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Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 26.03.2002

Interpello 954-35/2002 ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 14, comma 1-bis del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 26.03.2002

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stati esposti i seguenti

Quesiti
Il Comune di ..., in relazione alle modalità di utilizzazione del credito d'imposta attribuito in sede di distribuzione dei dividendi dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ha chiesto di conoscere:
1) se sia utilizzabile in compensazione anche l'eventuale credito d'imposta limitato attribuito;
2) se la norma sia applicabile anche nel caso di dividendi distribuiti da aziende speciali;
3) se la parte del credito non utilizzata nel periodo d'imposta, possa essere chiesta a rimborso, ovvero utilizzata in compensazione nei periodi successivi;
4) se in relazione alla fattispecie operi il limite alla compensabilità per anno solare fissato dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) a partire da quale momento è possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune di ... prospetta le seguenti soluzioni:
1) considerato il tenore letterale dell'articolo 14, comma 1-bis del TUIR, deve ritenersi utilizzabile in compensazione sia il credito d'imposta pieno che quello limitato, eventualmente attribuito dalla società;
2) è utilizzabile in compensazione anche il credito d'imposta attribuito in sede di distribuzione degli utili delle aziende speciali;
3) le eccedenze di credito d'imposta non utilizzate nel periodo d'imposta possono essere chieste a rimborso o utilizzate in compensazione successivamente;
4) in relazione alla compensazione del credito d'imposta in questione non opera il limite di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000;
5) il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dall'anno in cui sono stati distribuiti i dividendi.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
In merito ai quesiti proposti si forniscono le seguenti interpretazioni.
1) La possibilità di utilizzare in compensazione anche il credito d'imposta limitato, eventualmente attribuito al comune dalle società che gestiscono servizi pubblici locali, potrebbe sembrare avvalorata dal tenore letterale del comma 1-bis dell'articolo 14 del TUIR, che fa riferimento al "credito d'imposta di cui al comma 1" senza ulteriori specificazioni.
Tuttavia, un'interpretazione basata solo sul dato letterale della norma finirebbe con lo stravolgere la sua ratio e quella che sottende all'istituto del credito d'imposta limitato.
Motivazioni di ordine sistematico portano, infatti, a diverse conclusioni.
L'attribuzione, ai sensi della norma in esame, del credito d'imposta al comune, che di per sé non è soggetto passivo IRPEG, trova giustificazione nella necessità di mantenere in capo allo stesso il regime di esclusione dall'imposizione spettante in relazione alla gestione diretta dei servizi pubblici locali, ovvero quello agevolato previsto in precedenza per gli enti gestori.
Il credito d'imposta limitato, invece, è finalizzato a mantenere in capo ai soci l'agevolazione spettante alla società in relazione a determinati proventi che per disposizione di legge non concorrono a formarne il reddito.
Diversamente i soci, che devono far concorrere al reddito i dividendi percepiti assoggettandoli ad imposta nei modi ordinari, si troverebbero a dover corrispondere imposte maggiori del credito spettante in relazione alle imposte effettivamente liquidate dalla società.
Dalla considerazione che il comune non è soggetto passivo IRPEG, per cui i dividendi percepiti non sono assoggettati a tassazione, consegue che non può utilizzare in compensazione, ai sensi della norma in esame, il credito d'imposta limitato eventualmente attribuito dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali. Diversamente si duplicherebbe l'agevolazione già fruita dalla società.
2) Per effetto della modifica introdotta dall'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, l'applicazione della norma in esame, prima limitata ai dividendi "distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società", opera ora con riferimento quelli distribuiti da tutte le "società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ...".
Nonostante il tenore letterale, anche in questo caso ragioni di ordine sistematico portano a ritenere che la norma, pur facendo riferimento alle sole "società, comunque costituite", debba essere applicata anche nel caso in cui il credito d'imposta sia attribuito dalle aziende speciali, sempre che gestiscano servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 del testo unico citato.
In primo luogo, si osserva che escludere la compensabilità del credito d'imposta attribuito dalle aziende speciali porterebbe, in aperto contrasto con la ratio stessa della norma come sopra individuata, a discriminare tale modello organizzativo, penalizzando i comuni che lo hanno adottato.
Inoltre, il nuovo testo della norma introdotto dalla legge n. 448/2001, anche se fa riferimento alle sole società, nell'utilizzare l'espressione "comunque costituite" appare chiaramente finalizzato, soprattutto se paragonato al testo precedente, a ricomprendere nel suo campo di applicazione tutti i modelli organizzativi di cui si possono dotare i comuni per la gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 citato.
In relazione alla disciplina precedente tale modifica normativa, si rimanda alle indicazioni contenute nelle risoluzioni n. 159/E del 17 ottobre 2001, e n. 45/E del 18 febbraio 2002, nelle quali quest'Agenzia ha ritenuto utilizzabili in compensazione esclusivamente i dividendi distribuiti dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione di aziende speciali preesistenti.
3) Per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito d'imposta, la scrivente ritiene che lo stesso non possa essere chiesto a rimborso, ma sia utilizzabile solo "in compensazione dei debiti" ai sensi del d.lgs. n. 241/97, come espressamente previsto dalla norma. In questo caso non si ravvisano ragioni di ordine sistematico che possano portare a dare un significato più ampio al dato letterale della norma stessa.
Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione nel periodo d'imposta in cui i dividendi sono stati distribuiti può essere utilizzato anche nei periodi successivi.
Occorre considerare, inoltre, che la scelta del legislatore di consentire l'utilizzo del credito d'imposta solo in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241/97, sempre più frequente negli ultimi tempi, trova giustificazione nella necessità di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa.
4) L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta deve avvenire nel rispetto del limite di euro 516.456,90 fissato dall'art. 34 della legge n. 388/2000, che ha modificato il limite previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 241/97.
Al riguardo, si conferma l'orientamento espresso con la risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999. In quella sede, sulla base della considerazione che tale limite è fissato dalla legge per garantire, sostanzialmente, il rispetto dei vincoli posti dal bilancio dello Stato, si è ritenuto che esso non operi in relazione alla compensazione di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni e incentivi fiscali, per i quali l'importo complessivamente utilizzabile è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio.
Nel caso in esame, invece, in cui la previsione normativa del credito d'imposta è destinata ad operare a regime, permane la necessità di garantire il rispetto dei vincoli posti dal bilancio dello Stato.
5) I comuni possono utilizzare il credito d'imposta a partire dal momento in cui percepiscono i dividendi distribuiti dalla società. E' in tale momento, infatti, che si concretizza quell'effetto penalizzante per il comune, connesso con il prelievo tributario a carico della società di gestione, che la norma in esame intende evitare.
Inoltre, considerato che i comuni non sono soggetti passivi dell'IRPEG e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, per essi non può trovare applicazione il disposto dell'art. 14, comma 5, del TUIR, che subordina la detrazione del credito d'imposta alla sua indicazione in dichiarazione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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