Istanza di interpello - Aliquota IVA applicabile alla commercializzazione del prodotto alimentare a base di soia denominato Beta-Alfa SPA
Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 25.07.2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'aliquota IVA, prevista dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Alfa Spa, società attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti alimentari a base vegetale, ha intenzione di lanciare sul mercato della grande distribuzione un nuovo preparato alimentare che, secondo quanto rappresentato dall'istante, costituirebbe una valida alternativa alla tradizionale panna da cucina con in più le proprietà nutrizionali e salutistiche della soia.
Il prodotto, denominato Beta, si presenta come una crema di colore bianco composta da estratti di soia (in percentuale pari al 78%), grassi vegetali, sciroppo di glucosio, destrosio, emulsionante, sale marino, stabilizzanti, aromi, antiossidante.
Ciò posto, si chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto in esame.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante ritiene che il prodotto possa considerarsi un preparato alimentare non contenente materie grasse provenienti dal latte e, come tale, essere classificato al codice 21069092 della Tariffa doganale integrata.
A sostegno della propria tesi, l'interpellante evidenzia che la circolare del 30 dicembre 1991, n. 61, avrebbe già chiarito che ai fini della esatta classificazione doganale dei prodotti, necessaria per l'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare alle relative cessioni, assumerebbe rilievo lo stato di presentazione degli stessi. Nello specifico, i beni in forma liquida dovrebbero essere qualificati come bevande e assoggettati all'aliquota IVA del 20%; viceversa, i prodotti che si presentano in crema o in polvere dovrebbero considerarsi preparazioni alimentari e, come tali, rientrare nel n. 80 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con l'applicazione dell'aliquota IVA in misura pari al 10%.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Investendo la problematica, oggetto della presente istanza di interpello, questioni di natura tecnica, si è reso necessario acquisire il parere dei Laboratori Centrali dell'Agenzia delle Dogane, previo invio di un campione del prodotto per le relative analisi.
Con nota prot. n. 2154 del 21 giugno 2006, l'Agenzia delle Dogane ha fatto presente che il prodotto in esame risulta composto di (g/100 g di prodotto):
- 3,1% di proteine totali (N X 6,25);
- 5,4% di zuccheri totali (HPLC) di cui:
- 2,2% di glucosio,
- 0,6% di saccarosio,
- 2,6 % di maltosio;
- 12, 6% di grassi;
- 0% materia grassa del latte;
- 0% alcole etilico;
- 4,6% tenore di amido/fecola.
In relazione alle caratteristiche tecnico-analitiche riscontrate, alla composizione e all'uso a cui è destinato, il prodotto in argomento deve essere classificato al codice NC 2106.9092 della vigente Tariffa doganale integrata (corrispondente alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987), in quanto rientrante tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, e contenente, in peso, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola".
In considerazione della suddetta classificazione doganale, deve ritenersi che il prodotto Beta possa, sotto il profilo merceologico, rientrare nella più generica voce "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (...)" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, scontare l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 10%.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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