Istanza di interpello - DPR n. 69 del 2002 - Semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per associazioni sportive dilettantistiche - Circolo del Tennis di ...
Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 23.04.2003
QUESITO
Il Circolo del Tennis di... affiliato alla Federazione Italiana Tennis chiede di conoscere le modalità di certificazione dei corrispettivi relativi alle seguenti attività:
1) organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis annuale che fa parte del circuito dell'associazione internazionale denominata Associazione XY (XY) alla quale sono iscritti gran parte dei giocatori tennisti italiani e stranieri;
2) spettacoli teatrali occasionali svolti nei confronti dei propri soci;
3) attività di intrattenimento esercitate occasionalmente.
In particolare, l'istante chiede se per tali attività possa avvalersi delle disposizioni di semplificazione della certificazione dei corrispettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, ovvero debba dotarsi del misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Il Circolo del Tennis di .... fa presente preliminarmente che, oltre all'attività istituzionale sportiva dilettantistica, svolge, in via sussidiaria, attività commerciale in regime di contabilità ordinaria e non si avvale di alcun regime speciale ai fini delle imposte sul reddito, IVA e dell'imposta sugli intrattenimenti.
L'associazione istante ritiene che il DPR n. 69 del 2002, concernente "Semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e associazioni dilettantistiche", debba estendersi anche alle attività collaterali a quelle sportive.
L'istante qualifica come attività collaterali a quelle sportive le attività di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis, gli spettacoli teatrali occasionali svolti nei confronti dei propri soci e altre attività di intrattenimento esercitate occasionalmente.
Pertanto il Circolo del Tennis di ... fa presente che per le attività sportive e per quelle collaterali non provvederà ad installare il misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000, ma certificherà i corrispettivi per tali attività conformemente a quanto previsto dal DPR n. 69 del 2002.
Per le attività diverse da quelle precedenti l'interrogante ritiene di certificare i corrispettivi, qualora non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, introdotto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, prevede l'emanazione di un regolamento recante modalità di certificazione semplificata dei corrispettivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Tale regolamento emanato con DPR n. 69 del 2002 prevede un sistema di certificazione dei corrispettivi alternativo rispetto a quello ordinario dei titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali di cui ai decreti dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001.
In particolare l'art. 2 del citato DPR n. 69 del 2002 consente di "documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalità stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli d'ingresso o di abbonamenti".
Le disposizioni del DPR n. 69 del 2002 si applicano ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, "alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attività sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato e nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche."
Pertanto, le disposizioni di semplificazione recate dal DPR n. 69 del 2002 si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
- deve trattarsi di società e associazioni sportive dilettantistiche anche se non riconosciute dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali purché riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
- le attività sportive devono essere svolte nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche;
- dette attività devono essere svolte nel territorio dello Stato.
In particolare, per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del DPR n. 69 del 2002, emerge che le attività per le quali opera la semplificazione sono esclusivamente quelle svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche.
Da ciò consegue che l'attività relativa al Torneo Internazionale di Tennis annuale che fa parte del circuito dell'associazione internazionale denominata Associazione XY, in quanto attività svolta nell'ambito di una manifestazione che non ha carattere dilettantistico, non è riconducibile tra quelle oggetto della semplificazione disciplinata dal DPR n. 69 del 2002.
Peraltro la rilevanza sul piano organizzativo ed economico del Torneo Internazionale di Tennis annuale fa ritenere, che a tale manifestazione non possa essere riconosciuto il requisito della occasionalità.
Non sono inoltre riconducibili nell'ambito applicativo del DPR n. 69 del 2002 le attività di spettacoli teatrali occasionali svolte nei confronti dei propri soci e le altre attività di intrattenimento esercitate occasionalmente dall'interpellante, per le quali manca anche il carattere sportivo della manifestazione.
Tutto ciò premesso, si fa presente che gli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le attività di intrattenimento di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e per le prestazioni spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono essere assolti attraverso titoli di accesso emessi mediante appositi misuratori fiscali, le cui caratteristiche sono state fissate con i decreti dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2000 e 23 luglio 2001.
In proposito, si evidenzia che la data di installazione dei misuratori fiscali, fissata dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 al 30 giugno 2000, è stata da ultimo prorogata al 30 giugno 2003 dall'art. 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2000 n. 289.
Pertanto, si ritiene che il Circolo del Tennis di ..., svolgendo attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972, sia tenuto a certificare i corrispettivi con titoli di accesso emessi mediante misuratore fiscale di cui al DM 13 luglio 2000 per le attività di organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis e per le altre attività di spettacolo e intrattenimento in quanto diverse da quelle svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive dilettantistiche per le quali l'associazione può avvalersi delle modalità semplificate di certificazione previste dal DPR n. 69 del 2002.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209.
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