Art. 110, comma 10, D.P.R. 917/1986 (TUIR). Risposta alla nota della Direzione Regionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 30.07.2004
L'articolo 110, comma 10, del TUIR prevede un particolare regime di indeducibilità per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Tali Stati e territori sono stati individuati con il DM 23 gennaio 2002 che comprende anche Cipro e, limitatamente ad alcune società, Malta.
Come osservato dall'Ufficio Fiscalità della Direzione Regionale della Puglia con la nota indicata in oggetto, a partire al 1 maggio 2004 Cipro e Malta sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Pertanto, per gli acquisti effettuati a partire da tale data, la disciplina di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR non trova più applicazione nei confronti di tali Stati, in quanto è venuto meno uno dei presupposti per l'applicazione (la non appartenenza all'Unione Europea).
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