Risoluzione Agenzia Entrate n. 97 del 11.05.2007

Istituzione di un codice tributo per il versamento, mediante modello F24, della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita, ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6
Risoluzione Agenzia Entrate n. 97 del 11.05.2007

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6, così come modificato dall'art. 1, comma 749, della legge 2006 n. 296, ha stabilito che, dal 1 gennaio 2007, le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies), comma 1, dell'articolo 44 del TUIR e successive modificazioni.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui sopra è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. Per consentire il versamento delle ritenute di cui sopra ai soggetti indicati nel periodo precedente e con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, si istituisce il seguente codice tributo:
"1018" - Ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6.
In sede di compilazione del modello F24 il predetto codice dovrà essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza degli importi esposti esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", indicando nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui la ritenuta si riferisce, espresso nella forma AAAA.
Si precisa che tale codice tributo sarà operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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