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Risoluzione Agenzia Entrate n. 96  del 25.07.2005

Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. - X -Contributi di assistenza sanitaria integrativa. Esatta applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 25.07.2005

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del DPR 917, del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
Tra gli organismi istituiti dalla X, organizzazione sindacale volta a tutelare gli interessi dei dirigenti di aziende industriali, opera il K - avente la finalità di assicurare ai dirigenti medesimi prestazioni di natura previdenziale complementari ai trattamenti pensionistici di legge.
I contributi versati dalle imprese e dai dirigenti al fondo pensione sopra menzionato, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. e-bis), e 51, comma 2, lett. h), del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti ivi previsti.
La X, in quanto interessata ad apportare delle modifiche statutarie aventi dei riflessi sulle modalità di riscossione dei contributi oggetto dell'istanza, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da applicare nell'ipotesi in cui gli stessi siano comprensivi di una quota associativa.
Più in dettaglio, l'istante mira a vincolare l'ammissione al K, ponendo come requisito la precedente iscrizione alla X medesima. Inoltre, prevede di attribuire ai datori di lavoro l'onere di riscuotere, in sede di erogazione delle retribuzioni, sia i contributi previdenziali, che quelli associativi, per poi provvedere al versamento degli stessi al Fondo Pensione.
Tale organismo provvederà al successivo versamento delle quote associative alla X e alle competenti organizzazioni territoriali.
Sulla base di quanto esposto l'istante chiede di sapere se il contributo prelevato dal datore di lavoro, in quanto comprensivo della quota associativa alla X, possa considerarsi, nella sua interezza, un contributo previdenziale complementare e, come tale, non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che, in ragione della strumentalità e della accessorietà del contributo associativo rispetto a quello avente natura previdenziale, l'intero importo trattenuto dal datore di lavoro possa qualificarsi come contributo versato alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Tenuto conto anche dell'ulteriore documentazione prodotta in data 05/09/2003 si esprime il seguente

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento all'istanza di interpello pervenuta, la scrivente ritiene opportuno richiamare le modifiche normative introdotte in materia di previdenza complementare dal D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. a), n.1) del decreto sopra citato ha modificato l'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR prevedendo che sono deducibili dal reddito complessivo i "contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e dei 10 milioni di lire".
Contestualmente, lo stesso D. Lgs. n. 47/2000, all'art. 1, comma 1, lett. c), ha disposto la soppressione della previsione normativa contenuta nell'art. 51, comma 2, lett. a), primo periodo, del TUIR, e relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei "contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124...".
Pertanto a partire dal 1 gennaio 2001, la deducibilità dei contributi oggetto dell'istanza è disciplinata, con riferimento a tutte le categorie di reddito, dal richiamato art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.
Il richiamo alla successione delle norme evidenzia una erronea individuazione, da parte dell'istante, della normativa di riferimento. Il contribuente, infatti, ha chiesto di conoscere se i contributi di cui all'oggetto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett.a), primo periodo, ma tale disposizione, a seguito delle modifiche sopra citate, non considera più i contributi versati alle forme previdenziali complementari, prevedendo esclusivamente la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Al riguardo, la scrivente fa presente che ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. h), non concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste". Il quesito proposto conserva, quindi, la propria rilevanza, se riferito all'art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR.
Ciò premesso, con riferimento all'ipotesi in cui i contributi oggetto del quesito siano incrementati della quota associativa da versare all'organizzazione sindacale di appartenenza, la scrivente, contrariamente alla soluzione prospettata dal contribuente, ritiene non corretto escludere dalla base imponibile tale maggiore importo, in quanto lo stesso non è direttamente inerente agli obiettivi della previdenza complementare.
Funzione principale dei fondi previdenziali complementari è, di fatto, quella di assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura previdenziale rispetto a quello offerto dal sistema pubblico.
Nella fattispecie in discussione, l'iscrizione alla X, per quanto necessaria ai fini del godimento delle prestazioni previdenziali, non è direttamente finalizzata al finanziamento della posizione previdenziale individuale.
Non è quindi possibile, a parere della scrivente, estendere la qualificazione di contributo previdenziale di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alla quota associativa, solo perché versata unitamente ai contributi destinati alle forme di previdenza complementare.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate ............, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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