001, stabilisce che "l'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni".
Nella circolare del 17 ottobre 2001 n. 90 è stato precisato che l'agevolazione non si applica ai soggetti costituiti dopo l'entrata in vigore della legge e ai soggetti non obbligati alla predisposizione dell'atto costitutivo (persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e alle società ed associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR) la cui data d'inizio attività, desumibile dal modello di dichiarazione ai fini IVA, sia successiva a quella di entrata in vigore della legge.
In sostanza, nella circolare si precisa che, con riferimento a quest'ultima categoria di soggetti, per stabilire se l'impresa è in attività alla data di entrata in vigore della legge in esame, occorre far riferimento al modello di dichiarazione presentato agli uffici finanziari per l'attribuzione della partita IVA.
In tal caso, per fruire dell'agevolazione, la data d'inizio dell'attività, indicata dallo stesso contribuente nel modello, deve essere precedente ovvero coincidere con la data di entrata in vigore della legge (25 ottobre 2001).
Per gli altri soggetti, si è ritenuto opportuno fare riferimento al concetto di costituzione, come ribadito anche nella successiva circolare del 18 gennaio 2002, n. 4, in cui si è precisato che per fruire dell'agevolazione, "quando il soggetto sia una società di capitali, è sufficiente la sola costituzione entro il 25 ottobre 2001 e non anche il compimento di un atto prodromico rispetto all'esercizio dell'attività".
Invero, il procedimento di costituzione di una società di capitali è molto complesso ed articolato e si completa con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo. Come è noto, una volta perfezionato tale procedimento, la società acquista personalità giuridica e, dunque, viene ad esistenza.
Tuttavia, si osserva che nel periodo compreso tra la stipula dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese possono essere compiute operazioni per conto della società che segnano l'avvio dell'attività d'impresa.
Tali operazioni, per poter avere efficacia giuridica nei confronti della società, devono essere ratificati dalla stessa, con effetto retroattivo ex art. 1339, comma 2, c.c., anche con tacita manifestazione di volontà, e nel caso si tratti di contratti, con la stessa forma necessaria per la loro conclusione.
Secondo la giurisprudenza, infatti, nell'ipotesi in cui il procedimento di costituzione si perfezioni, le operazioni strettamente necessarie alla costituzione sono riferibili automaticamente alla società, purché l'atto costitutivo abbia espressamente previsto che le relative spese siano a carico della stessa (articolo 2338, comma 2 e articolo 2328, n. 12, codice civile). Per le altre operazioni, comunque compiute prima della costituzione e attinenti all'oggetto sociale, la società subentra nel rapporto posto in essere a suo nome a seguito di ratifica (anche implicita) da parte dell'assemblea (Cassazione Civile 1983/6935- 1981/1408).
Al riguardo, è stato chiarito che tale ratifica retroagisce al momento del compimento dell'atto per effetto di una manifestazione di volontà inequivoca dell'assemblea che può essere anche tacita, purché per l'atto non sia richiesta la forma scritta (C. 1983/6935).
In questo contesto e a condizione che la società di capitali risulti in seguito regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la data di stipulazione dell'atto costitutivo è il momento cui occorre far riferimento per individuare l'inizio dell'attività, rilevante ai fini del beneficio fiscale della legge Tremonti-bis.
Per i motivi su esposti, si ritiene che la società istante sia nelle condizioni per fruire dell'agevolazione della detassazione del reddito d'impresa reinvestito prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001.
La risposta fornita con la presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale..........., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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